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Document 31980L0155

Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio

GU L 33 del 11.2.1980, p. 8–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/155/oj

31980L0155

Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 11/02/1980 pag. 0008 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0051
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0051
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0095


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (80/155/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in applicazione dell'articolo 57 del trattato, occorre realizzare il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio ; che, per motivi di sanità pubblica, occorre tendere, all'interno della Comunità, a una definizione comune del campo di attività dei professionisti in questione e della loro formazione ; che, a tale scopo, non è sembrato opportuno imporre un programma di studi unificato per l'insieme degli Stati membri ; che conviene al contrario lasciare a questi ultimi la massima libertà nell'organizzazione del loro insegnamento ; che, per conseguenza, la migliore soluzione consiste nel fissare delle norme minime;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;

considerando che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzione tra le ostetriche che esercitano la loro attività come salariate e quelle che la esercitano come indipendenti ; che pertanto appare necessario estendere all'ostetrica salariata l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di ostetrica e l'esercizio di dette attività con i titoli professionali indicati nell'articolo 1 della direttiva 80/154/CEE (4) al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di ostetrica di cui all'articolo 3 di detta direttiva comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione: a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;

b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) un'approfondita conoscenza della funzione biologica, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

2. La formazione di cui al paragrafo 1 comporta: - una formazione specifica, a tempo pieno, di ostetrica della durata di almeno tre anni di studi teorici e pratici ; l'accesso a questa formazione è subordinato al compimento almeno dei primi dieci anni della formazione scolastica generale;

- oppure una formazione specifica, a tempo pieno, di ostetrica, della durata di almeno 18 mesi il cui accesso è subordinato al possesso del diploma, certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale, considerato all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE (5).

3. La formazione specifica di ostetrica, di cui al paragrafo 2, primo trattino, deve includere, come minimo, le materie del programma di formazione che figura nell'allegato. (1)GU n. C 18 del 12.2.1970, pag. 1. (2)GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 26. (3)GU n. C 146 dell'11.12.1970, pag. 17. (4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (5)GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1.

La formazione di cui al paragrafo 2, secondo trattino, deve includere, come minimo, le materie del programma di formazione contenuto nell'allegato, che non siano comprese in un equivalente corso di insegnamento per la formazione di infermiere.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'istituzione incaricata della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra la teoria e la pratica per l'insieme del programma di studio.

L'insegnamento teorico e tecnico di cui alla parte A dell'allegato e l'insegnamento ostetrico clinico di cui alla parte B dell'allegato debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, allo scopo di consentire un apprendimento adeguato delle nozioni teoriche e pratiche elencate al paragrafo 1.

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

Articolo 2

Dopo un esame periodico dei risultati dei vari tipi di formazione previsti nell'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una prima relazione sei anni dopo la notifica della presente direttiva. L'esame in questione è effettuato con la collaborazione del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche.

In funzione dei risultati di detto esame, la Commissione presenta proposte di emendamenti per ravvicinare i criteri minimi previsti dai suddetti tipi di formazione ai requisiti fissati dall'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattino e secondo trattino, della direttiva 80/154/CEE. Il Consiglio delibera immediatamente su tali proposte.

Articolo 3

Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo ridotto, alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti.

La durata complessiva di tale formazione non può essere inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello della formazione non può essere compromesso per il fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto.

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che l'ostetrica sia quanto meno abilitata ad accedere alle attività elencate qui di seguito e all'esercizio: 1. fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

2. accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

3. prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze comportanti rischi;

4. predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

5. assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

6. praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

7. individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento ; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e segnatamente l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

8. esaminare il neonato e averne cura ; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

9. assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

10. praticare le cure prescritte da un medico;

11. redigere gli opportuni rapporti scritti.

Articolo 5

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), esercitano o eserciteranno, in qualità di salariati, una delle attività di cui all'articolo 1 della direttiva 80/154/CEE. (1)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (2).

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 8

Al più tardi sei anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, previo parere del comitato consultivo, se la deroga di cui al punto 3 della parte B dell'allegato debba essere soppressa o se debba esserne ridotta la portata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA (1)GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 19. (2)Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELLE OSTETRICHE

Il programma di formazione per il conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di ostetrica comprende le seguenti due parti: A. INSEGNAMENTO TEORICO E TECNICO a) Materie fondamentali 1. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

2. Nozioni fondamentali di patologia

3. Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

4. Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

5. Pediatria con particolare riguardo ai neonati

6. Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

7. Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante

8. Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

9. Nozioni fondamentali di farmacologia

10. Psicologia

11. Pedagogia

12. Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

13. Deontologia e legislazione professionale

14. Educazione sessuale e pianificazione familiare

15. Protezione giuridica della madre e del bambino

b) Materie specifiche dell'attività di ostetrica 1. Anatomia e fisiologia

2. Embriologia e sviluppo del feto

3. Gravidanza, parto e puerperio

4. Patologia ginecologica e ostetrica

5. Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

6. Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)

7. Analgesia, anestesia e rianimazione

8. Fisiologia e patologia del neonato

9. Cure e sorveglianza del neonato

10. Fattori psicologici e sociali

B. INSEGNAMENTO PRATICO E INSEGNAMENTO CLINICO

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza: 1. Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali

2. Sorveglianza e cure di almeno 40 partorienti

3. Pratica da parte dell'allieva di almeno 40 parti ; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero ad un minimo di 30, purché l'allieva partecipi inoltre a 20 parti

4. Partecipazione attiva a 1 o 2 parti podalici

5. Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura

6. Sorveglianza e cure di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili

7. Esame di almeno 100 puerpere e neonati normali

8. Assistenza e cure di puerpere e neonati, compresi i bambini nati prima o dopo il termine, nonché di neonati «di peso inferiore al normale» e di neonati «che presentano disturbi»

9. Cure dei casi patologici nei settori della ginecologia ed ostetricia, delle malattie dei neonati e dei lattanti

10. Avviamento alle cure dei casi patologici generali in medicina e in chirurgia.

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