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Document 31997R1565

    Regolamento (CE) n. 1565/97 della Commissione del 1o agosto 1997 che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1997/1998

    GU L 208 del 2.8.1997, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1565/oj

    31997R1565

    Regolamento (CE) n. 1565/97 della Commissione del 1o agosto 1997 che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1997/1998

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 02/08/1997 pag. 0027 - 0028


    REGOLAMENTO (CE) N. 1565/97 DELLA COMMISSIONE del 1° agosto 1997 che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1997/1998

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare gli articoli 23, 30 e 57,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 (3), prevede il divieto di vinificazione per le varietà di uve classificate come uve da tavola a partire dal 1° agosto 1997; che la soppressione di questo possibile sbocco alternativo per le uve da tavola crea non poche difficoltà sul mercato degli ortofrutticoli freschi in talune regioni della Comunità nelle quali, in precedenza, ingenti quantità di uve da tavola erano destinate alla vinificazione, seguita da distillazione; che tali difficoltà rischiano di tradursi in un forte incremento dei ritiri, senza alcuna possibilità di smaltimento dei prodotti per le organizzazioni di produttori interessate; che appare pertanto giustificato adottare una misura transitoria nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi, colpita da tali difficoltà;

    considerando che per un periodo transitorio è necessario dare agli Stati membri la facoltà di distillare l'uva da tavola ritirata dal mercato; che l'uva deve essere distillata da distillerie riconosciute, che offrono le garanzie necessarie sotto il profilo degli impianti tecnici e dei controlli;

    considerando che occorre adottare misure atte a garantire l'efficacia dei controlli, onde evitare che le uve ritirate dal mercato vengano utilizzate per la vinificazione o come prodotto fermentato nel settore vitivinicolo; che tali misure consistono in restrizioni relative al trasporto delle uve ritirate fino alle distillerie e nell'aggiunta di rivelatori che consentano l'identificazione delle uve e ne impediscano l'impiego nel settore vitivinicolo; che è altresì necessario disporre che l'alcole ottenuto dalla distillazione delle uve in esame sia denaturato e possa essere commercializzato soltanto in settori diversi da quello agricolo o delle bevande spiritose;

    considerando che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la parità di accesso a tutti gli operatori interessati mediante adeguate procedure, quali le gare o le aste pubbliche; che essi devono altresì evitare che si producano distorsioni sul mercato del vino e dell'alcole; che devono infine provvedere al controllo del procedimento di estrazione dell'alcole;

    considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1997/1998, alle condizioni previste dal presente regolamento è autorizzata la trasformazione in alcole con una gradazione superiore a 80 % vol, ottenuto mediante distillazione diretta, delle uve da tavola ritirate dal mercato in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96.

    Articolo 2

    Le uve da tavola ritirate dal mercato, destinate alla trasformazione in alcole, devono essere distillate entro la fine della campagna 1997/1998.

    Articolo 3

    1. Le uve da tavola di cui all'articolo 1 sono conferite a distillerie riconosciute. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle distillerie riconosciute.

    2. Le distillerie riconosciute procedono alla distillazione in alcole delle uve loro conferite conformemente all'articolo 4 sotto controllo ufficiale.

    Articolo 4

    1. Le uve da tavola ritirate dal mercato e destinate alla distillazione possono circolare solo all'atto del trasporto ad una distilleria riconosciuta.

    2. Alle uve da tavola ritirate dal mercato è aggiunto un rivelatore, autorizzato dalle vigenti disposizioni nazionali, destinato a permetterne l'identificazione in qualsiasi momento e ad impedirne l'impiego nel settore vitivinicolo.

    Articolo 5

    1. L'alcole ottenuto dalla distillazione delle uve da tavola è denaturato non appena ottenuto mediante i denaturanti a tal fine previsti dal regolamento (CE) n. 3199/93 (4).

    2. L'alcole ottenuto con la suddetta distillazione non può essere destinato ad uso alimentare o utilizzato nel settore delle bevande spiritose.

    Articolo 6

    L'alcole ottenuto dalle uve da tavola ritirate dal mercato non può beneficiare di alcun finanziamento comunitario.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a:

    - garantire la parità di accesso degli operatori all'azione prevista dal presente regolamento; a tal fine essi possono ricorrere ad una procedura di gara o di asta pubblica,

    - evitare distorsioni sul mercato del vino e dell'alcole.

    2. Gli Stati adottano le disposizioni necessarie a garantire il controllo del procedimento di estrazione dell'alcole a partire dalle uve da tavola ritirate dal mercato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

    Per la Commissione

    Monika WULF-MATHIES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

    (4) GU n. L 288 del 23. 11. 1993, pag. 12.

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