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Document 62022TN0029
Case T-29/22: Action brought on 18 January 2022 — Polynt v ECHA
Causa T-29/22: Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Polynt / ECHA
Causa T-29/22: Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Polynt / ECHA
GU C 119 del 14.3.2022, pp. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 119 del 14.3.2022, pp. 22–23
(GA)
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14.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 119/50 |
Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Polynt / ECHA
(Causa T-29/22)
(2022/C 119/72)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e S. Abdel-Qader, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ECHA del 9 novembre 2021 nel procedimento A-009-2020; |
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dichiarare — o ordinare all'ECHA di adottare una nuova decisione che prevede — che la ricorrente è esonerata dall'obbligo di fornire qualsiasi ulteriore informazione all'ECHA a seguito della cessazione della produzione dovuta a forza maggiore, e |
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condannare l'ECHA a tutte le spese del presente procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché al rimborso degli onorari versati nell'ambito di tali procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che la cessazione della produzione della sostanza acido 1,3-diosso-2-benzofuran-5-carbossilico con nonan-1-ol (numero CE 941-303-6) (in prosieguo: la «sostanza») per motivi di forza maggiore non esonera la ricorrente dall'obbligo di fornire le informazioni richieste nella decisione iniziale di controllo della conformità della sostanza. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha snaturato le prove agli atti e su tale base (i) ha raggiunto una conclusione giuridica errata e (ii) ha imposto alla ricorrente di apportare prove facendo riferimento a ipotesi non comprovate. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente gli articoli 42, paragrafo 1, e 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («REACH») (1). |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente gli articoli 5 e 6 del REACH. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che le indicazioni disponibili sul sito web dell'ECHA sulle conseguenze della cessazione della produzione non fornissero alla ricorrente assicurazioni precise e che l'ECHA non avesse violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).