Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0272

Causa C-272/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Esclusione del diritto delle società dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l’unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita]

GU C 413 del 9.12.2019, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

(Causa C-272/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Esclusione del diritto delle società dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) - Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l’unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita)

(2019/C 413/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuto: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), devono essere interpretati nel senso che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale convenzione e di tale regolamento obbligazioni contrattuali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, derivanti da un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

2)

L’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 devono essere interpretati nel senso che non rientra nell’esclusione prevista da tali disposizioni un contratto fiduciario in base al quale i servizi che sono dovuti al consumatore devono essere forniti, a distanza, nel paese di residenza abituale di quest’ultimo dal territorio di un altro paese.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita, come quelli di cui al procedimento principale, concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di negoziato individuale e in base alla quale il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui è situata la sede di tale società, è abusiva, ai sensi della menzionata disposizione, quando induce in errore il consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi solo la legge di tale Stato membro, senza informarlo che egli gode anche, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela accordatagli dalle disposizioni imperative del diritto nazionale che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


Top