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Document 62019CN0564
Case C-564/19: Request for a preliminary ruling from the Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hungary) lodged on 24 July 2019 — Criminal proceedings against IS
Causa C-564/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2019 — IS
Causa C-564/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2019 — IS
GU C 95 del 23.3.2020, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2019 — IS
(Causa C-564/19)
(2020/C 95/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Pesti Központi Kerületi Bíróság
Parti
Imputato: IS
Questioni pregiudiziali
1/A. |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire il diritto a un equo processo degli imputati che non conoscono la lingua processuale, lo Stato membro deve istituire un registro di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati o — in assenza di ciò — garantire in altro modo che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione linguistica nel procedimento giurisdizionale. |
1/B. |
In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora, nel caso di specie, in mancanza di un’interpretazione linguistica adeguata, non sia possibile accertare se l’imputato sia stato informato dell’oggetto dell’imputazione o dell’accusa formulata a suo carico, se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 4, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE (2) debbano essere interpretati nel senso che in tali circostanze non è possibile procedere in contumacia. |
2/A. |
Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una prassi secondo la quale il presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale, responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali e nominato dal Parlamento, che è l’unico organo a cui deve rendere conto e che ha il potere di destituirlo, conferisce l’incarico di presidente di un tribunale — presidente che, tra l’altro, ha il potere di disporre l’attribuzione delle cause, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e di valutarne l’operato — mediante nomina diretta temporanea, eludendo la procedura di concorso e ignorando permanentemente il parere dei competenti organi di autogoverno dei giudici. |
2/B. |
In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora il giudice adito nella fattispecie abbia fondati motivi di temere di essere pregiudicato indebitamente a causa della sua attività giudiziaria e amministrativa, se il principio summenzionato debba essere interpretato nel senso che nella causa in oggetto non è garantito un equo processo. |
3/A. |
Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una situazione come quella dei giudici ungheresi che, dal 1o settembre 2018 — contrariamente alla prassi seguita nei decenni precedenti—, ricevono per legge una retribuzione inferiore rispetto a quella dei pubblici ministeri di categoria corrispondente e aventi il medesimo livello e la medesima anzianità, e nella quale, tenendo conto della situazione economica del paese, i loro stipendi non sono generalmente commisurati all’importanza delle funzioni che svolgono, soprattutto in considerazione della prassi delle gratifiche discrezionali seguita dalle cariche direttive. |
3/B. |
In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il citato principio di indipendenza dei giudici debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze summenzionate, non è possibile garantire il diritto a un equo processo. |
4/A. |
Se l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che è in contrasto con tale disposizione una decisione giurisprudenziale nazionale ai sensi della quale il giudice di ultima istanza, nell’ambito di un procedimento volto a uniformare la giurisprudenza dello Stato membro, senza pregiudicare gli effetti giuridici dell’ordinanza di cui trattasi, qualifica come illegale l’ordinanza dell’organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato avviato il procedimento pregiudiziale. |
4/B. |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 4/A, se l’art. 267 del Trattato sull’Unione europea (TUE) debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve disattendere le decisioni in senso contrario dell’organo giurisdizionale di grado superiore e le posizioni di principio adottate nell’interesse dell’uniformità del diritto. |
4/C. |
In caso di risposta negativa alla questione sub 4/A, se il procedimento penale sospeso può, in tal caso, proseguire in pendenza del procedimento pregiudiziale. |
5. |
Se il principio di indipendenza del giudice sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dalla giurisprudenza della Corte debba essere interpretato nel senso che, alla luce dell’articolo 267 TFUE, tale principio è violato quando viene promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il fatto che quest’ultimo ha avviato un procedimento pregiudiziale. |
(1) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).
(2) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU, 2012, L 142, pag. 1).