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Document E2009C0205

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 205/09/COL, dell’ 8 maggio 2009 , relativa al regime di ricapitalizzazione temporanea di banche fondamentalmente sane per promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale (Norvegia)

GU L 29 del 3.2.2011, p. 36–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/205(2)/oj

3.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/36


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 205/09/COL

dell’8 maggio 2009

relativa al regime di ricapitalizzazione temporanea di banche fondamentalmente sane per promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTO l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

VISTA la guida dell’Autorità all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE (5), in particolare il capitolo sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (6),

VISTA la decisione n. 195/04/COL dell’Autorità, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (7),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

I.   FATTI

1.   Procedura

Il 28 aprile 2009 le autorità norvegesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3, un regime di ricapitalizzazione temporanea di banche fondamentalmente sane per promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale (8) (lettera n. 516522).

2.   Obiettivo della misura di aiuto

Le autorità norvegesi hanno affermato che l’andamento dell’economia norvegese e gli sviluppi della politica e dell’attività di prestito delle banche sono altamente incerti. L’economia reale e il sistema finanziario sono fortemente interdipendenti. L’intenzione di ridurre il rischio di perdite sempre più elevate induce le banche a ridurre l’offerta di credito. L’effetto della riduzione della domanda esterna sull’economia norvegese è acuito dall’inasprimento delle condizioni di prestito a imprese e famiglie, che ostacola gli investimenti e l’attività nell’economia reale e amplifica gli effetti negativi del generale rallentamento dell’economia.

Le autorità norvegesi hanno riferito che dai sondaggi sui prestiti condotti dalla Banca centrale norvegese (Norges Bank) e dall’autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Kredittilsynet) emerge che le banche hanno inasprito in modo sostanziale le norme sul credito, in particolare per i prestiti alle imprese. Questi sondaggi indicano inoltre che i coefficienti patrimoniali sono un elemento chiave su cui si basano le banche nel valutare la loro politica dei prestiti. Attualmente le banche norvegesi sono finanziariamente sane ma devono consolidare il loro capitale di base per poter mantenere l’offerta di credito a livelli normali.

Nel dicembre 2008 Norges Bank ha raccomandato al governo di adottare misure per migliorare la solidità delle banche al fine di incrementare l’attività di prestito all’economia reale. L’autorità di vigilanza dei mercati finanziari ha approvato la raccomandazione.

Le autorità norvegesi hanno spiegato che alcune delle maggiori banche norvegesi hanno coefficienti di capitale di base relativamente bassi e necessitano una ricapitalizzazione per poter continuare a concedere prestiti all’economia reale (9). Anche banche di minori dimensioni con coefficienti patrimoniali elevati possono aver bisogno di capitale di base aggiuntivo per mantenere o aumentare l’attività di prestito conformemente allo scopo del regime notificato. Le autorità norvegesi prevedono che talune banche minori possano disporre di possibilità più limitate per finanziarsi e di un portafoglio prestiti alquanto ristretto: di conseguenza, esse sono maggiormente esposte a rischi di liquidità rispetto alle banche con una base commerciale più ampia. Pertanto, sebbene abbiano inizialmente coefficienti patrimoniali più elevati, possono subire una più rapida erosione del capitale di base rispetto ad altre banche. Di conseguenza, sia per la situazione del settore bancario sia per le prospettive dell’economia norvegese, le autorità norvegesi hanno reputato necessaria una misura statale per ricapitalizzare le banche fondamentalmente sane al fine di ripristinare la stabilità finanziaria e stimolare la concessione di prestiti all’economia reale.

L’obiettivo del regime è concedere alle banche capitale di classe 1 (10) allo scopo di rafforzarle e di migliorarne la capacità di mantenere l’attività di prestito a livelli normali. Il regime è aperto solo alle banche fondamentalmente sane e, secondo le autorità norvegesi, è volto a raggiungere l’obiettivo di assicurare prestiti all’economia reale, pur minimizzando le distorsioni della concorrenza.

Nell’ambito del regime di ricapitalizzazione, è stato istituito un fondo statale di finanziamento (11) (Statens finansfond) con lo scopo di concedere temporaneamente capitale di classe 1 alle banche norvegesi (12): in base alle domande presentate dalle singole banche, il fondo acquisisce titoli ibridi o strumenti di capitale privilegiati. Il fondo conclude con ogni banca un accordo che disciplina le condizioni e definisce le modalità esatte della ricapitalizzazione (ad esempio il valore nominale, l’importo, la remunerazione, gli incentivi di uscita).

3.   Base giuridica nazionale per la misura di aiuto

La base giuridica nazionale che istituisce il fondo è Lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond. Verrà inoltre adottato un regolamento di esecuzione relativo al fondo e alle sue attività (13).

4.   Stanziamento e durata

Nel 2008 Norges Bank ha condotto un test di stress macroeconomico sulle sei più grandi banche norvegesi. Il test simulava uno scenario negativo che avrebbe fatto registrare alle banche perdite per un importo medio del 2,3 % delle loro attività ponderate per il rischio. In base al test, Norges Bank ha stimato che il fabbisogno di ricapitalizzazione delle dieci più grandi banche ammonta a 34 miliardi di NOK. Conformemente ai risultati del test, sono state destinate al fondo risorse sufficienti (50 miliardi di NOK, ovvero 5,1 miliardi di euro circa).

Il regime ha carattere temporaneo e si prevede che entri in vigore nel maggio 2009: successivamente il fondo disporrà di un periodo di sei mesi per raggiungere accordi con le banche che presentano domanda di ricapitalizzazione. Il termine per presentare le domande al fondo scadrà sei settimane prima della fine del periodo di sei mesi (che si estende fino al novembre 2009), in modo da lasciare al fondo il tempo di concludere accordi con le banche richiedenti. Entro il medesimo periodo le autorità norvegesi valuteranno inoltre se occorre prorogare la durata della misura e in tal caso il regime sarà nuovamente notificato.

