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Document E2015J0034

    Sentenza della Corte, del 2 agosto 2016, nella causa E-34/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)

    GU C 120 del 13.4.2017, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 120/23


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 2 agosto 2016

    nella causa E-34/15

    Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

    (Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)

    (2017/C 120/11)

    Nella causa E-34/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali) adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, o ad ogni modo per aver omesso di informare l’Autorità di vigilanza EFTA, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    La Corte:

    1.

    Dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.

    2.

    Condanna l’Islanda al pagamento delle spese.


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