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Document E2009C0709(04)

    Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 5 novembre 2008 , relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo

    GU C 156 del 9.7.2009, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    9.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/18


    RACCOMANDAZIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    del 5 novembre 2008

    relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo

    2009/C 156/12

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1),

    VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

    VISTO l’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) (2), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, in particolare l’articolo 15,

    VISTA la decisione n. 194/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA del 14 luglio 2004 che adotta una raccomandazione relativa ai mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante e le linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva quadro istituisce un quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che intende tenere conto delle dinamiche di convergenza abbracciando nel suo campo di applicazione tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica. L’obiettivo di tale quadro è ridurre progressivamente la regolamentazione settoriale ex ante a mano a mano che si sviluppa la concorrenza sul mercato.

    (2)

    L’articolo 15 della direttiva quadro prevede che l’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l’Autorità»), previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), adotti una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti.

    (3)

    Scopo della presente raccomandazione è individuare i mercati di prodotti e servizi in cui sia giustificabile una regolamentazione ex ante, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro. In ultima analisi l’obiettivo di qualsiasi intervento regolatorio ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio concorrenziali in modo sostenibile. La definizione dei mercati rilevanti può variare e varia effettivamente nel corso del tempo via via che le caratteristiche dei prodotti e dei servizi si evolvono e cambiano le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell’offerta. Considerato che la raccomandazione del 14 luglio 2004 (3) è in vigore da oltre quattro anni, è opportuno rivederla alla luce degli sviluppi dei mercati nel SEE. La presente raccomandazione sostituisce pertanto la raccomandazione del 14 luglio 2004, adottata con la decisione n. 194/04/COL.

    (4)

    L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che l’Autorità definisca i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza. I principi del diritto della concorrenza sono pertanto utilizzati nella presente raccomandazione per delimitare i mercati dei prodotti all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche, mentre l’individuazione o la selezione dei mercati che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante dipende dal fatto che tali mercati abbiano caratteristiche che giustificano l’imposizione di obblighi regolamentari ex ante. La terminologia utilizzata nella presente raccomandazione è basata sulla terminologia utilizzata nella direttiva quadro e nella direttiva 2002/22/CE (4). Ai sensi della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio.

    (5)

    Il punto di partenza per l’individuazione dei mercati nella presente raccomandazione è la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva futura, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell’offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, è opportuno individuare i mercati all’ingrosso rilevanti. Se il mercato a valle è rifornito in gran parte da una o più imprese integrate verticalmente, potrebbe risultare difficile per eventuali imprese non integrate ottenere le risorse necessarie. Di conseguenza, per stabilire se un mercato può essere oggetto di regolamentazione ex ante, può essere necessario partire da un teorico mercato all’ingrosso a monte. I mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno spesso una duplice natura, in quanto comprendono servizi forniti tramite reti o piattaforme che riuniscono utenti su entrambi i lati del mercato; ad esempio utenti finali che scambiano comunicazioni o emittenti e destinatari di informazioni o contenuti. Occorre tenere presente questi aspetti al momento dell’individuazione e della definizione dei mercati, in quanto in funzione di essi un mercato può essere definito in modi diversi e avere o meno le caratteristiche che possono giustificare l’imposizione di obblighi regolamentari ex ante.

    (6)

    Per individuare i mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante, è opportuno applicare i seguenti criteri cumulativi. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso che siano di carattere strutturale, giuridico o normativo. Tuttavia, dato il carattere dinamico e il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un’analisi prospettiva per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere oggetto di regolamentazione ex ante, è opportuno tenere in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli nell’arco di tempo considerato. Per questo motivo, a norma del secondo criterio sono ammissibili esclusivamente quei mercati la cui struttura non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. L’applicazione di tale criterio comporta l’esame della situazione della concorrenza al di là degli ostacoli all’accesso. Il terzo criterio è che l’applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a rimediare ai fallimenti di mercato esistenti.

    (7)

    Per quanto concerne il primo e il secondo criterio, i principali indicatori da considerare al momento della valutazione sono analoghi a quelli esaminati nel contesto di un’analisi di mercato in prospettiva futura: si tratta in particolare di indicatori concernenti gli ostacoli all’accesso in assenza di regolamentazione (compresa l’entità dei costi irrecuperabili), la struttura del mercato, l’andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendenze, nonché la portata e la copertura delle reti o infrastrutture concorrenti. Qualsiasi mercato può essere oggetto di regolamentazione ex ante se soddisfa i tre criteri in assenza di tale regolamentazione.

