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Document 62019TN0134

Causa T-134/19: Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — AM/BEI

GU C 155 del 6.5.2019, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/46


Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — AM/BEI

(Causa T-134/19)

(2019/C 155/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato:

di conseguenza,

annullare le decisioni del Presidente della BEI del 30 giugno 2017 e dell’11 dicembre 2017 nella parte in cui negano al ricorrente di beneficiare dell’indennità di mobilità geografica di cui all’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale;

per quanto necessario, annullare la decisione del Presidente della BEI del 20 novembre 2018 che respinge le conclusioni della commissione di conciliazione e conferma le decisioni del 30 giugno 2017 e dell’11 dicembre 2017;

di conseguenza,

condannare la convenuta al pagamento dell’indennità di mobilità geografica retroattivamente a partire dal 1o aprile 2017, ossia, alla data in cui è stato proposto il presente ricorso EUR 36 045,6 (EUR 1 567,20 x 23 mesi);

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sull’indennità di mobilità geografica dovuta dal 1o aprile 2017 e fino al pagamento integrale; gli interessi di mora sono fissati al tasso d’interesse della Banca centrale europea aumentato di 2 punti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale e violazione degli articoli 1 e 11 dell’allegato VII a tali disposizioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di prevedibilità giuridica e del principio di sollecitudine.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione dell’articolo 1.3 del Codice di condotta del personale della BEI e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del termine ragionevole.


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