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Document 62018TB0275

Causa T-275/18: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2018 — Front Polisario / Consiglio («Ricorso di annullamento — Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro — Atto conclusivo — Difetto di applicabilità di tale accordo al territorio del Sahara occidentale — Difetto di legittimazione ad agire — Irricevibilità»)

GU C 44 del 4.2.2019, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/70


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2018 — Front Polisario / Consiglio

(Causa T-275/18) (1)

((«Ricorso di annullamento - Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro - Atto conclusivo - Difetto di applicabilità di tale accordo al territorio del Sahara occidentale - Difetto di legittimazione ad agire - Irricevibilità»))

(2019/C 44/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra e du Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: avv. G. Devers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU 2018, L 26, pag. 4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Commissione europea.

3)

Il Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra e du Rio de oro (Front Polisario) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

Il Front Polisario, il Consiglio, la Commissione, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


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