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Document 32021R2012

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

    C/2021/8178

    GU L 410 del 18.11.2021, p. 153–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/03/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2012/oj

    18.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 410/153


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2021

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

    (3)

    Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India e dell’Indonesia («l’inchiesta antisovvenzioni») (3).

    1.2.   Registrazione

    (4)

    In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 (4) («il regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    1.3.   Misure provvisorie

    (5)

    Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 30 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Come spiegato al considerando 210 del regolamento provvisorio, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza.

    (6)

    Il 28 maggio 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 (5) («il regolamento provvisorio»).

    1.4.   Fase successiva della procedura

    (7)

    In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il dazio antidumping provvisorio è stato istituito («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, un consorzio di importatori e distributori [«Euranimi» (6)], un importatore indipendente, un utilizzatore, i produttori esportatori inclusi nel campione nonché il governo dell’India e il governo dell’Indonesia hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.

    (8)

    Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, il consorzio di importatori e distributori, un importatore indipendente, un utilizzatore e due produttori esportatori inclusi nel campione.

    (9)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le sue conclusioni provvisorie.

    (10)

    La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni da parte di Eurofer, del produttore e utilizzatore dell’Unione Arinox, del consorzio di importatori e distributori Euranimi, dell’importatore indipendente LSI e dei produttori che hanno collaborato. Inoltre IRNC (un produttore esportatore che ha collaborato) ha presentato osservazioni in merito alle osservazioni formulate da Eurofer riguardo all’approccio della Commissione ai suoi acquisti (cfr. considerando da 71 a 74).

    (11)

    Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, Euranimi, un importatore indipendente, un utilizzatore che si è anche rivelato essere un produttore dell’Unione e uno dei produttori esportatori. Alla luce delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, è stata trasmessa al produttore esportatore IRNC un’ulteriore divulgazione finale limitata agli adeguamenti apportati ad alcuni dei suoi prezzi di vendita all’esportazione. La Commissione ha dato a IRNC la possibilità di presentare osservazioni su tale ulteriore divulgazione finale, ma IRNC non ha risposto.

    (12)

    Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

    1.5.   Campionamento

    (13)

    In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 6 a 14 del regolamento provvisorio.

    1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (14)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che gli effetti della pandemia di COVID-19 dovevano essere esaminati a fondo poiché il periodo dell’inchiesta («PI») comprendeva un periodo straordinario di pandemia.

    (15)

    La Commissione ha tenuto conto del fatto che il PI comprendeva alcuni mesi di pandemia di COVID-19. Essa ha individuato e analizzato attentamente gli effetti della pandemia di COVID-19 e ha concluso che l’esistenza sul mercato dell’Unione di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio non è dovuta agli effetti della pandemia.

    (16)

    In assenza di ulteriori osservazioni in merito al PI e al periodo in esame, il considerando 21 del regolamento provvisorio è stato confermato.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (17)

    Nella fase provvisoria un utilizzatore dell’Unione, Arinox, ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 e 201. La Commissione ha respinto la richiesta in via provvisoria, come spiegato ai considerando da 25 a 27 del regolamento provvisorio.

    (18)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la parte ha limitato la sua richiesta di esclusione ai prodotti serie 200 equivalenti a Jindal J4 o JSLU DD (tenore di nichel dell’1 %), con uno spessore di 0,90 + 0/-0,060 mm, da utilizzare nella produzione di nastri di precisione di acciaio inossidabile. La parte ha affermato che il prodotto è facile da identificare, per cui non esistono rischi di elusione, non è intercambiabile con altri tipi di prodotto e non è fabbricato dall’industria dell’Unione. Secondo tale società inoltre l’impiego finale è facilmente verificabile.

    (19)

    La richiesta aggiornata di esclusione dalla definizione del prodotto è stata contestata dal denunciante. Eurofer ha affermato che i tenori indicati dall’utilizzatore dell’Unione sono di designazione commerciale e non sono definiti da norme internazionali. Non esiste pertanto la possibilità per le autorità doganali di stabilire riferimenti, né di effettuare controlli sulla composizione chimica del prodotto escluso. II controllo dell’impiego finale inoltre imporrebbe un onere eccessivo a carico delle autorità doganali. L’esenzione di questi prodotti che sono fabbricati esclusivamente da Jindal comporterebbe anche il rischio di compensazioni incrociate, indebolendo l’effetto riparatore delle misure.

    (20)

    L’inchiesta ha stabilito che tali prodotti sono intercambiabili per quanto concerne le rispettive caratteristiche. La Commissione è anche giunta alla conclusione che l’accoglimento di tale richiesta di esclusione comporterebbe effettivamente un onere eccessivo a carico delle autorità doganali, che dovrebbero effettuare un test di laboratorio e verificare l’impiego finale per ciascuna spedizione. Inoltre, poiché il prodotto è correlato a un unico produttore esportatore specifico, non è possibile escludere il rischio di compensazioni incrociate.

    (21)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Arinox ha ribadito la sua richiesta iniziale, vale a dire l’esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti con un basso tenore di acciaio al nichel serie 200 e dei prodotti serie 201. Arinox ha argomentato che i prodotti a basso tenore di acciaio al nichel serie 200 e i prodotti serie 201 sono sostanzialmente indisponibili sul mercato dell’Unione e che i produttori dell’Unione non hanno interesse a fabbricarli. L’utilizzatore ha spiegato che, dopo la divulgazione finale delle informazioni, acquistare prodotti di acciaio serie 201 dall’industria dell’Unione è diventato impraticabile dal punto di vista economico e che solo un produttore dell’Unione ha potuto produrre nastri di precisione di acciaio inossidabile a basso tenore di nichel serie 200. Ha inoltre affermato di aver già subito un danno economico a causa dell’inclusione di questi prodotti nell’attuale inchiesta in quanto, data la sensibilità ai prezzi del prodotto, non ha potuto trasferire ai suoi acquirenti il dazio antidumping; inoltre, in un caso recente, la Commissione ha concesso l’esclusione di un prodotto nell’ambito di una situazione analoga.

    (22)

    La società ha altresì ribadito che esistono differenze significative in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche tra i prodotti serie 200 e 201 ed altri tipi di acciaio che rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta, in particolare i prodotti serie 300, e che la composizione chimica dei prodotti serie 200 e 201 può essere facilmente verificata dalle autorità doganali avvalendosi di strumenti prontamente disponibili e dei certificati di ferriera. La società ha inoltre argomentato che la richiesta di esclusione è legata a un unico uso finale e ha affermato di essere probabilmente l’unico utilizzatore nell’ambito della richiesta di esclusione.

    (23)

    Ha quindi sostenuto che il rischio di compensazione incrociata sia limitato, poiché essa acquista principalmente acciaio di serie 200 e 201 dai paesi interessati e si approvvigiona da vari produttori in tali paesi.

    (24)

    Arinox non ha fornito ulteriori elementi di prova riguardo all’impossibilità di intercambiare i prodotti serie 200 e 201 con altri tipi di acciaio, eccezione fatta per l’irrazionalità economica di tale scelta. Come già esposto al considerando 20, per la verifica della composizione chimica da parte delle autorità doganali occorre un test di laboratorio, che costituirebbe un onere gravoso per dette autorità, in particolare poiché il test si renderebbe necessario per ciascuna spedizione del prodotto oggetto della richiesta di esclusione. La valutazione del rischio di compensazione incrociata è obiettiva e i dati forniti dalla società riguardo ai suoi acquisti di prodotti serie 200 e 201 nonché di altri prodotti dai paesi interessati indicavano che essa ha acquistato da tali paesi altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’attuale inchiesta, il che implica di per sé il rischio di compensazione incrociata. Inoltre, sebbene la società sostenga che gli acciai di questi tipi siano destinati a un unico uso finale, non si possono escludere altri impieghi.

    (25)

    La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe opportuno accogliere tale richiesta di esclusione del prodotto, che quindi è stata respinta.

    2.2.   Conclusioni

    (26)

    In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 27 del regolamento provvisorio.

    3.   DUMPING

    3.1.   India

    3.1.1.   Collaborazione e applicazione parziale dell’articolo 18 del regolamento di base

    (27)

    Ai considerando da 29 a 57 del regolamento provvisorio, le entità indiane di Jindal coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sono denominate «il gruppo Jindal». Nel presente regolamento, tali entità sono denominate «Jindal India», mentre «il gruppo Jindal» si riferisce a Jindal India, Jindal Indonesia e a entità pertinenti di Jindal in paesi terzi.

    (28)

    Come illustrato ai considerando da 32 a 35 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18 del regolamento di base nella fase provvisoria e di utilizzare i dati disponibili per quanto riguardava le informazioni che non erano state fornite in merito al ruolo di una società collegata del gruppo Jindal.

