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Document C2007/211/70

    Causa T-225/07: Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione

    GU C 211 del 8.9.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 211/36


    Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione

    (Causa T-225/07)

    (2007/C 211/70)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv. F. Goguel e F. Foucault)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    disporre, prima di pronunciarsi, la messa a disposizione delle parti della totalità degli elementi, dei documenti, dei resoconti, delle lettere, dei lavori preparatori ecc. che hanno condotto all'adozione dei due regolamenti n. 2376/94 e n. 710/95;

    a titolo principale, annullare la decisione della Commissione 7 maggio 2007, n. REM 03/05.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2007, n. REM 03/05, che constata che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato nel caso specifico della ricorrente. Tale decisione è stata emessa in seguito alla domanda rivolta alla Commissione dalle autorità nazionali francesi, che avevano chiesto alla ricorrente il pagamento dei dazi antidumping all'importazione degli apparecchi ricevitori per televisori a colori fabbricati dalla sua filiale avente sede in Tailandia, dazi all'importazione dei quali essa aveva sollecitato lo sgravio sulla base dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1).

    La ricorrente ritiene di poter beneficiare di tale sgravio sulla base dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in quanto, a suo avviso, essa soddisfa le due condizioni da esso previste.

    Per quanto riguarda la prima condizione (l'esistenza di condizioni particolari), essa fa valere che tali condizioni particolari sussisterebbero in effetti nei suoi confronti e deriverebbero, da un lato, dal comportamento della Commissione che avrebbe modificato il suo orientamento con riferimento all'interpretazione delle disposizioni normative in materia di origine delle merci senza aver avvertito adeguatamente gli operatori e, dall'altro, da quello delle autorità nazionali che avrebbero seguito l'orientamento adottato dalla Commissione.

    Per quanto riguarda la seconda condizione di cui all'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (l'assenza di frode o di manifesta negligenza), la ricorrente asserisce che non si può ritenere che essa sia stata negligente, poiché essa avrebbe riposto il suo affidamento nella fondatezza della posizione iniziale dei servizi della Commissione che, a suo avviso, avrebbero deciso di non applicare rigorosamente nei suoi confronti le regole sull'origine delle merci, bensì di applicarle i dazi antidumping preferenziali per tutti gli apparecchi fabbricati ed esportati dalla sua filiale avente sede in Tailandia.


    (1)  GU L 302, pag. 1.


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