5.   Il regime di ricapitalizzazione

5.1.   I beneficiari

Le autorità norvegesi hanno informato che solo le banche norvegesi finanziariamente sane possono beneficiare dell’aiuto concesso in base al regime notificato.

L’autorità norvegese di vigilanza dei mercati finanziari fungerà da filtro e valuterà l’ammissibilità delle banche a beneficiare del regime (14). Nell’ambito delle sue funzioni di normale vigilanza, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari riceve da ogni banca informazioni relative ai portafogli prestiti e ad altri elementi riguardanti il bilancio, i piani aziendali e la propria valutazione dei fattori futuri di rischio. Quando una banca presenta al fondo domanda di conferimento di capitale, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari sarà invitata a valutare l’ammissibilità della banca a beneficiare del regime. La prova, come previsto dalla sezione 2 del regolamento, è che la banca rispetti il requisito del coefficiente di capitale di classe 1 con un buon margine, anche prendendo in considerazione il possibile andamento nel futuro prossimo. Secondo le autorità norvegesi, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari riterrà soddisfatto questo requisito se la banca in questione ha un coefficiente di capitale di base pari al 6 % o superiore, cioè due punti percentuali oltre il minimo stabilito dal regolamento. In ogni caso, per concludere se una banca è fondamentalmente sana anche alla luce del possibile andamento nel futuro prossimo, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari baserà la sua analisi su informazioni aggiornate, tenendo conto delle varie situazioni di rischio della banca, della qualità delle attività e delle prospettive aziendali, nonché dei coefficienti ufficiali di adeguatezza patrimoniale.

5.2.   Aumenti massimi di capitale

I limiti massimi per gli incrementi dei coefficienti di capitale di base mediante conferimenti di capitale da parte del fondo sono i seguenti:

a)

una banca con un coefficiente di capitale di base inferiore al 7 % può essere ricapitalizzata al massimo fino a raggiungere un coefficiente di capitale di base del 10 %;

b)

una banca con un coefficiente di capitale di base compreso fra il 7 % e il 10 % può essere ricapitalizzata fino ad un massimo di 3 punti percentuali, senza superare il coefficiente di capitale di base del 12 %;

c)

una banca con un coefficiente di capitale di base superiore al 10 % può essere ricapitalizzata fino ad un massimo di 2 punti percentuali (15).

Le banche che dopo il conferimento di capitale da parte dello Stato avranno un coefficiente di capitale di base superiore al 12 % dovranno provare il loro fabbisogno di apporto di capitale e il fondo valuterà il caso alla luce della situazione della banca e del potenziale sostegno a favore dei prestiti all’economia reale.

Analogamente, una richiesta di aumento del capitale di base superiore a 2 punti percentuali deve comprendere la documentazione appropriata che giustifica la necessità di un conferimento di capitale di tale entità.

Il fondo stabilirà l’importo effettivo da assegnare in base a una valutazione dei vari fattori di rischio, dei piani e delle prospettive aziendali. Le autorità norvegesi hanno affermato che il fondo, qualora in base alle prove fornite non sia convinto della necessità di aiuti a titolo del regime, può respingere la richiesta. Le banche classificate nella categoria di rischio più elevato che richiedono un incremento di capitale superiore a 2 punti percentuali saranno oggetto di un esame approfondito.

I casi in cui la ricapitalizzazione corrisponderà a oltre il 2 % del coefficiente di capitale di base saranno segnalati all’Autorità.

5.3.   Assegnazione a una classe di rischio

Il fondo assegna ogni banca a una delle tre classi di rischio, in base a criteri oggettivi (16). La classe di rischio determinerà la cedola da pagare sul capitale ricevuto dal fondo e rimarrà fissa per la durata dell’accordo fra la banca e il fondo.

Il regolamento stabilisce che le banche con un rating esterno ottenuto da un’agenzia autorizzata di rating del credito siano assegnate a una classe di rischio nella seguente maniera:

Classe di rischio

1

2

3

Rating

AA- o migliore

Da A- a A+

BBB + o peggiore

Le autorità norvegesi hanno spiegato che poche banche norvegesi sono valutate da agenzie di rating internazionali. Le maggiori banche norvegesi tuttavia valutano regolarmente le altre banche. Le banche che non sono valutate da un’agenzia autorizzata di rating del credito saranno valutate in base a principi analoghi a quelli applicati dalle agenzie ufficiali di rating del credito (17).

Le autorità norvegesi stimano che pochissime banche norvegesi rientreranno nella classe di rischio 1, qualcuna rientrerà nella classe 2 e la maggior parte verrà assegnata alla classe di rischio 3 (i tre quarti circa di tutte le banche norvegesi).

5.4.   Strumenti di ricapitalizzazione

La normativa prevede due strumenti di capitale alternativi, un titolo ibrido di classe 1 (fondsobligasjon) e uno strumento di capitale privilegiato di classe 1 (preferansekapitalinstrume). Entrambi gli strumenti sono considerati capitale di classe 1 e non conferiscono diritti di voto. Gli strumenti hanno un diritto preferenziale a una richiesta non cumulativa dell’interesse annuo, a condizione che siano stati registrati utili e che il coefficiente di adeguatezza patrimoniale sia superiore al coefficiente minimo di adeguatezza patrimoniale richiesto in qualsiasi momento di almeno lo 0,2 %. L’interesse è corrisposto fino a quando è pagato per intero o fino a esaurimento dell’utile.

Il prezzo della ricapitalizzazione sarà determinato singolarmente per ogni banca in base al tasso d’interesse applicabile. Inoltre sarà aggiunta una maggiorazione a seconda della categoria di rischio della banca e del tipo di strumento prescelto.