    (29)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Jindal ha contestato tale applicazione dell’articolo 18. A suo parere, non ha rifiutato l’accesso alle informazioni necessarie, né omesso di comunicarle, e aveva agito con la massima diligenza. La Commissione dovrebbe quindi utilizzare le informazioni fornite dalla società. La Commissione ha debitamente esaminato queste osservazioni. Come indicato al considerando 33 del regolamento provvisorio, al gruppo Jindal era già stata concessa un’audizione con il consigliere-auditore in merito a tale questione il 16 aprile 2021. In linea con le raccomandazioni espresse dal consigliere-auditore a seguito di tale audizione, la Commissione ha anche esaminato a fondo le informazioni pervenute dal gruppo Jindal il 29 marzo 2021 nella risposta alla lettera a norma dell’articolo 18.

    (30)

    La Commissione ha pertanto utilizzato le informazioni fornite da tale produttore esportatore e ha parzialmente accolto l’argomentazione. Alla luce dell’ulteriore analisi delle informazioni fornite il 29 marzo 2021, è stato inoltre ritenuto opportuno un ulteriore adeguamento. Poiché le osservazioni del gruppo Jindal sono state definite sensibili, l’esame dettagliato dell’argomentazione è stato comunicato esclusivamente alla parte interessata.

    3.1.2.   Valore normale

    (31)

    Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 36 a 47 del regolamento provvisorio.

    (32)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno ribadito le loro argomentazioni con riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, terzo e quarto comma, e all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale tenendo conto dei costi correlati alle misure di confinamento dovute alla COVID-19 applicate in India e Indonesia durante una parte del periodo dell’inchiesta.

    (33)

    Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte.

    (34)

    Per quanto riguarda le argomentazioni in riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, la Commissione rileva innanzitutto che il terzo comma tratta della corretta ripartizione dei costi e dei metodi tradizionalmente utilizzati, esprimendo una preferenza per la ripartizione dei costi effettuata in funzione del volume d’affari. Il comma aggiunge che «se l’adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura». Nel caso in esame tuttavia gli asseriti «costi correlati alla COVID-19» non costituiscono una voce di spesa separata che possa essere adeguata con riferimento al periodo dell’inchiesta. I costi asseriti sono i normali costi fissi ricorrenti, sostenuti regolarmente da Jindal. L’unica differenza è che si applicano a una produzione inferiore in termini quantitativi a causa della COVID-19. Questo scenario tuttavia non è contemplato dall’ultima frase del terzo comma sopra citata. Non è pertanto possibile prevedere un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, terzo comma.

    (35)

    In secondo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni presentate con riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, la Commissione osserva che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, una deroga ai costi unitari normalmente sostenuti da una società può essere concessa esclusivamente nel caso in cui l’utilizzo di nuovi impianti di produzione implichi sostanziali investimenti aggiuntivi e successivi bassi indici di utilizzazione degli impianti in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell’inchiesta o in una parte di esso. Nel caso in esame, gli eventuali bassi indici di utilizzazione degli impianti derivano da una sospensione temporanea della produzione a causa della COVID-19. L’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, pertanto non si applica.

    (36)

    In terzo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni presentate con riferimento all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), la Commissione rileva che secondo l’articolo 2, paragrafo 10, un adeguamento può essere effettuato «per differenze relative ad altri fattori se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori». Jindal India e Jindal Indonesia hanno sostenuto che fosse necessario un adeguamento per tenere conto dell’impatto sui costi di produzione delle misure di confinamento dovute alla COVID-19, ma non hanno dimostrato alcuna incidenza sulla comparabilità dei prezzi. L’argomentazione concernente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), non può quindi essere accolta.

    (37)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha ribadito le argomentazioni relative a un adeguamento per i costi correlati alla COVID-19. In relazione a un possibile adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, commi 3 e 4, il gruppo Jindal Group ha indicato costi «insolitamente elevati» (7) che non dovrebbero essere attribuiti interamente alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta; la Commissione dovrebbe invece calcolare un costo di produzione rappresentativo durante il periodo dell’inchiesta.

    (38)

    Si è dovuto respingere l’argomentazione. I costi in questione sono stati sostenuti durante il periodo dell’inchiesta e riguardano la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Alla luce della relazione del panel sul caso Salmone citata dal gruppo Jindal, e conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, comma 3, terza frase, del regolamento di base, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. La Commissione ha riconosciuto che i costi asseritamente connessi alle misure di confinamento dovute alla COVID-19 sono di natura straordinaria. Tuttavia i costi specifici sostenuti durante il periodo di confinamento dovuto alla COVID-19 sono solo costi fissi e derivano semplicemente da un sottoutilizzo di capacità disponibile o altrimenti utilizzata. Per definizione, non possono andare a beneficio della produzione futura, come ad esempio i costi di investimento. Non possono nemmeno andare a beneficio della produzione attuale, poiché sono piuttosto il risultato diretto di un evento di forza maggiore, ossia il confinamento dovuto alla COVID-19.

    (39)

    Per quanto riguarda l’argomentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il gruppo Jindal ha fatto riferimento alla dichiarazione della Commissione di cui al considerando 36, aggiungendo che dalla parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, risulta chiaramente che il riferimento alla comparabilità dei prezzi riguarda la comparabilità tra il valore normale (a prescindere da come è determinato) e il prezzo all’esportazione.

    (40)

    La Commissione ha riconosciuto che la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, si riferisce alla comparabilità dei prezzi. È parimenti vero che alcuni degli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), possono essere applicati anche a un valore normale basato sui prezzi praticati sul mercato interno e a un valore normale costruito. L’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), contiene tuttavia una condizione esplicita relativa alle differenze nei prezzi pagati sul mercato interno che deve essere soddisfatta prima di procedere a un adeguamento. Il gruppo Jindal non è stato in grado di comprovare tali differenze, ma si è limitato a dimostrare l’effetto sui costi. Qualsiasi aumento dei costi inciderebbe in ogni caso anche sui prezzi praticati sul mercato interno e sui prezzi all’esportazione. Pertanto la nuova argomentazione concernente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), ha dovuto essere respinta.

    (41)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha contestato gli adeguamenti apportati dalla Commissione al costo delle materie prime. Nelle risultanze provvisorie, la Commissione aveva riscontrato, nella tabella delle singole operazioni di acquisto di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo, che i prezzi d’acquisto di tali prodotti da parti collegate erano notevolmente inferiori ai prezzi applicati da parti indipendenti per gli stessi materiali. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento di tali prezzi, che non potevano essere considerati corrispondenti a quelli praticati in normali condizioni di mercato. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha argomentato che la qualità dei rotoli utilizzati per il confronto non era sempre la stessa e che nell’effettuare il confronto si dovrebbe tenere conto di tale aspetto. L’argomentazione era comprovata da contratti di acquisto, un accordo relativo a sconti sulla qualità, note di credito, una relazione di ispezione della qualità e dalle registrazioni contabili per i reclami sulla qualità. La Commissione ha debitamente esaminato l’argomentazione e l’ha ritenuta fondata. La Commissione ha quindi sostituito nei documenti contabili della società il prezzo d’acquisto medio dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da parti collegate con la media ponderata del prezzo d’acquisto da fornitori indipendenti, moltiplicata per le quantità utilizzate.

    (42)

    Nella fase provvisoria la Commissione aveva ricalcolato i costi di ammortamento nel valore normale di Chromeni, avendo stabilito che non era stato segnalato l’ammortamento di taluni macchinari già in uso a fini di produzione commerciale. Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha contestato l’adeguamento dei costi di ammortamento riportati, sostenendo che tali costi erano stati registrati nel pieno rispetto dei principi contabili generalmente accettati in India e che pertanto dovrebbero essere accettati. La Commissione ha ribadito che fosse opportuno e ragionevole retrodatare l’inizio del periodo di ammortamento dei macchinari affinché coincidesse con l’inizio dell’effettiva produzione e vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. A tale proposito, i documenti contabili di Chromeni non esprimevano adeguatamente i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta e per questo hanno dovuto essere adeguati.

    (43)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, infine, Chromeni ha contestato il trattamento riservato dalla Commissione agli adeguamenti relativi ai costi di avviamento asseriti, concernenti costi di ammortamento e spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). La Commissione aveva limitato a tre mesi il periodo nel quale era possibile effettuare un adeguamento per tenere conto dei costi di ammortamento e aveva respinto l’adeguamento delle SGAV nella fase di avviamento. Chromeni ha sostenuto che la fase di avviamento di una linea di produzione di acciaio è molto più lunga di tre mesi, facendo riferimento alla data di emissione del certificato di accettazione definitiva. La Commissione aveva comunque stabilito che la produzione commerciale fosse già cominciata ben prima di tale data. In linea con l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui si stabilisce tra l’altro che la durata della fase di avviamento non deve comunque superare un’adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi, è inoltre prassi consueta della Commissione limitare a tre mesi la durata della fase di avviamento. Considerando le circostanze del caso in esame, la Commissione ha pertanto stabilito che tre mesi fossero un periodo di tempo adeguato. Per quanto riguarda le SGAV, Chromeni non ha fornito prove del fatto che queste spese sono legate alla produzione e pertanto non sono influenzate dall’utilizzo di nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione in seguito a operazioni di avviamento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento di base.