    (8)

    Sul piano della concorrenza, conformemente alla direttiva quadro, è opportuno che i nuovi mercati emergenti non siano oggetto di obblighi ingiustificati, sebbene le imprese che sono entrate per prime nel mercato siano avvantaggiate. Tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell’offerta o le condizioni di ingresso sul mercato e di conseguenza applicare i tre criteri. Evitando di assoggettare i nuovi mercati emergenti a misure di regolamentazione in nome della concorrenza, si intende incoraggiare l’innovazione, come richiesto dall’articolo 8 della direttiva quadro; nel contempo occorre impedire la preclusione di tali mercati da parte dell’impresa leader, come indicato nelle linee direttrici dell’Autorità per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (5). I potenziamenti progressivi dell’infrastruttura di rete esistente raramente portano ad un mercato nuovo o emergente. Occorre accertare la mancanza di sostituibilità di un prodotto dal punto di vista sia dell’offerta che della domanda prima di poter concludere che tale prodotto non fa parte di un mercato già esistente. L’introduzione di nuovi servizi al dettaglio può dare origine ad un nuovo mercato all’ingrosso derivato nella misura in cui tali servizi al dettaglio non possono essere forniti utilizzando i prodotti all’ingrosso esistenti.

    (9)

    Due sono le tipologie di ostacoli all’accesso al mercato ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi.

    (10)

    Gli ostacoli strutturali all’accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l’accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si potranno riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da vantaggi di costi assoluti, economie di scala e/o economie di diversificazione considerevoli, limiti di capacità ed elevati costi irrecuperabili. Tali ostacoli si frappongono a tutt’oggi all’installazione e/o alla fornitura generalizzata di reti di accesso locali a postazioni fisse. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale quando l’offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l’attività antieconomica per i concorrenti.

    (11)

    Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante. Un esempio di ostacolo giuridico o normativo che impedisce l’accesso ad un mercato è un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l’offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull’accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso. Gli ostacoli giuridici o normativi che possono essere soppressi nell’arco di tempo considerato non dovrebbero essere considerati di norma come un ostacolo economico all’accesso tale da soddisfare il primo criterio.

    (12)

    Gli ostacoli all’accesso possono altresì diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall’innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati la «pressione» concorrenziale è spesso dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. Nei mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica o a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato «statico» preesistente. La presente raccomandazione non individua mercati per cui si prevede che gli ostacoli all’accesso non si mantengano oltre un periodo prevedibile. Per valutare se gli ostacoli all’accesso potrebbero persistere in assenza di regolamentazione, è necessario esaminare se gli ingressi di nuovi operatori nel settore siano stati frequenti e abbiano avuto successo e se tali ingressi siano, o probabilmente saranno, sufficientemente immediati e persistenti da limitare il potere di mercato. La rilevanza degli ostacoli all’accesso dipenderà tra l’altro dal volume di produzione minimo necessario per un’attività efficace e dai costi irrecuperabili.

    (13)

    Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all’accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. La dinamica del mercato può essere determinata ad esempio dagli sviluppi tecnologici o dalla convergenza dei prodotti e dei mercati, che può dare luogo a pressioni concorrenziali tra operatori attivi su mercati di prodotti distinti. Ciò può avvenire anche nei mercati caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e da una domanda elastica rispetto ai prezzi. Inoltre vi può essere un eccesso di capacità in un mercato che permetterebbe normalmente ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi. Quando la dinamica del mercato cambia rapidamente, occorre fare in modo che la scelta dell’arco di tempo considerato rifletta gli sviluppi del mercato pertinenti.

    (14)

    La decisione di identificare un mercato quale possibile oggetto di regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell’adeguatezza del diritto della concorrenza a rimediare ai fallimenti di mercato derivanti dal fatto che sono soddisfatti i primi due criteri. Gli interventi del diritto della concorrenza saranno probabilmente insufficienti se un intervento volto a rimediare ad un fallimento di mercato deve soddisfare un gran numero di criteri di conformità o se sono indispensabili interventi frequenti e/o tempestivi.