Le autorità norvegesi ritengono che il sistema che calcola il tasso di remunerazione per ogni banca e per ogni strumento sia conforme alla metodologia stabilita dalla Banca centrale europea (18) nella raccomandazione del 20 novembre 2008 (19) e rispetti pertanto gli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

Le autorità norvegesi hanno spiegato che le attività delle banche del paese sono, in gran parte, attività a tasso variabile. Al fine di minimizzare il rischio di tasso d’interesse, generalmente le banche cercano di avere le stesse scadenze dei contratti sui tassi d’interesse nell’attivo e nel passivo del bilancio. Per ottenere la corrispondenza delle scadenze, le banche norvegesi hanno quindi prevalentemente passività a tasso variabile. In questo contesto, le autorità norvegesi hanno proposto che la remunerazione della ricapitalizzazione si basi sul rendimento dei certificati di credito del tesoro a breve termine (6 mesi) oppure sul rendimento dei titoli di Stato a 5 anni.

Secondo le autorità norvegesi, il costo della ricapitalizzazione per le banche su un periodo di cinque anni sarebbe lo stesso a prescindere dall’opzione scelta. Esse sostengono questa argomentazione confrontando il costo attuale netto della ricapitalizzazione per le banche che scelgono l’opzione basata sul rendimento dei titoli di Stato a cinque anni con il costo attuale netto della ricapitalizzazione per le banche che scelgono l’opzione basata sul rendimento dei certificati di credito del tesoro a sei mesi su un periodo di cinque anni (20).

Le autorità norvegesi ritengono pertanto che, sebbene il rendimento dei certificati di credito del tesoro a sei mesi sia inferiore al rendimento dei titoli di Stato a cinque anni, il costo della ricapitalizzazione per le banche su un periodo di cinque anni sia lo stesso, a prescindere dall’opzione scelta.

5.4.1.   Titolo ibrido di classe 1

Il titolo ibrido di classe 1 assorbe le perdite dopo il capitale azionario ordinario (privilegio rispetto all’assorbimento delle perdite). Si configura come un’obbligazione perpetua rimborsabile, con una cedola fissa determinata come il tasso dei titoli di Stato norvegesi, con le seguenti maggiorazioni:

5,0 % per le banche della classe di rischio 1;

5,5 % per le banche della classe di rischio 2;

6,0 % per le banche della classe di rischio 3 (21).

Conformemente alla raccomandazione della BCE, la maggiorazione minima è calcolata come gli spread dei CDS a 5 anni sul debito subordinato della banca emittente durante il periodo di riferimento 1o gennaio 2007 – 31 agosto 2008, più 200 punti base per i costi operativi e altri 100 punti base aggiuntivi per rispecchiare la priorità dell’ibrido rispetto al debito subordinato. Un ricarico è poi applicato per le banche in classe di rischio 2 e 3.

Le autorità norvegesi hanno indicato che Norges Bank ha stimato la mediana dello spread dei contratti di CDS subordinati per DnB NOR (22), l’unica banca norvegese per la quale sono commercializzati contratti CDS, a 100 punti base per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 agosto 2008 (23).

Per incoraggiare il rimborso, la cedola è incrementata di 1 punto percentuale alla fine del quarto e del quinto anno. Lo strumento manterrà la cedola fissa più elevata fino al rimborso. Il rimborso è soggetto all’ottenimento del permesso concesso dall’autorità di vigilanza dei mercati finanziari che verifica che gli obblighi di adeguatezza patrimoniale continuino ad essere rispettati anche successivamente.

5.4.2.   Lo strumento di capitale privilegiato di classe 1

Lo strumento di capitale privilegiato di classe 1 si posiziona pari passu (assorbe le perdite contemporaneamente) alle azioni ordinarie. Può essere rimborsato dopo tre anni. È concepito come un convertibile obbligatorio e, se non rimborsato o convertito prima, si converte in azioni ordinarie dopo cinque anni. Lo strumento ha una cedola fissa determinata come il tasso dei titoli di Stato norvegesi, con le seguenti maggiorazioni:

6,0 % per le banche della classe di rischio 1;

6,5 % per le banche della classe di rischio 2;

7,0 % per le banche della classe di rischio 3 (24).

Conformemente alla raccomandazione della BCE, la maggiorazione minima è stabilita a 600 punti base (500 punti base di premi di rischio per strumenti di capitale e 100 punti base per coprire i costi operativi). Un ricarico è applicato per le banche in classe di rischio 2 e 3.

Come indicato sopra, lo strumento può essere rimborsato dopo tre anni. Il metodo per calcolare il valore di rimborso è da precisare nell’accordo con la banca e non può essere inferiore al valore alla pari (25). Il rimborso anticipato può ad esempio essere incoraggiato prevedendo nell’accordo un aumento del tasso di rimborso al quarto e al quinto anno, rendendo così il rimborso anticipato meno dispendioso rispetto al rimborso tardivo.

Inoltre, l’incentivo a rimborsare prima della conversione obbligatoria è assicurato mediante un tasso di conversione alla fine del periodo di cinque anni più vantaggioso per il fondo rispetto al prezzo di mercato in quel momento e anche rispetto al rimborso prima della fine dei cinque anni (in altre parole, il metodo adottato determina una diluizione significativa degli azionisti esistenti).

Le autorità norvegesi hanno spiegato che, se il capitale privilegiato costituisce una quota significativa del patrimonio contabile della banca, il fondo ha il diritto di convertire lo strumento in azioni ordinarie o in certificati di capitale primario. Il fondo deve precisare nell’accordo con ogni singola banca la definizione di quota significativa, che non può superare il 50 % (26).