    (44)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Chromeni si è limitata a ribadire le stesse affermazioni e argomentazioni, senza fornire elementi di prova o argomenti nuovi. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Chromeni relative ai costi di adeguamento e di avviamento sono state respinte.

    (45)

    Al considerando 175 del regolamento provvisorio la Commissione ha confermato le distorsioni relative alle materie prime in India e in Indonesia asserite nella denuncia. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha affermato che, a causa dell’esistenza di distorsioni di origine governativa nei mercati delle materie prime in India e Indonesia, i costi delle società dovrebbero essere adeguati a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Eurofer ha affermato che, alla luce delle distorsioni, i costi indicati nei documenti contabili dei produttori esportatori non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta e che, inoltre, le distorsioni relative alle materie prime avevano prodotto una situazione anomala.

    (46)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto ha constatato che Eurofer non ha fornito elementi di prova sufficienti per la piena applicazione nel caso in esame dell’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha espresso disaccordo, insistendo sul fatto che nella denuncia e in diverse comunicazioni presentate prima e dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni aveva fornito elementi di prova sufficienti a sostenere l’argomentazione contenuta nella denuncia. La Commissione non ha ritenuto opportuno esaminare ulteriormente il potenziale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. A prescindere dal fatto che gli elementi di prova presentati nel corso del presente procedimento costituissero prove sufficienti per analizzare nel merito l’argomentazione, la Commissione ha osservato che una simile argomentazione riguardante l’impatto delle distorsioni relative alle materie prime nella fornitura di beni era in corso di esame nel contesto dell’inchiesta antisovvenzioni.

    3.1.3.   Prezzo all’esportazione

    (47)

    Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

    (48)

    Dopo la divulgazione provvisoria e la divulgazione finale delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno contestato l’approccio adottato dalla Commissione per stabilire il prezzo all’esportazione di alcune vendite effettuate tramite Iberjindal S.L. («IBJ»), un operatore commerciale collegato ubicato in Spagna. L’argomentazione è stata respinta per la maggior parte. Poiché queste osservazioni sono state definite sensibili, i motivi alla base delle decisioni della Commissione per quanto concerne l’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata.

    (49)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che il calcolo del prezzo all’esportazione presentava un errore nella formula, per quanto riguarda i costi di nolo, che ha inciso sui prezzi di alcune vendite dell’Unione. La Commissione ha verificato la questione e ha constatato che in effetti una formula conteneva un errore materiale, che è stato corretto.

    (50)

    Non sono pervenute altre argomentazioni concernenti il calcolo del prezzo all’esportazione. Sono pertanto confermati i considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

    3.1.4.   Confronto

    (51)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

    (52)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno affermato che la Commissione non avrebbe dovuto dedurre le SGAV e i profitti («la commissione fittizia») dal prezzo all’esportazione delle vendite nell’UE effettuate tramite un operatore commerciale collegato in un paese terzo, come spiegato ai considerando 52 e 81 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata respinta. Poiché queste osservazioni sono state definite sensibili, i motivi del respingimento dell’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata.

    (53)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha presentato ulteriori argomentazioni sulla valutazione del prezzo all’esportazione per quanto concerne tale operatore commerciale collegato. Queste osservazioni sono state nuovamente considerate sensibili e Jindal è stato pertanto informato su base individuale in merito alla posizione della Commissione su dette argomentazioni.

    (54)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che l’adeguamento del prezzo all’esportazione per le vendite UE effettuate tramite JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC») non dovrebbe superare le sue SGAV in quanto, secondo la prassi consolidata delle istituzioni e come sancito dal Tribunale di primo grado, sarebbe ragionevole dedurre solo le SGAV (8). Se la Commissione insiste sull’inclusione di un profitto (cosa che non dovrebbe fare), tale profitto dovrebbe essere basato sui dati di JGC. Secondo il Jindal Group, ciò sarebbe in linea con la prassi recente della Commissione e con la considerazione del Tribunale di primo grado secondo cui è «ragionevole» utilizzare «dati concreti» (9).

    (55)

    Le argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo, deducendo solo le SGAV non si terrebbe conto del pieno valore di un margine di profitto costituito di norma da SGAV e profitti. Per quanto riguarda la valutazione di tale profitto, la Commissione insiste sul fatto che il profitto deve essere realizzato alle normali condizioni di mercato e non può pertanto basarsi su un profitto derivante da una remunerazione concordata da parti collegate. Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado, detta sentenza approvava la detrazione delle SGAV, ma chiaramente non disapprovava la simultanea detrazione dei profitti, che in quel caso non era oggetto di discussione. Inoltre, in linea con tale caso, nella presente inchiesta le SGAV sono state detratte in base ai dati effettivi dell’operatore commerciale collegato, in quanto il rapporto tra le due entità non incideva sulle SGAV dichiarate. In merito alla prassi della Commissione: quando il rapporto tra l’operatore commerciale e il produttore esportatore sembra incidere sul margine di profitto, la prassi prevede la detrazione di un margine di profitto nominale, quale ragionevole approssimazione, sulla base dei dati forniti dagli importatori indipendenti che collaborano alla stessa inchiesta. Nel caso recente cui fa riferimento il gruppo Jindal, il margine di profitto effettivo è stato tuttavia considerato congruo alla luce dei fatti relativi a tale caso e delle funzioni svolte dall’operatore commerciale collegato. Pertanto è stato detratto il margine di profitto effettivo.

    (56)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India ha ribadito la propria argomentazione in merito all’adeguamento del valore normale per tenere conto della restituzione dei dazi. Jindal India ha affermato, in particolare, che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base stabilisce che occorre tenere conto di tutte le differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi e che pertanto la richiesta dovrebbe essere accolta.

    (57)

    Tale argomentazione è stata respinta. Jindal India non è stata in grado di dimostrare l’incidenza della presunta restituzione dei dazi sulla comparabilità dei prezzi. In particolare, Jindal India non ha dimostrato che la restituzione dei dazi determinasse prezzi notevolmente più elevati sul mercato nazionale.

    (58)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, secondo quanto sostenuto da Jindal India la Commissione dovrebbe garantire che i dazi restituiti non siano conteggiati due volte; inoltre la doppia compensazione della stessa sovvenzione, attuata istituendo dazi antidumping e antisovvenzioni concorrenti (specialmente nel caso delle sovvenzioni all’esportazione), viola la normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio (10). Poiché nell’inchiesta antisovvenzioni è in corso l’esame dei dazi restituiti quali potenziali sovvenzioni compensabili in relazione ad alcune entità del gruppo Jindal, la Commissione dovrebbe garantire che tali dazi restituiti siano adeguati nel caso presente o non siano compensati nell’inchiesta antisovvenzioni.

    (59)

    Per quanto riguarda questa argomentazione, la Commissione ha chiarito che, per i motivi citati al considerando 53 del regolamento provvisorio e al considerando 57 del presente regolamento, il regime utilizzato da Jindal India relativamente alle sue vendite all’esportazione nell’Unione non soddisfa le condizioni poste per un eventuale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere b) o k), del regolamento di base. In particolare, Jindal India non ha dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno hanno pagato prezzi costantemente diversi in considerazione del regime sottostante. La Commissione ha pertanto ritenuto non suffragate le argomentazioni relative all’adeguamento e le ha successivamente respinte.

    (60)

    Non sono pervenute altre argomentazioni concernenti il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione. Sono pertanto confermati i considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

    3.1.5.   Margini di dumping

    (61)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che, nel calcolare il dumping, la Commissione abbia usato valori cif non corretti per alcune delle sue vendite nell’Unione. La Commissione ha tuttavia constatato che il presunto errore materiale era stato commesso dallo stesso gruppo Jindal nella sua risposta al questionario e che essa non ne era al corrente prima o durante il controllo incrociato a distanza. La questione non era stata sollevata dal gruppo Jindal, né nelle osservazioni sulla comunicazione preventiva né nelle osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che, nel momento in cui l’argomentazione è stata presentata, non fosse più possibile effettuare un controllo a distanza incrociato e pertanto l’argomentazione relativa al presunto errore è stata respinta.

    (62)

    Come illustrato in dettaglio ai considerando da 27 a 60, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione provvisoria e alla divulgazione finale delle informazioni. Anche il calcolo di Jindal India è stato aggiornato al fine di correggere un errore materiale concernente il prezzo all’esportazione (cfr. il considerando 49).

