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Document 62018CA0285

Causa C-285/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituania) – procedimento promosso da Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 1 – Applicazione nel tempo – Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto «in house» – Operazione interna – Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna)

GU C 413 del 9.12.2019, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituania) – procedimento promosso da Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

(Causa C-285/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 1 - Applicazione nel tempo - Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi - Limiti - Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto «in house» - Operazione interna - Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna)

(2019/C 413/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti: Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

con l’intervento di: UAB «Irgita», UAB «Kauno švara»

Dispositivo

1)

Una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un appalto pubblico viene aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica sulla quale essa esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nell’ambito di una procedura avviata mentre la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, era ancora in vigore e che ha portato alla conclusione di un contratto dopo l’abrogazione di tale direttiva, il 18 aprile 2016, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18, quando l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso definitivamente dopo tale data se fosse tenuta a indire una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico.

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale con la quale uno Stato membro subordina la conclusione di un’operazione interna, in particolare, alla condizione che l’aggiudicazione di un appalto pubblico non garantisca la qualità dei servizi forniti, la loro accessibilità o continuità, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi, e effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza.

3)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio di trasparenza, deve essere interpretato nel senso che le condizioni cui gli Stati membri subordinano la conclusione di operazioni interne devono essere fissate mediante norme precise e chiare del diritto positivo degli appalti pubblici, che devono essere sufficientemente accessibili e prevedibili nella loro applicazione, al fine di evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare nel caso di specie.

4)

La conclusione di un’operazione interna che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2014/24 non è di per sé conforme al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


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