Gli accordi individuali possono anche prevedere l’opzione per la banca di convertire lo strumento in azioni ordinarie o in certificati di capitale primario se i «fondi propri» sono diminuiti considerevolmente (di oltre il 20 %). Il metodo per calcolare quante azioni riceve il fondo al momento della conversione è da precisare nell’accordo con la banca e deve assicurare un rapporto ragionevole fra il valore di rimborso e il guadagno potenziale da un lato e fra la conversione e le perdite potenziali (27) dall’altro.

5.5.   Norme comportamentali di salvaguardia

Secondo le autorità norvegesi, il regime è integrato da una serie di norme comportamentali di salvaguardia.

Il fondo fornisce apporti di capitale a condizione che vengano utilizzati conformemente ai fini del regime e non in modo contrario e a condizione che la banca si astenga dallo sfruttare l’apporto di capitale per la sua attività commerciale o per attuare strategie commerciali aggressive (28).

Esistono restrizioni aggiuntive quali i) il divieto di aumentare gli stipendi e altri benefici per il personale dirigente fino al 31 dicembre 2010; ii) il divieto quasi assoluto di distribuire bonus per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 e di pagare bonus cumulati in seguito; iii) il divieto di distribuire al personale dirigente azioni o simili a condizioni di favore e iv) il divieto di avviare nuovi programmi di assegnazione di opzioni su azioni o di prorogare o rinnovare quelli esistenti.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuto di Stato

Il paragrafo 1 dell’articolo 61 dell’accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Per configurare un aiuto di Stato, la misura deve innanzitutto essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali. Il regime notificato prevede conferimenti di capitale dal fondo mediante risorse provenienti dal bilancio nazionale. A tale scopo, il fondo ha ricevuto una dotazione totale di 50 miliardi di NOK.

Inoltre, le misure di ricapitalizzazione consentono ai beneficiari di procurarsi il capitale necessario a condizioni più favorevoli di quelle altrimenti ottenibili nelle condizioni prevalenti sui mercati finanziari. L’Autorità ritiene che, date le attuali difficoltà sui mercati dei capitali, lo Stato stia investendo perché nessun soggetto operante in economia di mercato sarebbe disposto a investire a condizioni analoghe. Oltre a ciò, la misura notificata è selettiva in quanto sono ammissibili al regime solo banche norvegesi fondamentalmente sane e nessun altro istituto finanziario né nessun’altra impresa: questo conferisce un vantaggio economico ai beneficiari e rafforza la loro posizione rispetto a quella dei loro concorrenti in Norvegia e negli altri Stati membri del SEE. Si deve quindi considerare che falsi la concorrenza e che incida sugli scambi tra Stati membri.

Per questi motivi, l’Autorità ritiene che il regime di ricapitalizzazione notificato costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del SEE.

2.   Requisiti procedurali

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3 «all’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Notificando il regime di ricapitalizzazione il 28 aprile 2009, le autorità norvegesi hanno rispettato l’obbligo di notifica. Esse si sono impegnate a non attuare il regime fino a quando l’Autorità non avrà approvato la misura, rispettando così l’obbligo di sospensione.

L’Autorità può pertanto concludere che le autorità norvegesi abbiano rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

3.   Compatibilità dell’aiuto

3.1.   Applicazione dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE e degli orientamenti sulla ricapitalizzazione

L’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE recita:«gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)» (sottolineatura aggiunta) possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE.

L’Autorità non contesta l’analisi delle autorità norvegesi secondo la quale l’attuale crisi finanziaria mondiale ha ridotto la concessione di prestiti all’economia reale a livello nazionale. Questa situazione, se non affrontata, potrebbe avere un effetto sistemico sull’intera economia norvegese. L’Autorità conclude pertanto che il regime notificato è volto a porre rimedio a un grave turbamento nell’economia norvegese.

In base all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, nel gennaio 2009 l’Autorità ha adottato gli orientamenti sulla ricapitalizzazione stabilendo le norme per valutare gli aiuti concessi sotto forma di ricapitalizzazione nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria. Di conseguenza, l’Autorità valuterà la notifica in oggetto in base alle disposizioni di tali orientamenti.

Gli orientamenti sulla ricapitalizzazione prevedono che «nel contesto dell’attuale situazione dei mercati finanziari, la ricapitalizzazione delle banche può contribuire al raggiungimento di una serie di obiettivi. In primo luogo, le ricapitalizzazioni favoriscono il ripristino della stabilità finanziaria e contribuiscono a ristabilire la fiducia necessaria per la ripresa dei prestiti interbancari. […] In secondo luogo, le ricapitalizzazioni possono avere come obiettivo la garanzia dell’erogazione di prestiti all’economia reale» (29). Inoltre «Da un lato, le condizioni di accesso al capitale per le banche devono essere sufficientemente favorevoli da rendere la ricapitalizzazione efficace nella misura necessaria. Dall’altro, qualsiasi misura di ricapitalizzazione dovrebbe prevedere condizioni che garantiscano un livello di parità e, a più lungo termine, il ritorno a normali condizioni di mercato. Gli interventi dello Stato dovrebbero dunque essere proporzionati e temporanei e dovrebbero essere concepiti in modo da fornire incentivi per il rimborso dello Stato da parte delle banche non appena le circostanze di mercato lo consentono […]. In ogni caso, gli Stati EFTA dovrebbero garantire che qualsiasi ricapitalizzazione di una banca si basi su una necessità effettiva» (sottolineatura aggiunta) (30).

La misura notificata deve quindi soddisfare le condizioni seguenti:

—   adeguatezza (adeguatezza della misura per raggiungere gli obiettivi fissati): la misura di aiuto deve essere opportunamente mirata al fine di raggiungere effettivamente l’obiettivo di promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale;

—   necessità: la misura d’aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al conseguimento dell’obiettivo previsto (31);

—   proporzionalità: gli effetti positivi delle misure di aiuto devono essere correttamente bilanciati rispetto alle distorsioni di concorrenza, onde limitare queste ultime al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi delle misure stesse.