    (63)

    I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Jindal India

    13,9  %

    Chromeni

    45,1  %

    Tutte le altre società

    45,1  %

    3.2.   Indonesia

    3.2.1.   Osservazione preliminare

    (64)

    Ai considerando da 58 a 86 del regolamento provvisorio, le entità indonesiane di Jindal coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sono denominate «il gruppo Jindal Indonesia» o «il gruppo Jindal». Nel presente regolamento, tali entità sono denominate «Jindal Indonesia», mentre «il gruppo Jindal» si riferisce a Jindal India, Jindal Indonesia e a entità pertinenti di Jindal in paesi terzi.

    3.2.2.   Valore normale

    (65)

    Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 65 a 76 del regolamento provvisorio.

    (66)

    Nella sua comunicazione dell’11 giugno 2021, il governo dell’Indonesia ha ricordato che i produttori esportatori indonesiani inclusi nel campione avevano collaborato pienamente e che la Commissione deve utilizzare i loro dati effettivi per il calcolo del valore normale.

    (67)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal Indonesia ha ribadito la propria argomentazione, formulata insieme a Jindal India, secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale per tenere conto dei costi correlati al confinamento dovuto alla COVID-19. Tale argomentazione è stata respinta. La questione è trattata ai considerando da 32 a 36.

    (68)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, IRNC ha contestato l’approccio adottato dalla Commissione di sostituire il prezzo d’acquisto dei rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo con un prezzo di mercato costruito, se questo importante prodotto intermedio era acquistato da fornitori collegati. Nella risposta della società al questionario e in sede di controllo incrociato a distanza la Commissione aveva riscontrato che questi prodotti erano acquistati da fornitori collegati a un prezzo di trasferimento inferiore al costo di produzione. Nel calcolo provvisorio, la Commissione aveva quindi sostituito questi prezzi con un prezzo di mercato costruito, calcolato tenendo conto del costo di produzione dei prodotti, delle SGAV e dei profitti. La società ha affermato che i prezzi di trasferimento erano a condizioni di mercato e ha criticato la mancanza di un’analisi a tale proposito.

    (69)

    La Commissione ha analizzato le spiegazioni e i documenti di supporto forniti e ha concluso che era necessario rettificare l’approccio iniziale in merito agli acquisti di rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo da fornitori collegati. In effetti, i prezzi praticati dai fornitori collegati a IRNC per la vendita di rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo erano comparabili ai prezzi praticati ad acquirenti indipendenti per la vendita degli stessi prodotti. Pertanto essa ha ritenuto opportuno accettare il prezzo d’acquisto di IRNC per questi prodotti, quando tale prezzo era pari o superiore al costo di produzione di tali fornitori, e sostituirlo con il loro costo di produzione quando il prezzo di trasferimento d’acquisto risultava inferiore.

    (70)

    Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha contestato l’approccio riveduto della Commissione per quanto riguarda i costi di IRNC per i rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo, come illustrato al considerando 69. Eurofer ha in primo luogo sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i prezzi pagati da IRNC per l’acquisto di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da parti collegate, in quanto non si sarebbe trattato di prezzi di libera concorrenza. In secondo luogo, Eurofer ha ritenuto che l’approccio della Commissione fosse in contrasto con le risultanze di un’inchiesta conclusa di recente e riguardante lo stesso gruppo di società (11). In tale inchiesta la Commissione non aveva accettato il costo di produzione di un componente essenziale per la fabbricazione del prodotto in esame. In terzo luogo, ha affermato che, qualora persistesse nel suo approccio, la Commissione dovrebbe aggiungere un profitto ragionevole al prezzo d’acquisto dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo al momento di adeguare il valore dell’operazione tra parti collegate, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, oppure aumentare il profitto di IRNC sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo utilizzato nel calcolo del valore normale per compensare le operazioni commerciali effettuate a un costo o profitto anormalmente basso, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (71)

    La Commissione ha esaminato le argomentazioni. Per quanto riguarda la prima argomentazione, essa ha ritenuto che le informazioni presentate dai fornitori collegati di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da cui IRNC si approvvigiona fossero complete e sufficienti per valutare se il rapporto tra IRNC e detti fornitori incideva sui prezzi d’acquisto di tali prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo. La Commissione ha constatato che, durante il periodo dell’inchiesta, i fornitori collegati vendevano i rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo non solo al loro cliente collegato IRNC, ma anche a una serie di acquirenti indipendenti sul mercato interno e che i prezzi di vendita a IRNC e a tali clienti indipendenti erano prezzi di libera concorrenza. Si è pertanto ritenuto che il rapporto tra IRNC e il suo fornitore collegato non incideva sui prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, e non vi è alcun motivo per non tenerne conto nel complesso. In secondo luogo, senza prendere posizione sui fatti e sulle conclusioni riguardo all’inchiesta sui rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo cui fa riferimento Eurofer, la Commissione ha rammentato che ogni caso è valutato e analizzato sulla base delle proprie specificità; se i fatti stabiliti in un’inchiesta sono diversi dai fatti stabiliti in un’inchiesta precedente, anche se si tratta di un’inchiesta recente che riguarda lo stesso gruppo di società, è possibile pervenire a una conclusione diversa.

    (72)

    L’argomentazione relativa all’aggiunta di un profitto ragionevole al prezzo d’acquisto dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo è stata respinta, in quanto l’articolo 2, paragrafo 5, consente effettivamente tale adeguamento, se i costi di produzione del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata. Nell’attuale inchiesta tuttavia la Commissione non ha stabilito che ciò avvenga. Per quanto riguarda la seconda parte della terza argomentazione, la Commissione ha ricordato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato utilizzando solo i rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo approvvigionati dai fornitori collegati nella stessa zona industriale e che la fase finale della produzione è effettuata da IRNC. L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base recita chiaramente che il profitto «si basa su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta». Pertanto questa disposizione riguarda solo la determinazione del margine di profitto per la vendita del prodotto simile e non si applica alla fissazione del prezzo di libera concorrenza nella vendita di materie prime.

    (73)

    Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Eurofer sono state respinte.

    (74)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha affermato che dovrebbe essere effettuato un adeguamento del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa delle distorsioni relative alle materie prime riscontrate in Indonesia. La questione è trattata ai considerando 45 e 46.

    3.2.3.   Prezzo all’esportazione

    (75)

    Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 77 a 79 del regolamento provvisorio.

    (76)

    Come spiegato al considerando 79 del regolamento provvisorio, per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, Jindal Indonesia ha effettuato alcune vendite tramite IBJ in Spagna.

    (77)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, per quanto riguarda tali vendite Jindal Indonesia ha presentato osservazioni analoghe a quelle trasmesse da Jindal India e citate al considerando 48. L’argomentazione è stata respinta. I motivi del respingimento dell’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata per le ragioni indicate al considerando 48.

    3.2.4.   Confronto

    (78)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 80 a 83 del regolamento provvisorio.

    (79)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, riguardo all’adeguamento per la commissione fittizia Jindal Indonesia ha presentato osservazioni analoghe a quelle trasmesse da Jindal India e citate al considerando 52. L’argomentazione è stata respinta. I motivi del respingimento dell’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata per le ragioni indicate al considerando 52.

    (80)

    Jindal Indonesia ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto applicare i tassi di interesse a breve termine pubblicati dalla Banca di Indonesia per i prestiti espressi in USD e IDR per il calcolo dei costi del credito, invece dei tassi di interesse interbancari a breve termine pubblicati da CEIC.

    (81)

    La Commissione ha esaminato le spiegazioni e i documenti di supporto forniti e ha ritenuto che fosse giustificato modificare la fonte dei dati come richiesto da Jindal Indonesia. Per quanto riguarda l’applicazione di tassi di interesse diversi per le vendite sul mercato interno e all’esportazione, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base prevede tuttavia la possibilità di un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di tale fattore nella determinazione dei prezzi applicati. Nel corso del controllo incrociato a distanza, la Commissione ha riscontrato che la società finanzia le proprie attività interne e di esportazione mediante prestiti a breve termine e strumenti commerciali onnicomprensivi principalmente in USD. La Commissione non ha riscontrato nei documenti contabili della società elementi di prova che giustifichino l’uso di un tasso di interesse diverso per l’assunzione di prestiti espressi in IDR per le vendite sul mercato interno. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione relativa all’utilizzo del tasso di interesse applicato ai prestiti espressi in IDR per finanziare le vendite sul mercato interno.

    (82)

    Il gruppo IRNC ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione aveva agito in modo incoerente, adeguando il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base per talune spese di trasporto, mentre le argomentazioni relative all’adeguamento dei prezzi di vendita sul mercato interno per determinate spese di trasporto e altri costi connessi, in particolare quelli sostenuti per il trasferimento del prodotto in esame dalla fabbrica al magazzino sul mercato interno, erano state respinte.

    (83)

    La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base si applica alle spese di trasporto sostenute, successivamente alla vendita, per trasferire le merci dai locali dell’esportatore al primo acquirente indipendente. Il deposito nazionale di IRNC fa parte dei suoi locali e le spese necessarie per il trasferimento delle merci dallo stabilimento al deposito nazionale sono state sostenute prima della vendita.

