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Document 62018TN0163

Causa T-163/18: Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Amisi Kumba / Consiglio

GU C 161 del 7.5.2018, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/60


Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Amisi Kumba / Consiglio

(Causa T-163/18)

(2018/C 161/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, laddove continua a menzionare il ricorrente al n. 2 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC e al n. 2 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione 2016/2231/PESC, e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1183/2005;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, ivi compresa la violazione dell’obbligo di motivazione che consente di giustificare le misure e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, e sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione riguardo al coinvolgimento del ricorrente in atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30), come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L336I, pag. 7) e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1).


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