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Document 62018TN0185

Causa T-185/18: Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Lucchini/Commissione

GU C 161 del 7.5.2018, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/70


Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Lucchini/Commissione

(Causa T-185/18)

(2018/C 161/88)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Lucchini SpA (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Preso atto delle violazioni accertate nelle Sentenze dalla Corte di Giustizia che hanno comportato l’annullamento della decisione della Commissione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), annullare la decisione di rigetto della Commissione contenuta nella lettera del 17 gennaio 2018, ordinando contestualmente alla Commissione la restituzione alla ricorrente dell’ammenda illegittimamente inflitta e pagata oltre ai maturati interessi.

Annullare la decisione di rigetto della Commissione contenuta nella lettera del 9 marzo 2018, ordinando alla Commissione l’ammissione della ricorrente al procedimento COMP/37.956, venisse riaperto dalla Commissione per conformarsi alle sentenze.

In via subordinata, disporre risarcimento a favore della ricorrente per somma non inferiore a 10 milioni di euro o quell’altra che sarà determinata in corso di causa o reputata equa dal Tribunale per sanzionare adeguatamente l’accertata violazione dell’art. 41 della Carta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ricorda che la Corte di Giustizia ha annullato la decisione della Commissione C (2009) 7492, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato) (1), e precisa che malgrado i termini di questo annullamento, la Convenuta si è rifiutata di restituire l’ammenda pagata, nonché d’invitare la ricorrente ad intervenire nella procedura amministrativa, nel frattempo riaperta.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

La violazione degli articoli 10 a 14 del Regolamento (CE(n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (2), in particolare del diritto della ricorrente a un procedimento rispettoso delle norme di legge e, in primis, dei suoi diritti della difesa.

Si fa valere a questo riguardo che la partecipazione degli Stati membri alle audizioni non è una mera formalità, dato che le autorità della concorrenza fanno parte del Comitato che deve essere consultato dalla Commissione prima dell’adozione di qualsiasi decisione. Dette autorità di concorrenza devono prendere sempre parte alle audizioni plenarie, snodo procedurale dove si focalizzano gli sforzi difensivi delle imprese nel contradittorio con la tesi accusatoria della Commissione.

2.

La violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare del diritto a una buona amministrazione.


(1)  Feralpi/Commissione, C-85/15 P (EU:C:2017:709); cause riunite C-86/15 P, Ferriera Valsabbia/ Commissione, C-87/15 P, Alfa Acciai/Commissione (EU:C:2017:717), C-88/15, Ferriere Nord/Commissione (EU:C:2017:716) e C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713)

(2)  GU 2004 L 123, pag. 18.


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