    (84)

    Secondo quanto ulteriormente sostenuto da IRNC, la Commissione non aveva spiegato per quale motivo le analoghe spese di trasporto e tasse portuali sostenute per le merci trasbordate attraverso la zona franca cinese non dovrebbero essere parimenti respinte. La Commissione ha esaminato le osservazioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in particolare il contratto di vendita tra il produttore e i suoi operatori commerciali collegati coinvolti nelle vendite all’esportazione. Essa ha osservato che nel contratto di vendita il porto di scarico è chiaramente identificato e situato nell’Unione e che il trasbordo delle merci è consentito. Inoltre, per quanto riguarda le vendite all’esportazione, le spese di trasporto sono sostenute direttamente dall’operatore commerciale e pertanto incidono sulla comparabilità dei prezzi, mentre nell’ambito delle spese di magazzinaggio per le vendite sul mercato interno i costi di trasferimento delle merci al deposito sono a carico del produttore e sono stati sostenuti prima della vendita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (85)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, IRNC ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva seguito un approccio incoerente, in quanto non aveva effettuato l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del valore normale, rispecchiando così gli adeguamenti effettuati a norma del medesimo articolo per le vendite all’esportazione condotte tramite gli operatori commerciali collegati.

    (86)

    In base a quanto rammentato dalla Commissione, la giurisprudenza della Corte di giustizia (12) stabilisce chiaramente che «[…] una parte che richieda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping deve dimostrare che tale domanda è giustificata […]». La comunicazione effettuata a tale proposito da IRNC è una semplice dichiarazione volta a chiedere un adeguamento al valore normale, ma manca di qualsiasi giustificazione sostanziale o spiegazione dettagliata. La Commissione ha inoltre ricordato che un adeguamento del prezzo all’esportazione non comporta automaticamente un adeguamento del valore normale e che tale adeguamento del valore normale deve essere debitamente giustificato, sulla base dei fatti e degli elementi di prova, dalla parte che lo richiede.

    (87)

    Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che una semplice dichiarazione volta a chiedere un adeguamento, priva di debita motivazione a sostegno, non è manifestamente in linea con il criterio giuridico stabilito dalla Corte di giustizia. Questa argomentazione è stata respinta in quanto priva di fondamento.

    (88)

    IRNC ha inoltre sostenuto che incomba alla Commissione l’onere di suffragare con elementi di prova la sua decisione di adeguare il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e che essa abbia omesso di indicare motivazioni sufficienti a tale proposito nei suoi documenti di divulgazione provvisoria e finale delle informazioni.

    (89)

    In seguito alle osservazioni pervenute dalla società dopo la divulgazione finale delle informazioni, il 16 settembre 2021 la Commissione ha fornito un’ulteriore divulgazione specifica per società, illustrando in modo più dettagliato le motivazioni e gli elementi di prova alla base di tale adeguamento del prezzo all’esportazione. La società non ha presentato osservazioni in risposta a tale divulgazione specifica.

    3.2.5.   Margini di dumping

    (90)

    Come illustrato in dettaglio ai considerando da 65 a 89, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate, presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, e ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

    (91)

    I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Jindal Indonesia

    20,2  %

    Gruppo IRNC

    10,2  %

    Tutte le altre società

    20,2  %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

    (92)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Arinox, una parte interessata provvisoriamente qualificata come utilizzatore, ha sostenuto di dover essere considerata un produttore dell’Unione. Va osservato che i dati della società sono stati inclusi negli indicatori macroeconomici presentati da Eurofer e sottoposti a controlli incrociati da parte della Commissione e che pertanto quest’ultima ha ritenuto che tale società facesse parte dell’industria dell’Unione descritta al considerando 87 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia osservato che Arinox, nella sua iniziale richiesta di esclusione del prodotto, si è identificata come utilizzatore finale e importatore e che le argomentazioni presentate dalla società nella fase provvisoria riguardavano le attività svolte in qualità di utilizzatore sul mercato dell’Unione.

    (93)

    Arinox, Euranimi e un importatore indipendente hanno chiesto di conoscere l’identità dei 13 produttori dell’Unione che costituivano l’industria dell’Unione durante il PI. Oltre ai tre produttori inclusi nel campione e alle società che sostengono la denuncia (vale a dire Acerinox, Outokumpu Nirosta GmbH, Outokumpu Stainless AB), si tratta di Marcegaglia, Acroni, Arinox, Otelinox e tre rilaminatori con sede in Germania (SAP Precision Metal, BWS e Waelzholz).

    (94)

    In assenza di ulteriori osservazioni in merito alla definizione di industria dell’Unione e alla produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio.

    4.2.   Consumo dell’Unione

    (95)

    In assenza di osservazioni in merito al consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 90 a 92 del regolamento provvisorio.

    4.2.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

    (96)

    Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno contestato la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dall’India e dall’Indonesia sulla situazione dell’industria dell’Unione. Le parti interessate hanno sostenuto che i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono bassi, l’andamento delle importazioni dall’India (in leggera diminuzione) e dall’Indonesia (in rapido aumento) nel periodo in esame è diverso e non è stata effettuata un’adeguata valutazione delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti dell’Unione simili, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (97)

    Nelle sue osservazioni trasmesse in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione presentata dal consorzio e dall’importatore indipendente, affermando che l’andamento delle importazioni è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che le condizioni della concorrenza sono state debitamente valutate e che una valutazione cumulativa garantisce un’applicazione non discriminatoria dei dazi.

    (98)

    La Commissione ha constatato che i requisiti per la valutazione cumulativa delle importazioni erano soddisfatti. Il volume delle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati non era trascurabile, ossia era superiore all’1 % della quota di mercato in ciascun caso, e le condizioni della concorrenza giustificavano una valutazione cumulativa, in quanto i prodotti importati condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei prodotti venduti dai produttori dell’Unione e hanno gli stessi impieghi di base. Quanto precede si riflette nell’elevato livello di corrispondenza tra i tipi di prodotto importati dall’India e dall’Indonesia e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione.

    (99)

    È stato stabilito inoltre che i tipi di prodotto importati dall’India e dall’Indonesia sono in larga misura simili tra loro e che il livello dei rispettivi prezzi è comparabile.

    (100)

    Come indicato dal denunciante, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base inoltre non richiede un confronto dell’andamento delle importazioni tra i paesi interessati.

    (101)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio e un importatore indipendente hanno chiesto la divulgazione dei modelli teorici utilizzati per valutare le condizioni della concorrenza nel mercato dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta e dei paesi interessati nonché la conferma che i servizi della Commissione operanti in materia di concorrenza e analisi economica sono stati consultati riguardo a tali condizioni della concorrenza.

    (102)

    Essi hanno inoltre sostenuto che non è stata fornita alcuna analisi statistica a sostegno delle risultanze di cui ai considerando 99 e 100 e che il volume delle importazioni dall’India e dall’Indonesia era basso rispetto alla quota di mercato dell’industria dell’Unione. Per quanto riguarda l’India, i volumi delle importazioni durante il PI erano più bassi rispetto a quelli registrati nel 2017 e nel 2018 e simili ai dati del 2019. Inoltre i volumi delle importazioni del prodotto in esame dall’India sono limitati in base al contingente nazionale fissato dalle misure di salvaguardia sull’acciaio. Pertanto il consorzio e l’importatore indipendente non hanno ritenuto opportuno applicare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (103)

    La Commissione ha effettuato un’analisi teorica in cui ha confrontato i tipi di prodotto venduti sul mercato dell’Unione dai produttori esportatori e il prodotto venduto dai produttori dell’Unione, sulla base dei numeri di controllo del prodotto (NCP) forniti dalle società incluse nel campione. Da tale analisi è emerso un elevato livello di corrispondenza. Il livello di corrispondenza tra ciascun produttore esportatore e le vendite dell’industria dell’Unione è comunicato ai produttori esportatori inclusi nel campione nelle loro divulgazioni specifiche. Inoltre la Commissione ha riscontrato un livello significativo di similarità nei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell’Indonesia rispetto ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell’India. La Commissione ha quindi concluso che i prodotti importati dai paesi interessati e i prodotti dell’Unione erano in netta concorrenza tra di loro e che una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni fosse appropriata. Il consorzio e l’importatore indipendente non hanno fornito alcuna prova circostanziata del motivo per cui l’analisi effettuata dalla Commissione sarebbe inesatta o insufficiente. Il fatto che l’India benefici di un contingente specifico per paese nell’ambito delle misure di salvaguardia non incide sulla presente analisi alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (104)

    In assenza di altre osservazioni in merito alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 93 a 98 del regolamento provvisorio.

