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Document C2007/211/99

    Causa T-261/07: Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione/Banca di Roma

    GU C 211 del 8.9.2007, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 211/52


    Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione/Banca di Roma

    (Causa T-261/07)

    (2007/C 211/99)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Colabianchi, avvocato, F. Amato e M. Wilderspin, agenti)

    Convenuta: Banca di Roma SpA

    Conclusioni della ricorrente

    Condannare la S.p.a. Banca di Roma, con sede in Italia, Roma (00144), Viale Umberto Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro tempore, a dare esecuzione alla garanzia bancaria del 28.10.1989 in favore della Commissione europea;

    Per effetto, condannare la S.p.a. Banca di Roma, con sede legale in Italia, Roma (00144), Viale Umberto Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Commissione europea, con sede in Belgio, Bruxelles (1039), Rue de la Loi n. 200, l'importo di euro 412 607,41, oltre interessi di euro 94,37 per giorno a decorrere dal 30 dicembre 2006 e fino al soddisfo, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;

    Condannare la S.p. a. Banca di Roma, con sede legale in Italia, Roma (00144), Viale Umberto Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sopportare integralmente le spese del presente procedimento e quelle della Commissione.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è promosso ai sensi dell'art. 238 del Trattato CE in base alla clausola compromissoria contenuta nella garanzia del 28 ottobre 1989 emessa dal Banco di Roma (ora denominato Banca di Roma) in favore della Commissione.

    Con decisione C(89) 1241 del 2 agosto 1989 (1) la Commissione aveva inflitto ammende nei confronti di quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata, tra cui la Ferriere Nord S.p.A., per aver preso parte ad accordi e pratiche concordate in violazione dell'art. 85 (ora art. 81), paragrafo 1, del Trattato CE; alla Ferriere Nord è stata inflitta un'ammenda di 320 000 ECU.

    Ai sensi dell'art. 4 della decisione l'ammenda avrebbe dovuto essere pagata da Ferriere Nord entro tre mesi dalla data di notifica della decisione stessa, salvo la possibilità per la Ferriere Nord di fornire una garanzia bancaria, che coprisse il debito complessivo di capitale ed interessi.

    Con raccomandata del 30 ottobre 1989, ricevuta il 7 novembre 1989, Ferriere Nord trasmetteva alla Commissione una lettera datata 26 ottobre 1989 con cui il Banco di Roma (oggi Banca di Roma) — Filiale di Udine, Italia, dichiarava alla Commissione di rendersi garante del pagamento da parte della Ferriere Nord tanto per l'ammenda di 320 000 ECU quanto per gli interessi, calcolati a decorrere dal 15 novembre 1989 fino alla data di effettivo pagamento.

    Nella sentenza del 27 settembre 2006 resa nella causa T-153/04 (2), il Tribunale ha dichiarato la prescrizione, ai sensi ex art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, del «potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione» Rete metallica elettrosaldata (punti 53 e 58 sentenza T-153/04).

    Tuttavia, a parere della ricorrente, tale sentenza non ha influenza sulla garanzia rilasciata dalla Banca di Roma poiché, in virtù dell'autonomia di detta garanzia, ai sensi del diritto italiano (che è il diritto applicabile alla fattispecie), la Banca di Roma è tenuta a dare esecuzione alla medesima a seguito di semplice richiesta della Commissione, senza potere opporre a quest'ultima alcuna delle eccezioni eventualmente opponibili da Ferriere Nord.


    (1)  GU 1989 L 260, pag. 1.

    (2)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.


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