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Document 22017D1874
Decision of the EEA Joint Committee No 44/2016 of 18 March 2016 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2017/1874]
Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874]
Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874]
GU L 270 del 19.10.2017, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 44/2016
del 18 marzo 2016
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32015 R 2285: Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2).» |
Articolo 2
Al punto 54zzzj [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32015 R 2285: Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2015/2285 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.