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Document 62018TN0150

    Causa T-150/18: Ricorso proposto il 1°marzo 2018 — BNP Parisbas / BCE

    GU C 161 del 7.5.2018, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/59


    Ricorso proposto il 1omarzo 2018 — BNP Parisbas / BCE

    (Causa T-150/18)

    (2018/C 161/69)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: BNP Parisbas (Paris, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e P. Kupka, avvocati)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente l’articolo 9 della decisione della BCE n.oECB/SSM/2017 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 del 19 dicembre 2017 in quanto impone una deduzione relativamente a impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti presso il Fondo di risoluzione unico, i fondi di risoluzione nazionali e i sistemi nazionali di garanzia dei depositi di capitale di categoria 1, su base individuale, subconsolidata e consolidata, e segnatamente i paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3;

    condannare la BCE alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 4 motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata sarebbe priva di base legale in quanto la BCE avrebbe fatto uso dei suoi poteri in materia di vigilanza prudenziale per imporre una misura di portata generale che rientra nell’ambito della competenza del legislatore e avrebbe oltrepassato i poteri conferitile dall’articolo 4, paragrafo 1 (f) e dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto la BCE avrebbe operato un’interpretazione contraria all’intenzione del legislatore dei testi di diritto dell’Unione che autorizzano gli enti creditizi a ricorrere agli impegni di pagamento irrevocabili alfine di assolvere parte dei loro obblighi nei confronti dei fondi di risoluzione nazionali, del Fondo di risoluzione unico e dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi, privando in tal modo le disposizioni in parola del loro effetto utile. La BCE fonderebbe inoltre la propria decisione su di una lettura errata del contesto normativo europeo e nazionale di trasposizione applicabile agli impegni di pagamento irrevocabili.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata sarebbe basata su di un errore di valutazione e violerebbe il principio di buona amministrazione.


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