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Document 62018CA0267

causa C-267/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto – Nozione di «significative o persistenti carenze» – Portata)

GU C 413 del 9.12.2019, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(causa C-267/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4 - Motivi di esclusione facoltativi - Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto - Nozione di «significative o persistenti carenze» - Portata)

(2019/C 413/13)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Convenuta: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Dispositivo

L’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce una significativa o persistente carenza accertata nell’ambito dell’esecuzione di una prescrizione sostanziale relativa al suddetto appalto pubblico, ai sensi della disposizione di cui sopra, ed è dunque idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nel caso in cui, dopo aver proceduto alla propria valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico interessato dalla risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice che organizza tale successiva procedura di aggiudicazione di appalto ritenga che un subappalto siffatto determini la rottura del rapporto di fiducia con l’operatore economico in parola. Prima di pronunciare tale esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice deve però, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva sopra citata, letto in combinato disposto con il considerando 102 di quest’ultima, lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


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