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Document 62018CA0671
Case C-671/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 5 December 2019 (request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy w Chełmnie — Poland) — proceedings initiated by Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in criminal matters — Mutual recognition — Financial penalties — Grounds for non-recognition and non-execution — Framework Decision 2005/214/JHA — Decision by an authority of the issuing Member State based on vehicle registration data — Notification of the penalties and the appeal procedures to the person concerned — Right to effective judicial protection)
Causa C-671/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Chełmnie - Polonia) – procedimento promosso dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Decisione quadro 2005/214/GAI – Decisione di un’autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo – Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
Causa C-671/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Chełmnie - Polonia) – procedimento promosso dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Decisione quadro 2005/214/GAI – Decisione di un’autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo – Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
GU C 36 del 3.2.2020, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Chełmnie - Polonia) – procedimento promosso dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)
(Causa C-671/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Riconoscimento reciproco - Sanzioni pecuniarie - Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione - Decisione quadro 2005/214/GAI - Decisione di un’autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo - Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
(2020/C 36/17)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Chełmnie
Parti
Ricorrente: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)
Con l’intervento di: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora una decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia stata notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l’indicazione del diritto di proporre ricorso e del termine per farlo, l’autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione purché l’interessato abbia avuto un termine sufficiente per proporre un ricorso contro di essa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e che a tale proposito non rileva il fatto che il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui trattasi fosse di tipo amministrativo. |
2) |
L’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita. |