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Document 62020CN0059

    Causa C-59/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — DBKAG / Finanzamt Linz

    GU C 191 del 8.6.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — DBKAG / Finanzamt Linz

    (Causa C-59/20)

    (2020/C 191/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzgericht

    Parti

    Ricorrente: DBKAG

    Resistente: Finanzamt Linz

    Questione pregiudiziale

    Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esenzione prevista nella disposizione di cui trattasi, la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ricomprende anche la concessione da parte di un licenziante terzo a una società di investimento di capitali (in prosieguo: «SIC») di un diritto d’uso su un software speciale sviluppato specificamente per la gestione di detti fondi comuni quando, come nel procedimento principale, detto software speciale è impiegato unicamente per lo svolgimento di attività specifiche ed essenziali collegate con la gestione dei fondi comuni d’investimento ma è installato sull’infrastruttura tecnica della SIC e può espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, della SIC e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato messi a disposizione da quest’ultima.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


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