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Document 62014TN0266

Causa T-266/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014  — Argus Security Projects Ltd/Commissione

GU C 245 del 28.7.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/19


Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Argus Security Projects Ltd/Commissione

(Causa T-266/14)

2014/C 245/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Argus Security Projects Ltd (Limisso, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’EUBAM Libia di respingere l’offerta presentata dalla società Argus nell’ambito di una gara d’appalto relativa alla prestazione di servizi di sicurezza nell’ambito della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (contratto EUBAM-13-020) e di concedere l’appalto alla Garda;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 110 del regolamento finanziario (1), delle norme previste nei documenti di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, in particolare i punti 4.1 e 12.1 delle istruzioni per gli offerenti, nonché dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di non discriminazione, in quanto l’EUBAM non avrebbe verificato le capacità dell’aggiudicatario di eseguire l’appalto conformemente alle esigenze da esso richieste o non avrebbe esercitato il suo potere di valutazione delle qualità tecniche attese dell’offerta prescelta con il rigore minimo che ragionevolmente ci si potrebbe attendere.

La ricorrente ritiene che le gravi carenze dell’aggiudicatario dell’appalto e la sua incapacità di dare esecuzione all’appalto concessogli dimostrano che l’offerta non è realistica e che non avrebbe dovuto essere selezionata dall’amministrazione aggiudicatrice.

2.

Secondo motivo, vertente sulla modificazione sostanziale delle condizioni iniziali dell’appalto, tale da aver falsato il risultato della gara.

La ricorrente sostiene che il rapporto tra i punti attribuiti all’aggiudicatario dell’appalto e quelli attribuiti alla ricorrente per l’insieme dei criteri di valutazione sarebbe stato inverso se l’offerta selezionata fosse stata valutata tenendo conto delle condizioni in cui la società aggiudicataria esegue l’appalto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe rispettato l’articolo 113 del regolamento finanziario e l’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato (2), non essendo stati comunicati in un termine di quindici giorni di calendario, a seguito della richiesta della ricorrente, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).


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