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Document 32016D0108

Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 21 del 28.1.2016, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/108/oj

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/83


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/108 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il 2-butanone, perossido.

(2)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha informato la Commissione che tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame per l'utilizzo del 2-butanone, perossido nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

(3)

Il 2-butanone, perossido non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2-butanone, perossido (numero CE 215-661-2, numero CAS 1338-23-4) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


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