    4.2.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

    (105)

    Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che le importazioni dall’Indonesia sono aumentate perché questo paese è un nuovo esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione e che le importazioni dall’India non sono aumentate durante il periodo in esame; pertanto, un potenziale aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha avuto alcun impatto sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione, ma ha sostituito le importazioni da altri paesi terzi.

    (106)

    Come indicato nei considerando da 97 a 105, la Commissione ha analizzato le importazioni cumulativamente e le importazioni dai paesi interessati hanno evidenziato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame. Il fatto che la quota di mercato dell’industria dell’Unione sia leggermente aumentata durante il periodo in esame e che l’Indonesia abbia iniziato ad esportare nell’Unione solo all’inizio del periodo in esame non ha modificato il dato di fatto che le importazioni dai paesi interessati sono state effettuate a prezzi di dumping, causando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

    (107)

    In assenza di altre osservazioni in merito ai volumi delle importazioni dai paesi interessati e alla relativa quota di mercato, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 99 a 101 del regolamento provvisorio.

    4.2.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

    (108)

    Al considerando 105 del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato di avere riscontrato margini di undercutting del 4,8 % e del 13,4 % per i produttori esportatori indiani.

    (109)

    Questi margini tuttavia contenevano un errore materiale e dovrebbero essere rettificati in margini di undercutting del 5,8 % e del 13,4 %.

    (110)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e un importatore indipendente hanno sostenuto di non poter ricostruire in che modo fossero stati determinati i prezzi all’importazione del prodotto in esame e come fosse stato calcolato il margine di undercutting, compresi gli adeguamenti.

    (111)

    I prezzi delle importazioni dai paesi interessati, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, si basano su dati Eurostat. Tali informazioni sono disponibili al pubblico. Come illustrato al considerando 104 del regolamento provvisorio, il margine di undercutting si basava su un confronto tra i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione e i corrispondenti prezzi dei produttori esportatori inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, differenziati per tipo di prodotto e adeguati in modo da corrispondere a pari condizioni di vendita. I prezzi di vendita dettagliati per società sono stati forniti solo alle società interessate nelle rispettive comunicazioni specifiche, poiché sono per definizione riservati.

    (112)

    In assenza di ulteriori osservazioni in merito ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati e all’undercutting dei prezzi, la Commissione ha confermato tutte le conclusioni di cui ai considerando da 102 a 105 del regolamento provvisorio, con l’effettuazione della rettifica illustrata al considerando 71.

    4.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    4.3.1.   Osservazioni generali

    (113)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 106 a 110 del regolamento provvisorio.

    4.3.2.   Indicatori macroeconomici

    (114)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha dichiarato che durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata, e non aumentata come concluso al considerando 116 del regolamento provvisorio.

    (115)

    Questa affermazione tuttavia sarebbe corretta solo se l’osservazione di Eurofer concernente i volumi di importazioni da paesi terzi presumibilmente gonfiati fosse di fatto corretta. Come spiegato al considerando 135, il regolamento provvisorio ha fornito cifre esatte per quanto riguarda i volumi delle importazioni. Anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione quindi era esatta.

    (116)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno indicato che il regolamento provvisorio evidenziava una discrepanza di circa 300 000-400 000 tonnellate tra le cifre relative alla produzione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame, riportate al considerando 111 del regolamento provvisorio, e le corrispondenti cifre relative alle vendite, alle scorte e alle esportazioni riportate ai considerando 114, 126 e 152 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, essi hanno contestato il livello di capacità dell’industria dell’Unione e richiesto elementi di prova della capacità produttiva nominale, effettiva ed effettivamente utilizzata nonché della quantità effettivamente prodotta da ogni singolo produttore, i dati relativi ai volumi di vendita e ai prezzi dei singoli produttori europei e i volumi delle importazioni di ciascun produttore dell’Unione dai paesi interessati.

    (117)

    Le cifre di cui sopra tuttavia non possono coincidere completamente, in quanto i volumi della produzione, delle vendite e delle esportazioni si riferiscono all’industria dell’Unione nel suo complesso, mentre le cifre relative alle scorte, di cui al considerando 126 del regolamento provvisorio, sono un indicatore microeconomico riferito esclusivamente ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Tutti i dati sono stati oggetto di controllo incrociato da parte della Commissione e sono risultati affidabili. Poiché i dati individuali per produttore costituiscono un’informazione commerciale riservata, la Commissione ha fornito solo le informazioni aggregate nel regolamento provvisorio.

    (118)

    Quasi la metà della presunta discrepanza inoltre è correlata a vendite vincolate effettuate dall’industria dell’Unione agli utilizzatori collegati. Tali volumi sono stati inclusi nelle cifre relative alla produzione riportate al considerando 111 del regolamento provvisorio, ma non sono stati inclusi nei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione indicati al considerando 114 del regolamento provvisorio. Le vendite vincolate dell’industria dell’Unione rappresentavano circa il 5 % del totale delle vendite dell’industria dell’Unione e la percentuale si è mantenuta stabile per l’intera durata del periodo in esame.

    (119)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che l’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione indicava l’assenza di pregiudizio e che l’aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha inciso negativamente sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione.

    (120)

    Come illustrato al considerando 107, il leggero aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame non ha modificato il fatto che le importazioni dai paesi interessati hanno registrano un aumento dell’86 % e sono state effettuate a prezzi di dumping, causando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

    (121)

    In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 111 a 121 del regolamento provvisorio.

    4.3.3.   Indicatori microeconomici

    (122)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che l’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione non poteva essere collegato alle importazioni dai paesi interessati, in quanto i loro volumi sono bassi e non possono aver influenzato il mercato in modo così netto. Il consorzio di importatori e distributori e l’importatore indipendente hanno sostenuto che l’industria dell’Unione ha registrato un aumento dei profitti a partire dal PI.

    (123)

    I volumi delle importazioni dai paesi erano superiori alla soglia minima e i loro prezzi bassi, che sono risultati oggetto di dumping, hanno esercitato una pressione sui prezzi del mercato dell’Unione, come indicato al considerando 141 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati poteva essere collegato all’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione. Un eventuale aumento del livello di redditività dei produttori dell’Unione dopo il PI non modifica questa conclusione, in quanto l’inchiesta è limitata al PI.

    (124)

    In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 122 a 133 del regolamento provvisorio.

    4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

    (125)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori, un importatore indipendente e il governo dell’Indonesia hanno affermato che alcuni indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un andamento positivo nel periodo in esame, ponendo l’accento sull’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione, sull’aumento dell’occupazione e sulla diminuzione delle scorte.

    (126)

    Il livello delle scorte si è mantenuto costante in rapporto al volume delle vendite e di conseguenza non costituiva un chiaro indicatore di pregiudizio. Gli altri due indicatori in questione hanno effettivamente evidenziato un andamento positivo durante il periodo in esame. L’aumento della quota di mercato tuttavia è avvenuto a spese della redditività dei produttori dell’Unione, come spiegato al considerando 134 del regolamento provvisorio. L’occupazione ha evidenziato un leggero aumento, benché i costi del lavoro si siano comunque ridotti. Queste risultanze non hanno comunque confutato le principali risultanze relative al pregiudizio, ossia l’andamento negativo della redditività e di tutti gli indicatori finanziari dell’industria dell’Unione.

    (127)

    Il consorzio di importatori e distributori e l’importatore indipendente hanno sostenuto inoltre che, in base ai dati disponibili per il primo trimestre dell’esercizio 2021, la situazione finanziaria dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è in miglioramento e che pertanto l’industria non necessita di ulteriore protezione.

    (128)

    L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione si è basata sul periodo in esame, che si è concluso nel giugno 2020. Come indicato ai considerando da 128 a 133 del regolamento provvisorio, tutti gli indicatori finanziari dei produttori dell’Unione sono peggiorati durante il periodo in esame. La conclusione a questo proposito non può essere confutata dal presunto miglioramento a breve termine della situazione dei produttori dell’Unione dopo il periodo in esame, sostenuto da relazioni non certificate riferite al primo trimestre del 2021.

    (129)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via definitiva che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (130)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che le importazioni dall’Indonesia non potevano aver arrecato pregiudizio, poiché la loro quota di mercato era bassa e i loro prezzi erano in aumento nel periodo in esame.

    (131)

    La Commissione ha ricordato innanzitutto che le importazioni indonesiane e la relativa quota di mercato sono state valutate cumulativamente con le importazioni indiane. La Commissione ha osservato inoltre che la quota di mercato dell’Indonesia era comunque in rapido aumento nel periodo in esame, dallo 0,4 % nel 2017 al 2,8 % nel periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, malgrado l’aumento evidenziato nel periodo in esame, i prezzi indonesiani erano sempre inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

    (132)

    In assenza di altre osservazioni riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    (133)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha sottolineato una discrepanza tra le cifre relative ai volumi delle importazioni da paesi terzi indicate nella tabella 11 del regolamento provvisorio e i dati Eurostat.

