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Document 62019CN0466

    Causa C-466/19 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione

    GU C 263 del 5.8.2019, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 263/36


    Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione

    (Causa C-466/19 P)

    (2019/C 263/41)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza oggetto dell’impugnazione;

    annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (prezzi predatori) (in prosieguo la «decisione»);

    in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché assuma le sue determinazioni sulla base della sentenza della Corte di giustizia, e

    condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Primo motivo in diritto: il Tribunale ha omesso di affrontare gli argomenti sollevati dal ricorrente.

    Secondo motivo in diritto: la conclusione che la decisione fosse adeguatamente motivata si fonda su errori manifesti di fatto, di diritto e su un ragionamento inadeguato.

    Terzo motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse necessaria si fonda su errori manifesti di diritto e di fatto, su una distorsione del quadro probatorio, su un ragionamento inadeguato e su un’omessa considerazione di tutte le pertinenti prove.

    Quarto motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse proporzionata si fonda su errori manifesti di fatto, su una distorsione del quadro probatorio e su un ragionamento inadeguato.

    Quinto motivo in diritto: il Tribunale ha erroneamente applicato le norme che disciplinano l’onere della prova riguardanti presunte violazioni dell’articolo 102 TFUE.

    Sesto motivo in diritto: il Tribunale ha tratto conclusioni che violano il principio volto a evitare l’autoincriminazione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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