3.2.   Adeguatezza

L’Autorità deve valutare in primo luogo se la misura proposta, ovvero la ricapitalizzazione da parte dello Stato delle banche fondamentalmente sane, sia adeguata a raggiungere gli obiettivi previsti di promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale.

L’Autorità riconosce che, nelle attuali condizioni del mercato, gli enti creditizi possono aver bisogno di capitale aggiuntivo per garantire un flusso sufficiente di credito all’intera economia che contrasti un ulteriore peggioramento della crisi. Per di più, le incertezze relative alle prospettive economiche hanno minato la fiducia nella solidità a lungo termine degli istituti finanziari. La ricapitalizzazione di banche fondamentalmente sane dovrebbe assicurare agli istituti finanziari un capitale sufficiente per sostenere meglio le perdite potenziali e per mantenere le normali attività di prestito.

Il conferimento di capitale alle banche fondamentalmente sane può essere pertanto considerato una misura adeguata per assicurare condizioni favorevoli alla concessione di prestiti all’economia reale, nel rispetto degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

3.3.   Necessità

La misura d’aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al raggiungimento dell’obiettivo previsto, tenuto conto delle attuali circostanze eccezionali. Solo l’aiuto alle banche fondamentalmente sane può quindi essere ritenuto necessario ai fini degli obiettivi previsti.

Le autorità norvegesi prevedono che il regime notificato entri in vigore nel maggio 2009 e rimanga aperto per 6 mesi. Il termine per presentare le domande di conferimento di capitale sarà fissato 6 settimane prima della scadenza del periodo di 6 mesi (verso la fine di settembre 2009).

Inoltre, i conferimenti di capitale hanno carattere temporaneo. Il regime comprende degli incentivi per incoraggiare le banche a ripagare il capitale conferito e impone una serie di limitazioni significative a livello comportamentale, incentivando ulteriormente il ripristino delle normali condizioni di mercato.

L’Autorità ritiene che le autorità norvegesi, limitando la durata del regime, abbiano circoscritto il potenziale aiuto di Stato al contesto della situazione corrente sui mercati finanziari e alle gravi turbolenze attualmente presenti nell’economia norvegese.

Gli orientamenti sulla ricapitalizzazione sottolineano l’importanza di distinguere le banche fondamentalmente sane e con buone prestazioni dalle banche in difficoltà con prestazioni inferiori (32).

Le autorità norvegesi hanno informato che solo le banche fondamentalmente sane sono ammesse a partecipare al regime notificato. In base alle informazioni fornite dalle banche nella domanda di conferimento di capitale e in base a criteri obiettivi (coefficienti ufficiali di adeguatezza patrimoniale, analisi delle varie situazioni di rischio di ogni banca, qualità delle attività, prospettive aziendali, ecc.), l’autorità norvegese di vigilanza dei mercati finanziari fungerà da filtro e valuterà se le banche sono fondamentalmente sane. Saranno ammesse al regime unicamente le banche che secondo l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari soddisfano le condizioni di capitale di classe 1 con un buon margine, anche prendendo in considerazione il possibile andamento nel futuro prossimo (33).

Si può concludere pertanto che il regime notificato rispetta la distinzione introdotta negli orientamenti sulla ricapitalizzazione e non verrà utilizzato per ricapitalizzare banche non fondamentalmente sane.

Gli Stati EFTA dovrebbero assicurare che tutte le ricapitalizzazione di banche si basino su una necessità effettiva (34). Nel dicembre 2008 Norges Bank ha condotto un test di stress sulle sei più grandi banche norvegesi. Il test simulava uno scenario negativo che avrebbe fatto registrare alle banche perdite per un importo medio del 2,3 % delle loro attività ponderate per il rischio. Dopo la simulazione dell’andamento negativo, Norges Bank ha stimato a circa 34 miliardi di NOK il fabbisogno di fondi per ricapitalizzare le dieci più grandi banche. In base a queste conclusioni, le autorità norvegesi hanno ritenuto che 50 miliardi di NOK siano sufficienti per consentire un aumento del capitale di base di tutte le banche norvegesi del 2,3 % in media. La dotazione del regime è pertanto pari a 50 miliardi di NOK.

Il livello di conferimenti di capitale proposto dalle autorità norvegesi è pertanto correlato alle condizioni specifiche del mercato bancario norvegese. Le autorità norvegesi hanno fissato limiti massimi per gli aumenti dei coefficienti di capitale di base mediante conferimenti di capitale da parte del fondo, in funzione del livello di capitale di base esistente in una banca prima dell’intervento statale. Così, le banche con un coefficiente di capitale di base inferiore al 7 % possono richiedere una ricapitalizzazione che aumenti il loro coefficiente di capitale di base non oltre il 10 % (35). Le banche con un coefficiente di capitale di base compreso fra il 7 % e il 10 % possono essere ricapitalizzate al massimo di 3 punti percentuali, senza superare il coefficiente di capitale di base del 12 %. Le banche con un coefficiente di capitale di base superiore al 10 % possono fare domanda unicamente per un conferimento di capitale di base fino a 2 punti percentuali.

Come osservato sopra, l’importo effettivo di ogni conferimento di capitale verrà deciso dal fondo e indicato nell’accordo con la singola banca richiedente. Inoltre, verrà data priorità alle richieste presentate da banche importanti a livello sistemico, assicurando così che anche l’obiettivo di ripristinare la stabilità finanziaria sia tenuto in debito conto (36). Il fondo richiederà inoltre documenti giustificativi supplementari per ogni domanda di conferimento di capitale superiore a 2 punti percentuali al fine di verificare la necessità di un conferimento di capitale di tale entità.

