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Document C2007/211/29

    Causa C-279/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    GU C 211 del 8.9.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 211/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    (Causa C-279/07)

    (2007/C 211/29)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti nella causa principale

    Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Vion Trading GmbH

    Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il termine di prescrizione di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 (1), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, debba essere applicato anche qualora un'irregolarità sia stata commessa o si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

    2)

    Se il detto termine di prescrizione sia in ogni caso applicabile a misure amministrative come il recupero di una restituzione all'esportazione concessa in seguito ad irregolarità.

    In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:

    3)

    Se uno Stato membro possa applicare un termine più lungo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, anche qualora tale termine più lungo fosse previsto nel diritto dello Stato membro già prima dell'emanazione del citato regolamento. Se tale termine più lungo possa essere applicato anche qualora lo stesso non fosse previsto in una specifica disciplina relativa al recupero di restituzioni all'esportazione o alle misure amministrative in generale, ma derivasse da una disciplina generale dello Stato membro interessato, applicabile a tutti i casi di prescrizione non specificamente disciplinati (disciplina residuale).


    (1)  GU L 312, pag. 1.


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