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Document C2006/086/46

Causa T-202/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2006 — Alecansan/UAMI ( Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA — Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA — Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 )

GU C 86 del 8.4.2006, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2006 — Alecansan/UAMI

(Causa T-202/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA - Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA - Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi - Rigetto dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 86/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alecansan, SL (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez e A. Angulo Lafora]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: D. Botis e A. Folliard-Monguiral, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: CompUSA Management Co. (Dallas, Stati Uniti) [Rappresentante: P. Brownlow, solicitor]

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alecansan, SL e la CompUSA Management Co.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L'interveniente sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 184 del 2/8/03.


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