EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0302

Causa C-302/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 18 giugno 2010 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

GU C 221 del 14.8.2010, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 18 giugno 2010 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

(Causa C-302/10)

()

2010/C 221/49

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S

Convenuta: Danske Dagblades Forening

Questioni pregiudiziali

1)

Se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi costituiscano «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc») (1).

2)

Se atti di riproduzione temporanea possano essere considerati «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» qualora consistano nella scansione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

3)

Se la nozione di «utilizzo legittimo» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc») comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.

4)

Se la nozione di «utilizzo legittimo» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc») comprenda la scansione di interi articoli di giornale e la successiva elaborazione della riproduzione, effettuate da un’impresa ai fini dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto non vi abbia acconsentito, se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

Se rilevi per la soluzione della questione il fatto che le undici parole siano memorizzate dopo la fine del procedimento di raccolta dei dati.

5)

Quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano «rilievo economico proprio» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc»), se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

6)

Se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano «rilievo economico proprio» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc»).

7)

Se la scansione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa e la successiva elaborazione della riproduzione possano essere considerate «determinati casi speciali che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale» degli articoli di giornale e che non «arrecano ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare» (art. 5, n. 5), se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 1, della direttiva.

Se per la soluzione della questione rilevi il fatto che le undici parole siano memorizzate dopo la fine del procedimento di raccolta dei dati.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


Top