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Document 62019TN0360

Causa T-360/19: Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Jalkh/Parlamento

GU C 263 del 5.8.2019, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/60


Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Jalkh/Parlamento

(Causa T-360/19)

(2019/C 263/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella parte in cui riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018J0170(COD);

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la risoluzione impugnata consente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di aver accesso a informazioni personali, in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 8 e 9 del protocollo (n.7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in quanto la risoluzione impugnata consente all’OLAF di aggirare l’immunità parlamentare dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5 del regolamento interno del Parlamento europeo e dell’articolo 4 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo. Il ricorrente sostiene che la risoluzione impugnata consente all’OLAF, da un lato, di aggirare l’immunità parlamentare dei deputati e, dall’altro, di aver accesso a documenti che non sono documenti del Parlamento europeo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la risoluzione impugnata viola i diritti della difesa dei deputati.


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