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Document 62020CN0103

Causa C-103/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 27 febbraio 2020 — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

GU C 191 del 8.6.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 27 febbraio 2020 — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-103/20)

(2020/C 191/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RC

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 12 CE, 18 CE, 39 CE, 43 CE e 56 CE ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che le plusvalenze risultanti dalla cessione di un bene immobile situato in uno Stato membro, quando tale cessione è effettuata da un residente in un altro Stato membro, siano automaticamente soggette a un trattamento fiscale differente da quello che si applicherebbe, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un residente dello Stato in cui è situato tale immobile, ma con la possibilità che, a scelta del soggetto passivo non residente, si applichi a quest’ultimo il medesimo regime fiscale di un soggetto passivo residente.

2)

Se, in concreto, le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione europea ostino alla coesistenza di:

(i)

una norma che prevede l’applicazione di un’aliquota speciale del 28 % applicabile alle plusvalenze immobiliari realizzate da soggetti non residenti;

(ii)

una norma che prevede che il saldo delle plusvalenze realizzate nel corso di un anno, relative a cessioni effettuate da soggetti residenti, sia considerato solo per il 50 % del proprio valore;

(iii)

e una norma che prevede che i soggetti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea possono optare per la tassazione secondo le aliquote generali applicabili ai soggetti residenti (in luogo dell’aliquota speciale applicabile ai soggetti non residenti), fatto salvo il cumulo di tutti i redditi, ivi compresi quelli percepiti nel territorio di quello Stato e all’estero, alle medesime condizioni applicabili ai soggetti residenti.

3)

Se, in altri termini, le disposizioni del diritto dell’Unione europea ostino a che un soggetto non residente sia tenuto a scegliere tra

(i)

la tassazione al 100 % secondo l’aliquota speciale o

(ii)

la tassazione al 50 %, come per i soggetti residenti, secondo le aliquote applicabili a tali soggetti e fatto salvo il cumulo di tutti i redditi alle stesse condizioni applicabili ai soggetti residenti.


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