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Document 62018CN0813

Causa C-813/18 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2018, causa T-400/17 Deza/Commissione

GU C 93 del 11.3.2019, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/31


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2018, causa T-400/17 Deza/Commissione

(Causa C-813/18 P)

(2019/C 93/41)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’UE del 24 ottobre 2018, causa T-400/17;

annullare parzialmente il regolamento (UE) n. 2017/776 (1) della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, laddove riguarda la classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE.

Motivi dell’impugnazione e principali argomenti

La ricorrente invoca a sostegno della sua impugnazione quattro motivi.

1.

Il Tribunale dell’UE ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento CLP (2), in particolare i seguenti principi fondamentali in esso sanciti: (i) la sostanza esaminata e classificata deve essere immessa sul mercato dell’UE; (ii) il nesso causale tra la sostanza e gli effetti cancerogeni negli animali da laboratorio deve essere suffragato da prove sufficienti; (iii) le prove sufficienti devono risultare da studi scientifici affidabili e ammissibili; e (iv) la classificazione della sostanza deve tener conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e del progresso tecnico e scientifico.

2.

Il Tribunale dell’UE, nell’esaminare la classificazione dell’antrachinone, ovvero la parte impugnata del regolamento della Commissione, ha violato i requisiti del controllo giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea e ha distorto i fatti e gli elementi di prova.

3.

Il Tribunale dell’UE ha erroneamente interpretato e applicato il principio della certezza del diritto.

4.

In conseguenza dei vizi suesposti, il Tribunale dell’UE ha violato i diritti della ricorrente e i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto al pacifico godimento della proprietà e il principio della certezza del diritto.


(1)  GU 2017, L 116, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 2008, L 353, pag. 1.


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