    (134)

    Tuttavia le cifre cui fa riferimento Eurofer non contengono le importazioni riportate nelle statistiche Eurostat nell’ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo, di cui si è tenuto conto nella tabella 11 del regolamento provvisorio.

    (135)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha messo in dubbio l’accuratezza dei volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione e ha sostenuto che l’approccio esposto al considerando 99 si discosta dalla prassi abituale della Commissione ed è incompatibile con l’obiettivo della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità nell’inchiesta. Eurofer ha asserito che le importazioni nell’ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo non sono soggette a dazi antidumping e non sono in concorrenza con le merci dell’industria dell’Unione.

    (136)

    La Commissione ha ritenuto che le merci importate nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo non solo transitino attraverso l’Unione, ma siano anche oggetto nell’Unione di operazioni di perfezionamento a valore aggiunto, come il montaggio e la trasformazione. Di conseguenza, tali importazioni sono chiaramente in concorrenza con i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione. Ad esempio, una società con sede nell’Unione la cui attività consisterebbe proprio nello svolgimento di tali operazioni di perfezionamento, ha la possibilità di acquistare il prodotto dall’industria dell’Unione o di importarlo in regime di perfezionamento attivo. Pertanto, ai fini della valutazione del pregiudizio, è opportuno tenere conto delle importazioni effettuate nell’ambito di tali regimi doganali speciali. In effetti, esse sono anche soggette alla riscossione dei dazi a norma dell’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (13).

    (137)

    Eurofer ha inoltre sostenuto che i volumi delle importazioni da paesi diversi non erano coerenti, in quanto i volumi provenienti da alcuni paesi terzi non comprendevano i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo.

    (138)

    I volumi delle importazioni costituivano i dati ufficiali di Eurostat e comprendevano, sia per i paesi interessati sia per tutti gli altri paesi terzi, il regime doganale normale e i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo.

    (139)

    Eurofer ha inoltre fatto riferimento ai volumi delle importazioni nel riesame in previsione della scadenza delle importazioni dello stesso prodotto dalla Cina e da Taiwan con lo stesso periodo dell’inchiesta e lo stesso periodo in esame, in cui la Commissione ha valutato il consumo dell’Unione e le quote di mercato senza tenere conto delle importazioni nell’ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo. Pertanto il fatto che nel riesame in previsione della scadenza e nell’attuale inchiesta vi sia una differenza nelle cifre relative alle importazioni, al consumo e alla quota di mercato è riconducibile a un errore manifesto in una delle due inchieste.

    (140)

    Il riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da Cina e Taiwan riguarda in effetti lo stesso periodo dell’inchiesta e lo stesso periodo considerato ai fini dell’analisi del pregiudizio. Tuttavia l’analisi effettuata nella menzionata inchiesta è di natura diversa, vale a dire il persistere o la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, e qualsiasi conclusione ivi tratta non è automaticamente valida nella presente inchiesta. Pertanto, sebbene i dati relativi alle importazioni in detto riesame in previsione della scadenza non comprendessero le importazioni nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo, le conclusioni emerse in tale inchiesta restano valide. La Commissione non ha quindi ritenuto che questi dati divergenti costituissero un errore manifesto.

    (141)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che gli indicatori finanziari dell’industria dell’Unione non stavano peggiorando a causa delle importazioni oggetto di dumping, bensì a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato tale argomentazione, affermando che l’andamento del pregiudizio durante il periodo in esame dimostrava il contrario.

    (142)

    La Commissione ha constatato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati hanno influito fortemente sui prezzi dell’industria dell’Unione e sui suoi indicatori finanziari. Come stabilito al considerando 103 del regolamento provvisorio, i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione per tutto il periodo in esame, prima della pandemia di COVID-19. La pandemia potrebbe aver influenzato il consumo sul mercato dell’Unione, ma un simile impatto avrebbe potuto concretizzarsi soltanto nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta (aprile-giugno 2020), mentre una contrazione sostanziale del consumo si era già evidenziata nel 2019.

    (143)

    La Commissione ha inoltre analizzato il calo del consumo (e l’eventualità che esso fosse o no parzialmente correlato alla pandemia di COVID-19) quale potenziale altro fattore che avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio, concludendo in via provvisoria che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tale conclusione è confermata.

    5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (144)

    Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori, analizzati individualmente o nel loro insieme, ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione di cui ai considerando da 160 a 163 del regolamento provvisorio.

    6.   LIVELLO DELLE MISURE

    6.1.   Margine di underselling

    (145)

    In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il denunciante ha sollevato due questioni tecniche riguardo al calcolo del margine di pregiudizio, concernenti l’ammortamento degli investimenti stimati che non sono stati realizzati e i costi futuri per il rispetto di accordi ambientali in relazione a uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per calcolare la perdita di investimenti, la Commissione ha ritenuto ragionevole basarsi sull’ammortamento degli investimenti che non sono stati realizzati nel periodo dell’inchiesta, così come indicato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il denunciante non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che tale approccio non sarebbe ragionevole. Sulla base dei dati e delle informazioni di supporto forniti dal denunciante, la Commissione ha accolto l’argomentazione concernente i costi futuri per il rispetto di accordi ambientali, con la conseguenza di un leggero aumento dei margini di pregiudizio definitivi.

    (146)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un gruppo di produttori esportatori ha argomentato che i costi causati dal confinamento dovuto alla COVID-19 sostenuti dall’industria dell’Unione non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del prezzo non pregiudizievole per determinare il margine di pregiudizio, poiché tali costi hanno eccezionalmente aumentato il costo unitario a carico dell’industria dell’Unione e non riflettono il normale costo di produzione dei produttori dell’Unione.

    (147)

    La Commissione aveva chiesto all’industria dell’Unione di operare una ripartizione, nelle risposte al questionario, di tutti i dati richiesti in riferimento ai due semestri nel PI, al fine di individuare gli eventuali effetti della pandemia di COVID-19 sui dati relativi alle vendite e ai costi. I dati sottoposti a controllo incrociato non hanno tuttavia evidenziato costi aggiuntivi causati dal confinamento dovuto alla COVID-19 che giustificherebbero l’adeguamento richiesto. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (148)

    Euranimi e un importatore indipendente hanno contestato il margine di pregiudizio più elevato applicato ai produttori esportatori indiani, mentre essi praticavano prezzi di vendita più elevati al mercato dell’Unione.

    (149)

    Il margine di pregiudizio è calcolato sulla base dei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori. Poiché i tipi di prodotto tra produttori possono variare in termini di prezzo, non è necessario stabilire una correlazione tra il livello generale dei prezzi all’importazione e il livello del margine di pregiudizio calcolato specificamente per ciascun produttore esportatore.

    (150)

    Il risultato dei calcoli rivisti figura nella tabella che segue:

    Paese

    Società

    Margine di dumping

    Margine di underselling

    India

    Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

    13,9  %

    25,2  %

     

    Chromeni Steels Private Limited

    45,1  %

    35,3  %

     

    Tutte le altre società

    45,1  %

    35,3  %

    Indonesia

     

    IRNC

    10,2  %

    32,4  %

     

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2  %

    33,1  %

     

    Tutte le altre società

    20,2  %

    33,1  %

    (151)

    In assenza di altre osservazioni in merito al livello delle misure, la Commissione ha confermato le proprie risultanze e conclusioni di cui ai considerando da 165 a 173 del regolamento provvisorio, modificate conformemente alla tabella di cui sopra.

    6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

    (152)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha osservato che la Commissione aveva erroneamente concluso che Chromeni non utilizzava materie prime soggette a distorsioni. Secondo quanto sostenuto da Eurofer, era «più che evidente» che Chromeni dipende da fattori di produzione intermedi influenzati da distorsioni relative alle materie prime in India o in Indonesia e che pertanto sarebbe opportuno tenerne conto. Eurofer ha affermato che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe avvalersi della collaborazione in questa inchiesta di un asserito fornitore di prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo in Indonesia o di recenti risultanze sulle materie prime per quanto concerne la materia prima in questione (14).

    (153)

    Eurofer ha argomentato inoltre che l’interpretazione della Commissione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, limita fortemente la possibilità di affrontare l’impatto delle distorsioni relative alle materie prime nei settori a valle e che questo impedirebbe alla Commissione di valutare l’impatto delle distorsioni relative alle materie prime all’interno di un gruppo di società (come il gruppo Jindal). Analogamente, Eurofer ha rilevato anche il rischio di elusione tramite la società con il dazio inferiore (in questo caso ubicata in India o in Indonesia); pertanto ha sostenuto che la Commissione dovrebbe estendere i dazi applicabili più elevati a tutte le società del gruppo, a prescindere dal paese di produzione del prodotto in esame.

