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Document 31989L0618

Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva

GU L 357 del 7.12.1989, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2018; abrogato da 32013L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/618/oj

31989L0618

Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 07/12/1989 pag. 0031 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0137


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva

(89/618/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, conformemente al suddetto articolo,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive alla Comunità di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;

considerando che, il 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato direttive che determinano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), modificate da ultimo dalla direttiva 80/836/Euratom (4) e dalla direttiva 84/467/Euratom (5);

considerando che, conformemente all'articolo 24 della direttiva 80/836/Euratom, ciascuno Stato membro è tenuto a fare in modo che i lavoratori esposti ricevevano un'informazione adeguata nel settore della radioprotezione;

considerando che, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 della stessa direttiva, ciascuno Stato membro, nel l'eventualità che abbiano a verificarsi incidenti, è tenuto a stabilire i livelli di intervento nonché i provvedimenti da adottare da parte delle competenti autorità, nonché i dispositivi di intervento - in personale e mezzi - atti a salvaguardare e preservare la salute della popolazione;

considerando che a livello comunitario si devono apportare nuovi complementi all'informazione del pubblico rispetto ai settori già contemplati dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (6), e dall'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (7), modificata dalla direttiva 86/610/CEE (8);

considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare;

considerando che la decisione 87/600/Euratom dal Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva (9), prescrive che ogni Stato membro il quale decida di adottare provvedimenti di emergenza al fine di proteggere la popolazione, sia in conseguenza di rilevamenti da cui risultino tassi anormalmente elevati di radioattività nell'ambiente, sia in seguito ad un incidente che comporti o rischi di comportare una notevole emissione di materiali radioattivi, notifichi alla Commissione e agli Stati membri interessati o suscettibili di essere interessati i provvedimenti protettivi adottati o previsti, nonché i provvedimenti adottati o previsti per informare la popolazione;

considerando che taluni Stati membri hanno già concluso accordi bilaterali riguardanti l'informazione, il coordinamento e la reciproca assistenza in caso di incidenti nucleari;

considerando inoltre l'opportunità, nell'eventualità di un incidente verificatosi nell'impianto nucleare di uno Stato membro, di favorire l'adozione da parte delle popolazioni interessate di comportamenti adeguati tali da contribuire all'efficacia dei provvedimenti d'emergenza adottati o previsti;

considerando pertanto l'opportunità che i gruppi di popolazione suscettibili di essere interessati dall'emergenza radioattiva siano preventivamente informati, in modo adeguato e permanentemente, dei provvedimenti di protezione sanitaria previsti nei loro confronti, nonché del comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, nonché l'opportunità di determinare a tal fine, a livello comunitario, taluni principi comuni e disposizioni specifiche in materia di informazione di tali gruppi della popolazione;

considerando che è inoltre necessario determinare principi comuni e disposizioni specifiche in materia di informazione destinata alla popolazione effettivamente interessata in caso di reale emergenza radioattiva;

considerando che è altresì necessario tener conto, nell'ambito delle informazioni fornite, delle popolazioni localizzate nelle zone frontaliere;

considerando inoltre che occorre orientarsi verso un rafforzamento delle misure e delle pratiche già in atto a livello nazionale per quanto riguarda l'informazione delle popolazioni in caso di emergenza radioattiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Obiettivo e definizioni

Articolo 1

La presente direttiva si propone di definire, a livello comunitario, obiettivi comuni circa le misure e procedure di informazioni della popolazione volte a rafforzare la protezione sanitaria operativa di quest'ultima per i casi di emergenza radioattiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per « caso di emergenza radioattiva » si intende ogni situazione:

1) risultante:

a) da un incidente sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro in impianti o nel quadro di attività contemplate al punto 2), il quale provochi o rischi di provocare una considerevole emissione di materiali radioattivi, o

b) dal rilevamento, nel proprio territorio o al di fuori di questo, di tassi anormali di radioattività che possono nuocere alla sanità pubblica in tale Stato membro, o

c) da incidenti diversi da quelli previsti alla lettera a) e sopravvenuti in impianti o nel quadro di attività contemplate al punto 2), i quali provochino o rischino di provocare una considerevole emissione di materiali radioattivi, o

d) da altri incidenti che provochino o rischino di provocare una considerevole emissione di materiali radioattivi;

2) imputabile agli impianti e attività menzionati al punto 1), lettere a) e c) e qui indicati:

a) reattore nucleare, di qualsiasi tipo e ovunque sia installato;

b) qualsiasi altro impianto del ciclo del combustibile nucleare,

c) qualsiasi impianto di gestione di residui radioattivi,

d) trasporto e stoccaggio di combustibili nucleari o di residui radioattivi,

e) produzione, utilizzazione, stoccaggio, evacuazione e trasporto di radioisotopi a scopo agricolo, industriale, medico o a scopi scientifici e di ricerca connessi

e

f) utilizzazione di radioisotopi per la produzione di energie nelle macchine spaziali.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le espressioni « considerevoli emissione di materie radioattive » e « tassi anormali di radioattività che possono nuocere alla sanità pubblica » si referiscono a situazioni suscettibili di provocare il superamento dei limiti di dose prescritti, per le persone del pubblico, dalle direttive che determinano le norme fondamentali comunitarie in materia di radioprotezione (1).

