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Document 62019CN0704

Causa C-704/19: Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

GU C 413 del 9.12.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/27


Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-704/19)

(2019/C 413/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato nei termini tutte le misure necessarie per recuperare da Telecom Castilla-La Mancha S.A., principale beneficiario, gli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha (1) (pubblicata in GUUE L 22 del 17 agosto 2016, pag. 52), non avendo dimostrato di aver annullato tutti i pagamenti in sospeso di tali aiuti e non avendo comunicato alla Commissione entro i termini le misure adottate per conformarsi a tale decisione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 288 TFUE, paragrafo 4, e degli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna non ha applicato la decisione non eseguita entro i termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione.

Il Regno di Spagna continua a non recuperare l’importo totale degli aiuti presso il principale beneficiario dello stesso, ossia Telecom Castilla-La Mancha S.A.. Il Regno di Spagna non ha dimostrato di aver interrotto tutti i pagamenti dell’aiuto in corso successivamente all’adozione della decisione. Il mancato recupero integrale degli importi degli aiuti oggetto della decisione concessi a Telecom CLM e l’assenza di prove affidabili dell’annullamento di tutti i pagamenti in sospeso costituiscono una violazione dell’obbligo della Spagna in virtù dell’articolo 3 della decisione.

Inoltre, il Regno di Spagna non ha comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le informazioni richieste in merito all’esecuzione della decisione, come previsto dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima.


(1)  GU 2016, L 222, pag. 52.


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