Ogni conferimento di capitale superiore al 2 % sarà segnalato all’Autorità.

Il fondo chiederà inoltre documenti giustificativi supplementari per le domande in cui il conferimento proposto aumenterà il coefficiente di capitale di base della banca richiedente oltre il 12 %. Il fondo sarà quindi in grado di verificare la necessità dell’intervento statale, nonostante un livello di capitalizzazione già elevato. L’Autorità osserva che questa situazione riguarda principalmente piccole casse di risparmio con possibilità limitate di finanziarsi, che rappresentano una piccola parte del mercato (solo l’11 % delle attività bancarie complessive) e operano principalmente su mercati locali. Qualora il fabbisogno specifico di una banca non sia sufficientemente giustificato, il fondo respingerà la richiesta.

Alla luce delle precedenti osservazioni, l’Autorità conclude che il regime notificato è concepito in modo tale da assicurare che i conferimenti di capitali siano basati su una necessità effettiva.

3.4.   Proporzionalità

Infine l’Autorità deve valutare se i conferimenti di capitale sono effettuati in maniera da minimizzare l’importo dell’aiuto, al fine di limitare le distorsioni della concorrenza al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi fissati.

Secondo gli orientamenti sulla ricapitalizzazione, la determinazione di prezzi prossimi a quelli di mercato è la garanzia migliore per limitare le distorsioni della concorrenza (37). La ricapitalizzazione deve pertanto prendere in considerazione la situazione di mercato di ogni istituto e prevedere incentivi affinché la banca rimborsi lo Stato il più presto possibile. Nel valutare le misure di ricapitalizzazione occorre pertanto considerare i seguenti elementi: obiettivo della ricapitalizzazione, solidità della banca beneficiaria, remunerazione, incentivi di uscita e misure di salvaguardia contro un abuso di aiuti e contro le distorsioni della concorrenza.

L’obiettivo della misura e la solidità delle banche sono già state esaminate. Per stabilire in maniera adeguata una remunerazione complessiva è necessario tener conto dei seguenti elementi:

profilo di rischio del beneficiario;

caratteristiche dello strumento scelto;

incentivi di uscita; e

un adeguato tasso di interesse di riferimento esente da rischio (38).

Gli orientamenti individuano un metodo adeguato per determinare il prezzo delle ricapitalizzazioni basandosi sulla metodologia definita nella summenzionata raccomandazione della BCE. Questa metodologia prevede il calcolo di un corridoio di prezzi in base a differenti elementi, il cui limite inferiore corrisponde al tasso richiesto di rendimento sul debito subordinato e il limite superiore al tasso richiesto di rendimento su azioni ordinarie. Entrambi i limiti, inferiore e superiore, si compongono di una combinazione di rendimenti di titoli di Stato e di maggiorazioni. Il calcolo del corridoio di prezzi in una particolare situazione dovrebbe rispecchiare le caratteristiche specifiche dei singoli istituti e degli Stati EFTA. L’Autorità accetterà inoltre metodologie alternative per la fissazione dei prezzi se queste determinano remunerazioni superiori rispetto alla metodologia della BCE. (39)

Il tasso richiesto di rendimento sul debito subordinato è pertanto calcolato come il rendimento dei titoli di Stato aumentato dello spread dei CDS della banca emittente e di 200 punti base per coprire i costi operativi e introdurre un incentivo di uscita. Per altri strumenti ibridi con caratteristiche economiche analoghe al debito subordinato, si tiene conto del rango più elevato di questi strumenti aggiungendo altri 100 punti base.

Le autorità norvegesi hanno rilevato che il titolo ibrido di classe 1 corrisponde alla precedente descrizione e hanno calcolato la sua remunerazione come il rendimento dei titoli di Stato più il 5,0 % per le banche assegnate alla classe di rischio 1 (la maggiorazione è rispettivamente del 5,5 % e del 6 % per le classi di rischio 2 e 3). Esse hanno indicato che Norges Bank ha stimato lo spread dei CDS di DnB NOR (la più grande banca norvegese e l’unica per la quale sono disponibili dati relativi ai CDS) a 100 punti base. Poiché per le altre banche norvegesi non esistono dati pertinenti, le autorità hanno applicato la stessa maggiorazione a tutte le banche. Applicando la metodologia della BCE si otterrebbe pertanto una maggiorazione minima di 400 punti base. Come sopra indicato, la maggiorazione minima in base al regime è di 500 punti base e rispetta pertanto gli orientamenti.

Il tasso richiesto di rendimento sulle azioni ordinarie è calcolato come il rendimento dei titoli di Stato più un premio di rischio per strumenti di capitale di 500 punti base, più 100 punti base per coprire i costi operativi e introdurre un incentivo di uscita. Per altri strumenti con caratteristiche economiche analoghe alle azioni ordinarie (compresi strumenti perpetui convertibili in azioni ordinarie), il tasso richiesto di rendimento dovrebbe essere simile a quello delle azioni ordinarie.

Le autorità norvegesi hanno rilevato che lo strumento di capitale privilegiato di classe 1 corrisponde alla descrizione di cui sopra e hanno calcolato la sua remunerazione come il rendimento dei titoli di Stato più il 6,0 % per le banche assegnate alla classe di rischio 1 (la maggiorazione è rispettivamente del 6,5 % e del 7 % per le classi di rischio 2 e 3). Applicando la metodologia della BCE si otterrebbe una maggiorazione minima di circa 600 punti base e si può pertanto concludere che la maggiorazione per lo strumento di capitale privilegiato è conforme agli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

L’altro elemento della remunerazione è il rendimento dei titoli di Stato (40). Il regime notificato si basa sui titoli di Stato norvegesi a 5 anni, lasciando tuttavia alla banca richiedente la possibilità di legare la remunerazione ai certificati di credito del tesoro a 6 mesi. L’Autorità rileva che, attualmente, il tasso d’interesse variabile a 6 mesi è inferiore di circa 1 punto percentuale al tasso fisso dei titoli di Stato a 5 anni. Di conseguenza, ad oggi, la remunerazione sarebbe inferiore di circa 1 punto percentuale per una banca che optasse per la remunerazione in base al tasso variabile a 6 mesi.

