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Document 62018CA0274

Causa C-274/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno quanto alle loro condizioni di impiego – Divieto – Normativa nazionale che fissa una durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato più lunga per i lavoratori a tempo parziale che per i lavoratori a tempo pieno – Principio del «pro rata temporis» – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di «discriminazione indiretta» fondata sul sesso – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di occupazione e di lavoro – Articolo 19 – Onere della prova)

GU C 413 del 9.12.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien

(Causa C-274/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno quanto alle loro condizioni di impiego - Divieto - Normativa nazionale che fissa una durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato più lunga per i lavoratori a tempo parziale che per i lavoratori a tempo pieno - Principio del «pro rata temporis» - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e di lavoro - Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) - Nozione di «discriminazione indiretta» fondata sul sesso - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Condizioni di occupazione e di lavoro - Articolo 19 - Onere della prova)

(2019/C 413/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parti

Ricorrente: Minoo Schuch-Ghannadan

Convenuta: Medizinische Universität Wien

Dispositivo

1)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, va interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, a meno che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive e sia proporzionata rispetto a dette ragioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretata nel senso che il principio del prorata temporis ivi considerato non si applica a detta normativa.

2)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, se risulta dimostrato che tale normativa incide negativamente su una percentuale significativamente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile e se detta normativa non è oggettivamente giustificata da una finalità legittima o se i mezzi impiegati per il suo conseguimento non sono appropriati e necessari. L’articolo 19, paragrafo 1, di detta direttiva va interpretato nel senso che tale disposizione non impone alla parte che si ritiene lesa da una siffatta discriminazione di produrre, per stabilire un’apparenza di discriminazione, statistiche o fatti precisi relativi ai lavoratori interessati dalla normativa nazionale in oggetto se detta parte non ha accesso o ha accesso solo difficilmente a tali statistiche o fatti.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


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