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Document 62019CN0178
Case C-178/19 P: Appeal brought on 22 February 2019 by Hungary against the judgment of the General Court (Ninth Chamber, Extended Composition) delivered on 13 December 2018 in Joined Cases T-339/16, T-352/16 and T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles and Ayuntamiento de Madrid v Commission
Causa C-178/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione.
Causa C-178/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione.
GU C 155 del 6.5.2019, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/31 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione.
(Causa C-178/19 P)
(2019/C 155/37)
Lingua processuale: lo spagnolo e il francese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)
Altre parti nel procedimento: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
L’Ungheria richiede, con la sua impugnazione, che la Corte voglia:
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in primo luogo,
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in via subordinata,
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in ultimo,
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Motivi e principali argomenti
Nella sua impugnazione, il governo ungherese si oppone, da un lato, a quanto si dichiara nella sentenza impugnata in materia di ricevibilità e, conseguentemente, di ricevibilità dei ricorsi di annullamento, e, d’altro lato, alla valutazione compiuta nella sentenza impugnata in merito agli effetti nel tempo delle disposizioni annullate e alla statuizione che ne è derivata.
A giudizio del governo ungherese, il Tribunale giunge erroneamente, nella sentenza impugnata, alla conclusione che il regolamento 2016/646 (1) non necessita di alcuna misura di esecuzione nei confronti delle parti ricorrenti e che detto regolamento le coinvolge direttamente, e che, pertanto, le stesse sono legittimate a presentare un ricorso in forza dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. In realtà, il regolamento 2016/646 necessita di misure di esecuzione anche nei riguardi delle parti ricorrenti, e, d’altra parte, non le coinvolge direttamente, dato che non ingenera la limitazione che gli attribuisce la sentenza impugnata in relazione alle misure restrittive dell’uso dei veicoli adottate o pianificate dalle parti ricorrenti.
D’altra parte, secondo il governo ungherese, il Tribunale viola nella sentenza impugnata il principio di certezza del diritto nel fissare un termine massimo di dodici mesi per la conservazione degli effetti della disposizione annullata, dato che detto lasso di tempo non può considerarsi sufficiente affinché si giunga all’adozione di una normativa che sostituisca questa disposizione. Il ridotto termine di conformazione concesso alle imprese non è sufficiente per adeguarsi alle disposizioni modificate, né tantomeno si è prevista l’attenuazione dei danni imprenditoriali già stimati. Durante il periodo compreso tra la cessazione degli effetti transitori della disposizione annullata e l’adozione della nuova normativa si creerà una situazione contraria al principio di certezza del diritto e si violeranno gravemente i diritti tanto dei produttori di veicoli quanto dai consumatori.
(1) Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1).