    (15)

    L’applicazione dei tre criteri dovrebbe limitare il numero dei mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche nei quali sono imposti obblighi regolamentari ex ante, contribuendo così all’obiettivo che il quadro normativo si prefigge di ridurre gradualmente la regolamentazione settoriale ex ante a mano a mano che si sviluppa la concorrenza sul mercato. Tali criteri devono essere applicati cumulativamente, in modo tale che se uno solo non è soddisfatto, il mercato in esame non dovrebbe essere considerato come possibile oggetto di regolamentazione ex ante.

    (16)

    I controlli regolamentari sui servizi al dettaglio dovrebbero essere imposti solo se le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso o alla selezione o preselezione del vettore non consentano di raggiungere l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e tutelare l’interesse pubblico. Intervenendo a livello della vendita all’ingrosso, anche con misure correttive che possono influire sui mercati al dettaglio, gli Stati SEE possono fare in modo che una parte il più possibile importante della catena del valore sia aperta ai normali processi concorrenziali, garantendo così risultati ottimali per gli utenti finali. Pertanto la presente raccomandazione individua soprattutto i mercati all’ingrosso la cui regolamentazione ha l’obiettivo di rimediare ad una mancanza di concorrenza effettiva che sia manifesta nei mercati degli utenti finali. Se un’autorità nazionale di regolamentazione dimostra che gli interventi a livello del mercato all’ingrosso non hanno avuto successo, il mercato al dettaglio rilevante potrebbe essere oggetto di regolamentazione ex ante a condizione che siano soddisfatti i tre criteri su esposti.

    (17)

    Il 17 dicembre 2007, la Commissione europea ha emesso la nuova raccomandazione 2007/879/CE (6) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro.

    (18)

    Il punto di partenza per la revisione della raccomandazione dell’Autorità sui mercati rilevanti è la nuova raccomandazione della Commissione e le considerazioni che esprime nella nota esplicativa della raccomandazione stessa. Ai fini della revisione, l’Autorità ha adottato un approccio secondo il quale gli sviluppi del mercato devono essere messi a confronto facendo riferimento a parametri a livello SEE, e non considerando solamente la situazione del mercato interna ai singoli Stati SEE.

    (19)

    Alla luce degli sviluppi del mercato negli Stati EFTA nonché delle osservazioni presentate nella consultazione pubblica e delle altre informazioni di cui dispone l’Autorità, risulta che il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche nei tre Stati EFTA in generale non si allontana dal funzionamento medio dei mercati dell’Unione europea o dell’intero SEE più di quanto non se ne allontanino i rispettivi mercati dei singoli Stati membri dell’Unione.

    (20)

    L’obiettivo dell’accordo SEE è di creare «uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza» (7). Alla luce di questo obiettivo e di quanto esposto sopra, l’Autorità adotta una raccomandazione, allineata a quella della Commissione, volta a garantire l’applicazione uniforme del quadro normativo comune e la certezza del diritto per i soggetti interessati nell’ambito dei mercati delle comunicazioni elettroniche nel SEE. Nella presente raccomandazione il numero dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante è pertanto ridotto da 18 a 7.

    (21)

    La riduzione del numero dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante non significa necessariamente che i mercati eliminati siano effettivamente concorrenziali in ogni Stato EFTA e che nel loro caso non sia più giustificata una regolamentazione ex ante. Alcune osservazioni presentate all’Autorità durante il processo di revisione affermano che in alcuni mercati sia giustificabile proseguire la regolamentazione.

    (22)

    I mercati elencati nell’allegato sono stati individuati sulla base dei tre criteri cumulativi. Per i mercati non inclusi nell’elenco della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare la prova dei tre criteri al mercato interessato. Per quanto riguarda i mercati di cui all’allegato della raccomandazione n. 194/04/COL, del 14 luglio 2004 che non sono elencati nell’allegato della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il potere di applicare la prova dei tre criteri per valutare se, sulla base delle circostanze nazionali, un mercato può ancora essere oggetto di regolamentazione ex ante. Per i mercati elencati nella presente raccomandazione, un’autorità nazionale di regolamentazione può scegliere di non effettuare un’analisi di mercato se stabilisce che il mercato in questione non soddisfa i tre criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono individuare mercati diversi da quelli inclusi nella presente raccomandazione, purché ciò avvenga conformemente all’articolo 7 della direttiva quadro. La mancata notifica di un progetto di misura che influisce sul commercio fra Stati EFTA come descritto al considerando 38 della direttiva quadro può dare luogo all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato in questione. I mercati diversi da quelli elencati nella presente raccomandazione devono essere definiti sulla base dei principi della concorrenza esposti nella comunicazione dell’Autorità sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto SEE della concorrenza (8) ed in conformità agli orientamenti dell’Autorità per l’analisi del mercato e le modalità di valutazione del potere di mercato significativo, nonché soddisfare i tre criteri sopra esposti.

