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Document 62018TA0511

    Causa T-511/18: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — XH / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promozione – Chiarezza e precisione di un motivo di ricorso – Regola di concordanza – Rimessione in discussione di atti definitivi – Ricevibilità – Articolo 45 dello Statuto – Rapporto intermedio sullo svolgimento del periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Rapporto informativo – Elementi considerati ai fini dello scrutinio per merito comparativo – Regolarità del procedimento – Responsabilità – Danno morale»)

    GU C 271 del 17.8.2020, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 271/33


    Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — XH / Commissione

    (Causa T-511/18) (1)

    («Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promozione - Chiarezza e precisione di un motivo di ricorso - Regola di concordanza - Rimessione in discussione di atti definitivi - Ricevibilità - Articolo 45 dello Statuto - Rapporto intermedio sullo svolgimento del periodo di prova - Rapporto di fine periodo di prova - Rapporto informativo - Elementi considerati ai fini dello scrutinio per merito comparativo - Regolarità del procedimento - Responsabilità - Danno morale»)

    (2020/C 271/42)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: XH (rappresentante: E. Auleytner, avvocatessa)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Radu Bouyon e L. Vernier, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 25-2017, del 13 novembre 2017, di non inscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 e all’annullamento della decisione R/96/18, del 7 giugno 2018, che respinge il reclamo della ricorrente del 10 febbraio 2018 e, d’altro lato, al risarcimento dei danni che quest’ultima asserisce di aver subito a causa di tali decisioni.

    Dispositivo

    1)

    La decisione di non promuovere XH al grado AD 6 a titolo dell’esercizio di promozione 2017, che risulta dalla pubblicazione nelle Informazioni amministrative n. 25-2017, del 13 novembre 2017, dell’elenco dei funzionari promossi a tale grado, è annullata.

    2)

    La Commissione europea è condannata a versare a XH un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    La Commissione è condannata alle spese.


    (1)  GU C 131 dell’8. 4. 2019


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