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Document 62020TN0530

    Causa T-530/20: Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — Interfloat e GMB / Commissione

    GU C 329 del 5.10.2020, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/26


    Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — Interfloat e GMB / Commissione

    (Causa T-530/20)

    (2020/C 329/46)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Interfloat Corp. (Ruggell, Liechtenstein) e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (Tschernitz, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e R. Sangi, Rechtsanwälte)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione del 26 maggio 2020, K(2020) 3287 def., relativa alle misure SA.39990 (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) — attuate dal Belgio in favore di Ducatt NV, e

    condannare la convenuta alle spese

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso si basa su un unico motivo.

    La Commissione non avrebbe dovuto concludere il procedimento di indagine formale che si basava su una denuncia delle ricorrenti. Secondo le ricorrenti, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (1) (il «regolamento relativo al procedimento in materia di aiuti di Stato») prevede, per la conclusione dell'indagine formale, una procedura specifica e disciplinata in maniera esaustiva. In particolare, esso richiede che il procedimento di indagine formale si concluda mediante una delle quattro modalità di decisione elencate all'articolo 9. La chiusura di un procedimento d'indagine formale sarebbe prevista solo ove lo Stato membro interessato ritiri la notifica (articolo 10). Con la decisione impugnata la Commissione non tiene conto del tenore letterale, dell’impianto sistematico e delle finalità dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE né del regolamento relativo al procedimento in materia di aiuti di Stato, violando così i diritti procedurali delle ricorrenti nell’ambito del procedimento di indagine formale. Non vi è, nella sostanza, alcuna giustificazione sufficiente ai fini della chiusura del procedimento.


    (1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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