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva, i seguenti termini vanno intesi nel significato sottoindicato:

a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva:

qualsiasi gruppo di popolazione per il quale gli Stati membri hanno stabilito piani d'intervento in previsione di casi di emergenza radioattiva;

b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radioattiva:

qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso d'emergenza radioattiva.

TITOLO II

Informazione preliminare

Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva.

2. Le informazioni fornite devono comprendere almeno gli elementi di cui all'allegato I.

3. Le informazioni sono comunicate alla propolazione indicata al paragrafo 1 senza che essa ne debba fare richiesta.

4. Gli Stati membri aggiornano le informazioni, le comunicano regolarmente e anche quando si verificano cambiamenti significativi nelle misure descritte. Dette informazioni sono in permanenza accessibili al pubblico.

TITOLO III

Informazione in caso di emergenza radioattiva

Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell'eventualità di una emergenza radioattiva, la popolazione effettivamente interessata sia immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

2. Le informazioni fornite riguardano i punti di cui all'allegato II che sono pertinenti secondo il caso di emergenza radioattiva.

TITOLO IV

Informazione delle persone che potrebbero intervenire nell'organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radioattiva

Articolo 7

1. Gli Stati membri vigilano affinché i soggetti non facenti parte del personale degli impianti e/o non partecipanti alle attività definite all'articolo 2, punto 2), che però potrebbero intervenire nell'organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radioattiva, ricevano un'informazione adeguata e regolarmene aggiornata sui rischi che l'intervento comporterebbe per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione tiene conto dei vari casi di emergenza radioattiva che potrebbero verificarsi.

2. Dette informazioni sono completate da informazioni appropriate, nel caso si verifichi un'emergenza radioattiva, considerate le circostanze particolari.

TITOLO V

Procedure di attuazione

Articolo 8

Le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 contengono anche l'indicazione delle autorità incaricate di applicare le misure previste in questi stessi articoli.

Articolo 9

Le procedure concernenti la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché i destinatari (persone fisiche e giuridiche) sono determinate in ciascuno Stato membro.

Articolo 10

1. Le informazioni di cui all'articolo 5 sono comunicate alla Commissione, se essa lo richiede, fatta salva la facoltà degli Stati membri di comunicare queste informazioni ad altri Stati.

2. L'informazione diffusa da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6, è comunicata alla Commissione nonché agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati.

3. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, i dati appropriati in caso di emergenza radioattiva sono comunicati, quanto prima e sempreché sia possibile, alla Commissione, se essa lo richiede.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 11

La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di applicare o approvare provvedimenti che garantiscano altre informazioni oltre a quelle derivanti dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre ventiquattro mesi dalla sua adozione. Essi informano immediatamente la Commissione di questo, come pure delle eventuali modifiche successive di tali misure.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 403.

(2) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 67.

(3) GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

(4) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

(6) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(7) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(8) GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 14.

(9) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76.

(1) Vedi in particolare l'articolo 12 della direttiva 80/836/Euratom.

ALLEGATO I

Informazioni preliminari di cui all'articolo 5

1. Nozioni fondamentali sulla radioattività e sui suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

2. Vari casi di emergenza radioattiva presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente.

3. Misure urgenti previste per avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radioattiva.

4. Adeguate informazioni in merito al comportamento che la popolazione dovrebbe adottare in caso di emergenza radioattiva.

ALLEGATO II

Informazioni in caso di emergenza radioattiva di cui all'articolo 6

1. In funzione dei piani di intervento, preliminarmente elaborati negli Stati membri, la popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radioattiva riceverà in modo rapido e ripetuto:

a) informazioni sull'emergenza sopravvenuta e, nella misura del possibile, sulle sue caratteristiche (origine, portata, prevedibile evoluzione);

b) disposizioni di protezione che, in funzione del caso in questione, possono:

- vertere in particolare sui seguenti elementi: restrizioni del consumo di alcuni alimenti che potrebbero essere contaminati; norme elementari di igiene e di decontaminazione; confinamento nelle abitazioni; distribuzione e utilizzazione di sostanze protettive; istruzioni in caso di evacuazione;

- essere accompagnate eventualmente da istruzioni speciali per alcuni gruppi della popolazione;

c) suggerimenti di cooperazione, nell'ambito delle istruzioni o delle richieste delle autorità competenti.

2. Se l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme, la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva dovrà ricevere già in questa fase informazioni e istruzioni del tipo:

- invito alla popolazione interessata ad ascoltare la radio o la televisione;

- istruzioni preparatorie alle istituzioni con responsabilità collettive speciali;

- raccomandazioni alle professioni specialmente interessate.

3. Informazioni ed istruzioni saranno completate in funzione del tempo disponibile con un richiamo delle nozioni fondamentali sulla radioattività e i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

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