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Document 62018CA0671

    Causa C-671/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Chełmnie - Polonia) – procedimento promosso dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Decisione quadro 2005/214/GAI – Decisione di un’autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo – Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

    GU C 36 del 3.2.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 36/13


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Chełmnie - Polonia) – procedimento promosso dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

    (Causa C-671/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Riconoscimento reciproco - Sanzioni pecuniarie - Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione - Decisione quadro 2005/214/GAI - Decisione di un’autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo - Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

    (2020/C 36/17)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy w Chełmnie

    Parti

    Ricorrente: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

    Con l’intervento di: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora una decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia stata notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l’indicazione del diritto di proporre ricorso e del termine per farlo, l’autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione purché l’interessato abbia avuto un termine sufficiente per proporre un ricorso contro di essa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e che a tale proposito non rileva il fatto che il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui trattasi fosse di tipo amministrativo.

    2)

    L’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita.


    (1)  GU C 65 del 18.2.2019.


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