Le autorità norvegesi hanno affermato che di norma le due modalità di fissazione del prezzo dei conferimenti di capitale sono equivalenti e lo dimostrano calcolando la remunerazione basata sia sul tasso attuale dei titoli di Stato norvegesi a 5 anni sia sul costo attuale netto dei certificati di credito del tesoro a 6 mesi sul mercato a termine per i prossimi cinque anni. Questo calcolo si fonda sulla teoria della parità fra tasso fisso e tasso variabile a lungo termine.

Sebbene i calcoli si basino su aspettative e non garantiscano che l’interesse rimanga sempre come previsto, l’Autorità conclude che, sulla base dei dati disponibili, è probabile che la remunerazione legata ai certificati di credito del tesoro a 6 mesi rientri nel corridoio di prezzi definito in base alla metodologia sopra descritta. Inoltre l’Autorità ha preso atto che le maggiorazioni sono superiori al minimo richiesto dagli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

Dopo aver esaminato l’adeguato tasso di interesse di riferimento e le caratteristiche degli strumenti in questione, l’altro elemento della remunerazione da analizzare è il profilo di rischio del beneficiario.

Come sopra affermato, il fondo assegna ogni banca a una delle tre classi di rischio in base a criteri oggettivi (41). La classe di rischio determina la cedola da pagare sul capitale conferito. L’allegato 1 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione fornisce maggiori informazioni riguardo alla valutazione del profilo di rischio del beneficiario e individua i seguenti come indicatori pertinenti: l’adeguatezza patrimoniale, l’entità della ricapitalizzazione, gli attuali spread dei CDS, il rating e le prospettive della banca richiedente.

L’Autorità è del parere che il metodo di valutazione utilizzato dal fondo, descritto nel punto 5.3 della precedente sezione I, tenga sufficientemente conto di questi indicatori e conduca pertanto a una classificazione adeguata delle banche richiedenti in termini di rischio.

Le autorità norvegesi hanno aumentato la remunerazione rispettivamente di altri 50 e 100 punti base per le banche in classe di rischio 2 e 3. Tali incrementi sono dovuti allo scarto osservato fra il differenziale creditizio del debito subordinato di DnB NOR e quello di altre banche norvegesi, come ricarichi allo spread stimato dei CDS di DnB NOR. Il differenziale fra il rendimento minimo e massimo è risultato non più elevato di circa 100 punti base e le maggiorazioni per le classi di rischio medio ed elevato sono state pertanto fissate rispettivamente a 50 e 100 punti base.

L’ultimo elemento della remunerazione menzionato negli orientamenti sono gli incentivi di uscita previsti dal regime. A tal riguardo l’Autorità rileva che la remunerazione del titolo ibrido di classe 1 (rimborsabile in qualsiasi momento) aumenta di 1 punto percentuale su base annua al quarto e al quinto anno e mantiene la cedola fissa più elevata fino al rimborso. Per quanto riguarda lo strumento di capitale privilegiato di classe 1, il rimborso è possibile solamente dopo 3 anni e lo strumento è convertito automaticamente in azioni ordinarie alla fine del quinto anno. Tuttavia il regolamento stabilisce che 1) il rimborso non può essere inferiore al valore alla pari e aumenta al quarto e al quinto anno e 2) la conversione in azioni alla fine del quinto anno deve essere tale da incentivare la banca a rimborsare lo strumento prima della conversione automatica. Le autorità norvegesi hanno anche precisato che, come ulteriore incentivo al rimborso, il meccanismo di conversione sarà inoltre più favorevole per il fondo rispetto a una conversione al prezzo di mercato in quel momento, imponendo così una significativa diluizione degli azionisti esistenti.

Sulla base di tutti questi elementi, l’Autorità ritiene che il regime notificato preveda un livello di remunerazione complessiva conforme ai principi definiti negli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

Oltre alla remunerazione e agli incentivi di uscita, gli orientamenti sulla ricapitalizzazione fanno anche riferimento a misure di salvaguardia contro un abuso di aiuti e contro le distorsioni della concorrenza e prescrivono che gli Stati EFTA attuino, assieme alla ricapitalizzazione, misure di salvaguardia nazionali efficaci ed applicabili che garantiscano che il capitale conferito venga utilizzato per favorire la concessione di prestiti all’economia reale, in modo che l’obiettivo di finanziare l’economia reale venga effettivamente raggiunto (42). A questo proposito l’Autorità osserva che il regime notificato obbliga le banche che beneficiano di conferimenti di capitale ad assumere impegni di ordine comportamentale per assicurare che i fondi non vengano utilizzati a fini diversi dal sostegno ai prestiti all’economia reale. La sezione 6 del regolamento assicura che il fondo sia regolarmente informato della politica di prestito delle banche beneficiarie, la sezione 8 esige che le banche che ricevono un conferimento di capitale si impegnino a utilizzarlo conformemente agli obiettivi del regime, ossia per incentivare i prestiti all’economia reale, e non in modo contrario, e la sezione 14 attribuisce al fondo il potere di adottare provvedimenti per assicurare il rispetto delle condizioni che disciplinano il conferimento di capitale.

Infine l’Autorità osserva che le autorità norvegesi non hanno adottato altre misure di aiuti di Stato destinate al settore bancario.