    (23)

    L’individuazione, nella presente raccomandazione, dei mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante non implica che tale regolamentazione possa sempre essere applicata o che tali mercati saranno soggetti all’imposizione di obblighi regolamentari precisati dalle direttive specifiche. In particolare non si può imporre alcuna regolamentazione o si deve ritirare la regolamentazione qualora in tali mercati vi sia una concorrenza effettiva in assenza di regolamentazione, ovvero se nessun operatore dispone di un potere di mercato significativo ai sensi dell’articolo 14 della direttiva quadro. Gli obblighi regolamentari devono essere pertinenti e fondati sulle caratteristiche del problema individuato, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi fissati dalla direttiva quadro, in particolare massimizzando i benefici per gli utenti, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e incoraggiando un uso efficace e una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

    (24)

    L’individuazione di determinati mercati nella presente raccomandazione non pregiudica la definizione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. Inoltre la portata della regolamentazione ex ante non influenza l’ambito delle attività che possono essere analizzate a titolo del diritto della concorrenza.

    (25)

    La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità nazionali degli Stati EFTA.

    (26)

    La presente raccomandazione va interpretata alla luce della nota esplicativa della raccomandazione 2007/879/CE della Commissione europea, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro. La nota esplicativa descrive tra l’altro gli sviluppi tecnologici relativi ai mercati definiti nella raccomandazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    1.

    Per la definizione dei mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell’allegato della presente raccomandazione.

    2.

    Quando individuano mercati diversi da quelli elencati nell’allegato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente:

    a)

    la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso che siano di carattere strutturale, giuridico o normativo;

    b)

    una struttura di mercato che non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. L’applicazione di tale criterio comporta l’esame della situazione della concorrenza al di là degli ostacoli all’accesso;

    c)

    il fatto che l’applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a rimediare ai fallimenti di mercato esistenti.

    3.

    La presente raccomandazione non influenza le definizioni dei mercati, i risultati delle analisi di mercato e gli obblighi regolamentari adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE, adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), prima della data di adozione della presente raccomandazione.

    4.

    Gli Stati EFTA sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Kurt JAEGER

    Membro del Collegio


    (1)  In appresso denominato «accordo SEE».

    (2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32. In appresso denominata «direttiva quadro»).

    (3)  Raccomandazione n. 194/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 14 luglio 2004, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, inserita nell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 18, e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 33). Adottata con la decisione n. 194/04/COL.

    (4)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51), inserita al punto 5 cm dell’allegato XI dell’accordo SEE con la decisione n. 11/2004 del comitato misto (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 60, e supplemento SEE n. 20 del 22.4.2004, pag. 14).

    (5)  Autorità di vigilanza EFTA — Linee direttrici, del 14 luglio 2004, per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica di cui all’allegato XI dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU C 101 del 27.4.2006, pag. 1, e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 1).

    (6)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.

    (7)  Quarto considerando del preambolo dell’accordo SEE.

    (8)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 46/98/COL del 4 marzo 1998 relativa all’adozione di due comunicazioni in materia di concorrenza sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto in materia di concorrenza all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 46, e supplemento SEE n. 28 del 16.7.1998, pag 1).


    ALLEGATO

    Servizi al dettaglio

    1.

    Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

    Servizi all’ingrosso

    2.

    Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

    Ai fini della presente raccomandazione, la raccolta delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

    3.

    Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

    Ai fini della presente raccomandazione, la terminazione delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

    4.

    Accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa.

    5.

    Accesso a banda larga all’ingrosso.

    Questo mercato comprende l’accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l’accesso ad alta velocità (bit-stream) in postazione fissa. Questo mercato è situato a valle dell’accesso fisico di cui al mercato 4 suindicato, in quanto l’accesso a banda larga all’ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi.

    6.

    Fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata.

    7.

    Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.


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