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Document 62020CN0192
Case C-192/20: Request for a preliminary ruling from the Krajský súd Prešov (Slovakia) lodged on 5 May 2020 — Prima banka Slovensko, a.s. v HD
Causa C-192/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Prešov (Slovacchia) il 5 maggio 2020 — Prima banka Slovensko a.s./ HD
Causa C-192/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Prešov (Slovacchia) il 5 maggio 2020 — Prima banka Slovensko a.s./ HD
GU C 329 del 5.10.2020, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Prešov (Slovacchia) il 5 maggio 2020 — Prima banka Slovensko a.s./ HD
(Causa C-192/20)
(2020/C 329/04)
Lingua processuale: il slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd Prešov
Parti
Attrice: Prima banka Slovensko a.s.
Convenuto: HD
Questioni pregiudiziali
1. |
Se la direttiva 93/13 (1) concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-96/16 e C-94/17, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa, quale la disposizione quadro di protezione di cui all’articolo 54, paragrafo l, dell’Občianský zákonník (codice civile; in prosieguo: il «codice civile»), che non consente che con contratto si aggravi la posizione del consumatore rispetto alle norme di legge che, in caso di ritardo del consumatore nel rimborso del credito, prevedono i seguenti diritti del creditore:
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2. |
In caso di risposta affermativa alla questione di cui al punto 1, si chiede se l’elevato interesse alla tutela dei diritti dei consumatori, di cui all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) e agli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo l, TFUE, osti a che il consumatore paghi, in caso di ritardo nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, costi forfettari del creditore anziché il danno effettivo di quest’ultimo, anche se il danno effettivo è inferiore ai costi forfettari. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).