4.   Conclusione

Sulla base della valutazione che precede, l’Autorità ritiene che il regime di ricapitalizzazione temporanea di banche fondamentalmente sane per promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale che le autorità norvegesi prevedono di mettere in atto sia compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo stesso, in combinato disposto con gli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

Si ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo, derivante dall’articolo 21 della parte II del protocollo 3 in combinato disposto con l’articolo 6 della decisione n. 195/04/COL, di fornire una relazione annuale sull’attuazione del regime.

Si fa presente inoltre che qualsiasi progetto di modifica del regime deve essere notificato all’Autorità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di ricapitalizzazione temporanea di banche fondamentalmente sane per promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale in base all’articolo 61 dell’accordo SEE, in combinato disposto con gli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2009.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «l’Autorità».

(2)  In appresso denominato «l’accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  In appresso denominato «protocollo 3».

(5)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 dell’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(6)  In appresso denominato «gli orientamenti sulla ricapitalizzazione».

(7)  Decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1, modificata dalla decisione n. 319/05/COL del 14 dicembre 2005, pubblicata nella GU C 286 del 23.11.2006, pag. 9, e nel supplemento SEE n. 57 del 23.11.2006, pag. 31.

(8)  In appresso denominato «il regime di ricapitalizzazione».

(9)  Alla fine del 2008 la Norvegia contava 121 casse di risparmio e 18 banche commerciali. Il 77 % circa delle banche norvegesi aveva un coefficiente di capitale di base superiore al 12 %. Tuttavia si trattava principalmente di casse di risparmio minori che rappresentavano solo l’11 % circa delle attività bancarie totali. D’altro lato, un numero molto limitato di banche aveva un coefficiente di capitale di base inferiore al 7 %.

(10)  Il capitale di classe 1 è la misura di base della solidità finanziaria di una banca dal punto di vista normativo. È composto dal capitale di base, costituito principalmente da azioni ordinarie e da riserve dichiarate (o utili non distribuiti), ma può anche comprendere azioni privilegiate irredimibili non cumulative.

(11)  In appresso denominato «il fondo».

(12)  La denominazione «banche norvegesi» comprende le banche norvegesi appartenenti a banche straniere, ma esclude le filiali di banche straniere in Norvegia, altri enti creditizi diversi dalle banche e altri tipi di istituti finanziari.

(13)  In appresso denominato «il regolamento».

(14)  Articolo 2 del regolamento.

(15)  Sezione 2 del regolamento.

(16)  Sezione 10 del regolamento.

(17)  Ciò significa che saranno valutati numerosi criteri quali il coefficiente di capitale di base, il rendimento totale, la composizione e la qualità del credito del portafoglio prestiti, il rapporto fra depositi e prestiti, le perdite e le situazioni di rischio (rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di mercato e rischio operativo). Il fondo, o gli esperti assunti dal fondo, possono usare i rating forniti dalle più grandi banche norvegesi, ad esempio l’analisi creditizia effettuata da DnB NOR (il più grande gruppo di servizi finanziari della Norvegia), come punto di partenza per stabilire la classe di rischio adeguata.

(18)  In appresso denominata «BCE».

(19)  In appresso denominata «la raccomandazione della BCE».

(20)  Basato sul rendimento dei certificati di credito del tesoro a sei mesi acquistati sul mercato a termine.

(21)  Sezione 11 del regolamento.

(22)  Le autorità norvegesi hanno calcolato questa cifra sulla base della somma di tutti gli spread di titoli bancari ordinari di rango più elevato in relazione ai titoli di Stato e agli spread dei CDS per i prestiti subordinati relativi a titoli bancari privilegiati.

(23)  Al contrario, all’interno dell’area dell’euro, la BCE ha stimato la mediana di tutti gli spread dei CDS di classe A sul debito subordinato a 73 punti base.

(24)  Sezione 12 del regolamento.

(25)  Sezione 13 del regolamento.

(26)  Sezione 12 del regolamento.

(27)  Se il tasso di conversione corrispondesse alla media fra il prezzo di mercato iniziale e il prezzo di mercato al momento della conversione, la remunerazione del fondo sarebbe assicurata mediante un corrispondente incremento del valore di rimborso, che riequilibra il rischio di diminuzione e il guadagno potenziale. Se il tasso di conversione fosse fissato al prezzo di mercato al momento della conversione, il fondo non parteciperebbe alle perdite di valore delle azioni subite prima della conversione. In tal caso la remunerazione per il fondo dovrebbe essere più limitata.

(28)  Sezione 8 del regolamento.

(29)  Punti 4 e 5 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(30)  Punto 11 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(31)  Sentenza del 15 aprile 2008 nella causa C-390/06, Nuova Agricast contro ministero delle Attività Produttive, (non ancora pubblicata), punto 68. La Corte ha affermato che «come emerge dalla sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, […] un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 87, n. 3, CE non può essere considerato compatibile con il mercato comune».

(32)  Punto 12 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(33)  Sezione 2 del regolamento.

(34)  Punto 11 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(35)  Poiché di norma le banche con un coefficiente patrimoniale inferiore al 6 % non saranno ammesse al regime, l’incremento massimo per le banche in questa categoria sarà di 4 punti percentuali. Come indicato nella precedente nota 9, sono pochissime le banche con un livello di capitale di base inferiore al 7 %.

(36)  Sezione 2 del regolamento.

(37)  Punto 19 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(38)  Punto 23 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(39)  Punto 30 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.

(40)  Definito nella raccomandazione della BCE come la somma i) del rendimento medio del titolo di riferimento dell’UEM a 5 anni durante gli ultimi 20 giorni lavorativi precedenti al conferimento di capitale e ii) del differenziale medio del rendimento sovrano nel paese in cui ha sede l’istituto finanziario durante il periodo di riferimento 1o gennaio 2007 - 31 agosto 2008.

(41)  Cfr. la precedente nota 17.

(42)  Punto 39 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione.


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