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Document 62020CN0196
Case C-196/20: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 6 May 2020 — Eurowings GmbH v Flightright GmbH
Causa C-196/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 6 maggio 2020 — Eurowings GmbH / Flightright GmbH
Causa C-196/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 6 maggio 2020 — Eurowings GmbH / Flightright GmbH
GU C 271 del 17.8.2020, pp. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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17.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 6 maggio 2020 — Eurowings GmbH / Flightright GmbH
(Causa C-196/20)
(2020/C 271/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Eurowings GmbH
Resistente: Flightright GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un passeggero disponga di una «prenotazione confermata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1 e segg.), nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con cui abbia concluso un contratto, un «altro titolo» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento n. 261/2004, recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest'ultimo. |
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2) |
Se un vettore aereo debba già essere considerato quale vettore aereo operativo in relazione ad un passeggero ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004, laddove il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza peraltro provvedere alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, instaurare una relazione contrattuale con il vettore aereo in relazione a tale volo. |
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3) |
Se, ai fini della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato, l'«orario di arrivo originariamente previsto» di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera h), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, possa risultare da un «altro titolo» rilasciato da un operatore turistico a un passeggero, ovvero se, a tal fine, occorra far riferimento al biglietto ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).