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Document 62019CN0466
Case C-466/19 P: Appeal brought on 18 June 2019 by Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 9 April 2019 in Case T-371/17: Qualcomm and Qualcomm Europe v Commission
Causa C-466/19 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione
Causa C-466/19 P: Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione
GU C 263 del 5.8.2019, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/36 |
Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione
(Causa C-466/19 P)
(2019/C 263/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza oggetto dell’impugnazione; |
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annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (prezzi predatori) (in prosieguo la «decisione»); |
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché assuma le sue determinazioni sulla base della sentenza della Corte di giustizia, e |
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condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo in diritto: il Tribunale ha omesso di affrontare gli argomenti sollevati dal ricorrente.
Secondo motivo in diritto: la conclusione che la decisione fosse adeguatamente motivata si fonda su errori manifesti di fatto, di diritto e su un ragionamento inadeguato.
Terzo motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse necessaria si fonda su errori manifesti di diritto e di fatto, su una distorsione del quadro probatorio, su un ragionamento inadeguato e su un’omessa considerazione di tutte le pertinenti prove.
Quarto motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse proporzionata si fonda su errori manifesti di fatto, su una distorsione del quadro probatorio e su un ragionamento inadeguato.
Quinto motivo in diritto: il Tribunale ha erroneamente applicato le norme che disciplinano l’onere della prova riguardanti presunte violazioni dell’articolo 102 TFUE.
Sesto motivo in diritto: il Tribunale ha tratto conclusioni che violano il principio volto a evitare l’autoincriminazione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).