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Document 62019CN0186

Causa C-186/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederladen (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2019 — Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

GU C 155 del 6.5.2019, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederladen (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2019 — Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(Causa C-186/19)

(2019/C 155/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hooge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Resistente: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Questioni pregiudiziali

1)

(a).

Se il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commercial (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1»), debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello a quo, nel quale un’organizzazione internazionale chiede (i) la revoca di un sequestro conservativo presso terzi imposto dalla controparte in un altro Stato membro, e (ii) un divieto alla controparte di imporre nuovamente un sequestro conservativo per gli stessi motivi e fonda le sue domande sull’immunità dall’esecuzione, deve essere considerato interamente o parzialmente come materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis.

(b).

Se nella risposta alla questione 1(a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che il giudice di uno Stato membro ha concesso il sequestro per un credito vantato dalla controparte nei confronti dell’organizzazione internazionale, credito che in detto Stato membro è oggetto di un procedimento di merito vertente su un contenzioso contrattuale sul pagamento di carburanti forniti a favore di una missione di mantenimento della pace condotta da un’organizzazione internazionale collegata alla prima.

2)

(a).

In caso di risposta affermativa alla questione 1(a), se l’articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il giudice di uno Stato membro abbia concesso un sequestro conservativo presso terzi e successivamente detto sequestro sia stato effettuato in un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il sequestro è effettuato abbiano la competenza esclusiva di conoscere di una domanda di revoca di detto sequestro.

(b).

Se nella risposta alla questione 2(a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che l’organizzazione internazionale ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla sua immunità dall’esecuzione.

3)

Qualora nella risposta alla questione se si configuri materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o, rispettivamente, alla questione se si configuri un credito rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012, abbia rilevanza la circostanza che l’organizzazione internazionale ha fondato le sue domande sulla propria immunità dall’esecuzione, in che limiti il giudice adito sia tenuto a valutare se l’immunità dell’esecuzione sia stata fatta valere a ragione, e se al riguardo valga la regola secondo cui egli deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto, oppure se valga una regola diversa.


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