    (154)

    Come spiegato al considerando 176 del regolamento provvisorio, Chromeni non ha utilizzato le materie prime soggette alle distorsioni riscontrate in India, ossia minerale di cromo e rottami di acciaio inossidabile. Inoltre, nel contesto dell’istituzione di un dazio antidumping definitivo, non è possibile affrontare potenziali rischi di elusione futuri estendendo la misura antidumping individuata per un produttore collegato a produttori collegati in un altro paese. A tale proposito, la Commissione fa riferimento anche ai considerando da 175 a 177.

    (155)

    Le argomentazioni di Eurofer hanno dovuto pertanto essere respinte.

    (156)

    In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 174 a 178 del regolamento provvisorio.

    6.3.   Conclusioni

    (157)

    In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi definitivi in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. I dazi antidumping definitivi dovrebbero quindi essere fissati come segue:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    India

    Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

    13,9  %

     

    Chromeni Steels Private Limited

    35,3  %

     

    Tutte le altre società

    35,3  %

    Indonesia

     

    IRNC

    10,2  %

     

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2  %

     

    Tutte le altre società

    20,2  %

    7.   INTERESSE DELL’UNIONE

    7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (158)

    Nessuna parte ha contestato il fatto che le misure sarebbero nell’interesse dell’industria dell’Unione. Le conclusioni di cui ai considerando da 181 a 183 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

    7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

    (159)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Euranimi e un importatore indipendente hanno affermato che l’istituzione di misure da parte dell’Unione nei confronti di India e Indonesia determinerebbe una carenza di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sul mercato dell’Unione, poiché la produzione dell’Unione sarebbe insufficiente per il completo approvvigionamento del mercato e le altre fonti di approvvigionamento sono limitate, principalmente a causa delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina e da Taiwan. Secondo le parti, nel mercato dell’Unione è già possibile osservare tali carenze e ritardi nelle forniture.

    (160)

    Le parti hanno asserito che altre potenziali fonti di importazioni, in particolare Brasile, Malaysia e Sud Africa, sono controllate dai produttori dell’Unione che possiedono le società che fabbricano prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in questi paesi. Secondo le parti, ciò ha determinato un abuso di protezione da parte dei produttori dell’Unione e comporterà prezzi elevati sul mercato dell’Unione.

    (161)

    Le parti hanno affermato inoltre di non avere la possibilità di trasferire i prezzi ai loro acquirenti, il che comporta ripercussioni negative sulla loro redditività.

    (162)

    Euranimi e l’importatore indipendente hanno ribadito queste argomentazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

    (163)

    Eurofer ha contestato tali dichiarazioni, sostenendo che l’aumento dei tempi di commercializzazione è il risultato di variazioni della domanda e di perturbazioni delle catene di approvvigionamento a livello mondiale provocate dalla pandemia di COVID-19, che non sono specifiche della catena di approvvigionamento dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Eurofer ha affermato che, in condizioni normali, l’industria dell’Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare quasi il 150 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Eurofer ha sostenuto inoltre che l’aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi dopo il periodo dell’inchiesta è stato un riflesso di un aumento significativo dei costi delle materie prime a livello mondiale, che non ha influito solo sui prezzi dell’Unione. Eurofer ha affermato altresì che i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo potrebbero essere acquistati da paesi terzi che dispongono di capacità significative in termini di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo non soggette a limitazioni dovute alle misure di salvaguardia sull’acciaio.

    (164)

    Come indicato nel regolamento provvisorio, effettivamente esistono fonti di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da altri paesi terzi, di cui i più grandi sono Taiwan e Corea. Nell’Unione son comunque affluite importazioni da Taiwan, soggette a dazi antidumping relativamente bassi. Nel periodo in esame la Corea è riuscita ad aumentare le sue esportazioni verso l’Unione in termini assoluti e relativi. Anche il Sud Africa rimane presente sul mercato dell’Unione, malgrado l’asserito controllo delle società europee sulla sua produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Inoltre i dazi antidumping istituiti nei confronti di India e Indonesia non mirano a precludere il mercato dell’Unione ai paesi interessati, ma hanno lo scopo di innalzare i prezzi a un livello equo.

    (165)

    Gli aumenti dei prezzi sono di norma provocati dall’aumento del costo delle materie prime e sono stati osservati anche in mercati terzi. Non sussistono pertanto elementi che configurino un abuso di protezione del mercato da parte dei produttori dell’Unione. Il mercato dell’Unione è inoltre caratterizzato da una forte concorrenza interna, con 13 soggetti dell’Unione che producono il prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (166)

    Le argomentazioni delle parti interessate in merito all’impossibilità di trasferire i prezzi ai loro acquirenti e di sostituire i prodotti importati non possono inoltre essere valutate adeguatamente dalla Commissione, data la mancanza di un’adeguata collaborazione delle parti in questione nella presente inchiesta. Diversamente dai due importatori indipendenti di cui ai considerando da 184 a 193 del regolamento provvisorio, le parti in questione hanno presentato le loro argomentazioni dopo la divulgazione delle informazioni, senza fornire una risposta al questionario. Questo ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione più approfondita, verificando i loro canali di acquisto e vendita, i tipi di prodotto commercializzati, i costi e la situazione finanziaria.

    (167)

    Su questa base la Commissione ha confermato la conclusione che gli effetti di una potenziale istituzione di dazi sugli importatori e sugli utilizzatori non superano gli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione.

    (168)

    In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 184 a 195 del regolamento provvisorio.

    7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (169)

    Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, le conclusioni di cui al considerando 196 del regolamento provvisorio sono state confermate.

    8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    8.1.   Misure definitive

    (170)

    Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Per i motivi stabiliti al punto 6 e, in particolare, al punto 6.2 del presente regolamento, i dazi antidumping dovrebbero essere istituiti secondo la regola del dazio inferiore.

    (171)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno imposti sono fissate come segue:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    India

    Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

    13,9  %

    Chromeni Steels Private Limited

    35,3  %

    Tutte le altre società

    35,3  %

    Indonesia

    IRNC

    10,2  %

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2  %

    Tutte le altre società

    20,2  %

    (172)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (173)

    Una società può chiedere l’applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (15). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (174)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (175)

    Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

    (176)

    Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare, tra l’altro, la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

    (177)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

    (178)

    In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

    (179)

    Poiché alcune aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, è opportuno svincolare gli importi depositati nella parte eccedente le aliquote del dazio definitivo.

    8.3.   Retroattività

    (180)

    Come indicato al punto 1.2, a seguito di una richiesta del denunciante la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (181)

    Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

    (182)

    Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno arrecato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4 quinquies, del regolamento di base. Per tale analisi, la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra l’apertura della presente inchiesta e l’istituzione delle misure provvisorie, e non è stato osservato alcun aumento sostanziale.

     

    Periodo dell’inchiesta (in tonnellate/mese)

    Periodo successivo al PI, ossia dal 1o ottobre 2020 al 28 maggio 2021 (in tonnellate/mese)

    Aumento delle importazioni (in %)

    Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall’India

    8 956

    6 036

    –33  %

    Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall’Indonesia

    7 353

    8 439

    15  %

    Totale importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati

    16 308

    14 475

    –11  %

    Fonte: Surveillance 2 (UE 27).

    (183)

    La Commissione ha pertanto concluso che nel caso in esame non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo durante il quale sono state registrate le importazioni.

    9.   DISPOSIZIONI FINALI

    (184)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (185)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (17) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (18) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

    (186)

    Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

    (187)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India e dell’Indonesia.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    India

    Jindal Stainless Limited

    13,9  %

    C654

    Jindal Stainless Hisar Limited

    13,9  %

    C655

    Chromeni Steels Private Limited

    35,3  %

    C656

    Tutte le altre società indiane

    35,3  %

    C999

    Indonesia

    IRNC

    10,2  %

    C657

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2  %

    C658

    Tutte le altre società indonesiane

    20,2  %

    C999

    3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

    2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

    3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore all’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

    5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

    Articolo 3

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

    Articolo 4

    Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 non saranno più conservati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).

    (3)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU C 57 del 17.2.2021, pag. 16).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 18).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 61).

    (6)  Association of Non-Integrated Metal Importers and Distributors.

    (7)  Relazione del panel, CE — Salmone (Norvegia), WT/DS337/R, punti 7.256, 7.257 e 7.273.

    (8)  Sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise, T-299/05, EU:T:2009:72, punto 288.

    (9)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40), considerando 283 (utilizzando il profitto «dell’operatore» commerciale in questione); sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise, T-299/05, EU:T:2009:72, punto 287.

    (10)  Relazione dell’organo di appello Stati Uniti — Dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina, WT/DS379/AB/R, punti 567, 568 e 583.

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

    (12)  Sentenza della Corte di giustizia, del 16 febbraio 2012, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), C-191/09 P e C-200/09 P, punto 58.

    (13)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

    (15)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 rue de la Loi, 1040 Brussel/Bruxelles, België/Belgique.

    (16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

    (18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).


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