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Document 32013R0443
Commission Implementing Regulation (EU) No 443/2013 of 7 May 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 130 del 15.5.2013, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il Comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto presentato in piccoli pezzi di forma arcuata, aromatizzato al formaggio e costituito da semola di granturco, olio vegetale, formaggio in polvere (estratto di lievito e coloranti), latte in polvere, sale, amido e destrosio. Il prodotto è ottenuto a partire da granturco essiccato e macinato (semola di granturco), umidificato con acqua (6 %-9 %). L’acqua è aggiunta come agente di fabbricazione. La miscela passa nell’estrusore, in cui è sottoposta a pressione e temperatura elevate. Il ritorno della pasta alla pressione atmosferica ne provoca l’espansione. Il processo di estrusione si svolge a una temperatura di 150 °C. Dopo l’estrusione, il prodotto è essiccato e leggermente tostato in un essiccatore elettrico a una temperatura di 120°-130 °C. Passa poi in un cilindro (coating tumbler) in cui viene ricoperto di una miscela di olio e materie secche. Il prodotto è condizionato per la vendita al dettaglio in confezioni dal peso netto compreso tra 34 g e 450 g. |
1904 10 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1904, 1904 10 e 1904 10 10. Poiché il prodotto è ottenuto a partire da pasta di granturco estrusa mediante pressione e calore, si considera che sia stato ottenuto per soffiatura. Si ritiene pertanto che sia un prodotto a base di cereali ottenuto per soffiatura o tostatura ai sensi della sottovoce 1904 10 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1904, A). È esclusa la classificazione nella voce 1905 in quanto il prodotto non è ottenuto da una pasta né è sottoposto a un ulteriore trattamento termico (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1904, A, quinto comma). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1904 10 10. |