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Έγγραφο L:2023:213:FULL
Official Journal of the European Union, L 213, 30 August 2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 30 agosto 2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 30 agosto 2023
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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 213 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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30.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 213/1 |
DECISIONE (UE) 2023/1665 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2023
che rettifica la decisione (UE) 2023/1409 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dopo l’adozione della decisione (UE) 2023/1409 della Commissione (2), la Commissione ha individuato un errore nel calcolo dell’eccedenza netta dell’Unione. |
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(2) |
Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario rettificare la suddetta decisione della Commissione e sostituire il relativo allegato per quanto riguarda l’importo totale dell’eccedenza dell’Unione e l’eccedenza dell’Unione assegnata agli Stati membri. |
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(3) |
Dopo aver trasferito la quota di proventi al Fondo di adattamento, nel registro dell’Unione permane un’eccedenza netta dell’Unione pari a 2 156 103 762 unità di quantità assegnate e risulta quindi errato l’importo di 2 215 147 885 unità riportato nella summenzionata decisione della Commissione del 4 luglio 2023. Tali unità dovrebbero essere restituite agli Stati membri e al Regno Unito (3) conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339. |
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(4) |
La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione in modo che l’eccedenza dell’Unione sia restituita agli Stati membri prima del 9 settembre 2023, data in cui termina il periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (UE) 2023/1409 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2023
Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione, del 4 luglio 2023, che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (GU L 170 del 5.7.2023, pag. 100).
ALLEGATO
L’allegato alla decisione (UE) 2023/1409 è così modificato:
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Stati membri e Regno Unito |
Unità di quantità assegnate dell’Unione in eccedenza assegnate |
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Belgio |
20 450 588 |
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Bulgaria |
126 141 099 |
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Cechia |
133 267 103 |
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Danimarca |
13 136 942 |
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Germania |
195 195 443 |
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Estonia |
50 771 706 |
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Irlanda |
11 354 436 |
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Grecia |
15 894 130 |
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Spagna |
58 409 926 |
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Francia |
99 661 294 |
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Croazia |
7 182 633 |
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Italia |
79 680 094 |
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Cipro |
1 568 619 |
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Lettonia |
40 100 861 |
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Lituania |
70 430 898 |
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Lussemburgo |
2 406 891 |
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Ungheria |
107 256 218 |
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Malta |
307 434 |
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Paesi Bassi |
30 412 409 |
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Austria |
13 412 151 |
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Polonia |
298 687 162 |
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Portogallo |
13 296 395 |
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Romania |
490 413 095 |
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Slovenia |
3 286 845 |
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Slovacchia |
75 013 997 |
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Finlandia |
8 658 264 |
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Svezia |
13 218 840 |
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Regno Unito |
176 488 289 |
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Totale |
2 156 103 762 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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30.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 213/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE/ICAO
del 25 maggio 2023
relativa alla modifica dell’accordo di lavoro tra l’Unione europea e l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale concernente la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile [2023/1666]
IL COMITATO MISTO UE/ICAO,
visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’ICAO che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, firmato a Montréal e a Bruxelles il 28 aprile e il 4 maggio 2011 (MoC), in particolare il punto 3.3 e il punto 7.3, lettera c);
visto l’allegato del memorandum di cooperazione sulla sicurezza aerea, in particolare il punto 3.1;
visti il piano globale di sicurezza aerea dell’ICAO (GASP) (documento ICAO 10004) e le iniziative globali in materia di sicurezza (GSI);
vista la tabella di marcia globale per la sicurezza aerea (GASR, 2006) concernente l’attuazione della condivisione internazionale dei dati/del sistema globale di comunicazione dei dati;
visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1);
visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (2);
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3);
considerando che le definizioni della tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) si basano principalmente su standard e pratiche raccomandate (SARP), manuali e materiale di orientamento dell’ICAO;
considerando che vi è l’esigenza tra gli utenti dell’ADREP e del Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti nella navigazione aerea (ECCAIRS) negli Stati membri dell’ICAO di utilizzare ulteriormente le informazioni ricavate dalla raccolta, dall’analisi e dalla condivisione dei dati al fine di individuare le minacce e i fattori che contribuiscono alla sicurezza su scala globale;
considerando che la sicurezza della navigazione aerea e il progresso di armonizzazione dell’aviazione civile internazionale si basano su standard riconosciuti, come il sistema ADREP, e riconoscendo l’importanza dell’assistenza reciproca e della cooperazione nel settore della gestione della sicurezza e dei sistemi di banche dati;
considerando, all’interno dell’UE, l’obbligo che incombe all’Agenzia dell’UE per la sicurezza aerea (AESA) di assistere la Commissione europea nella gestione dell’archivio centrale europeo che conserva tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell’Unione europea e, in particolare, il suo compito di sviluppare e mantenere una nuova versione della suite di software ECCAIRS denominata ECCAIRS 2;
considerando che dal 1o gennaio 2021 l’AESA ha assunto tutte le funzioni svolte dalla direzione generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea in relazione alla suite di software ECCAIRS;
considerando che l’accordo di lavoro con il quale si prevede che l’AESA svolga le funzioni relative alla suite di software ECCAIRS è stato adottato dal comitato misto il 10 marzo 2022;
considerando la necessità di definire settori di collaborazione tra l’ICAO e l’AESA a sostegno dell’attuazione dell’ECCAIRS 2, in questo caso settori connessi alle attività di formazione e sostegno che rientrano nel presente accordo di lavoro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le modifiche all’accordo di lavoro fatto a Montréal il 10 marzo 2022 concernente la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Per il comitato misto UE/ICAO
I presidenti [solo firme]
(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.
ALLEGATO
ACCORDO DI LAVORO TRA L’ORGANIZZAZIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELLA SEGNALAZIONE DI INCIDENTI E INCONVENIENTI NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE CIVILE
L’accordo di lavoro è così modificato:
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1) |
Il punto 2.2, lettera f), è così modificato:
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2) |
Il punto 2.3 è così modificato:
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3) |
Il punto 5.4 è così modificato:
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4) |
È inserito il nuovo punto 5.5 seguente: «I diritti di proprietà intellettuale dei materiali sviluppati congiuntamente appartengono congiuntamente alle parti. Per “proprietà intellettuale congiunta” si intende la proprietà intellettuale relativa a prodotti, ricerche, dati, analisi, informazioni e altri materiali che le parti sviluppano congiuntamente nell’ambito della presente collaborazione. Tutti i diritti e i titoli di proprietà intellettuale congiunta sono soggetti ai seguenti termini e condizioni:
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5) |
È inserito un nuovo punto 6. RESPONSABILITÀ come segue:
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6) |
È inserito il nuovo punto 6.1 seguente:
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7) |
Il punto 6. MODIFICA E DENUNCIA è così modificato:
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8) |
È inserita una nuova appendice all’accordo di lavoro.
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