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Document 62019CN0527

Causa C-527/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – HG e IH/Bankia S.A.

GU C 413 del 9.12.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – HG e IH/Bankia S.A.

(Causa C-527/19)

(2019/C 413/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrenti: HG e IH

Resistente: Bankia S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile)], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


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