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Document 62018CA0267
Case C-267/18: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 October 2019 (request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel București — Romania) — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA v Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Reference for a preliminary ruling — Public Procurement — Public procurement procedure — Directive 2014/24/EU — Article 57(4) — Optional grounds for exclusion — Exclusion of an economic operator from participating in a public procurement procedure — Early termination of a prior contract on account of partial subcontracting — Concept of ‘significant or persistent deficiencies’ — Scope)
causa C-267/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto – Nozione di «significative o persistenti carenze» – Portata)
causa C-267/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto – Nozione di «significative o persistenti carenze» – Portata)
GU C 413 del 9.12.2019, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(causa C-267/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4 - Motivi di esclusione facoltativi - Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto - Nozione di «significative o persistenti carenze» - Portata)
(2019/C 413/13)
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA
Convenuta: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Dispositivo
L’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce una significativa o persistente carenza accertata nell’ambito dell’esecuzione di una prescrizione sostanziale relativa al suddetto appalto pubblico, ai sensi della disposizione di cui sopra, ed è dunque idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nel caso in cui, dopo aver proceduto alla propria valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico interessato dalla risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice che organizza tale successiva procedura di aggiudicazione di appalto ritenga che un subappalto siffatto determini la rottura del rapporto di fiducia con l’operatore economico in parola. Prima di pronunciare tale esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice deve però, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva sopra citata, letto in combinato disposto con il considerando 102 di quest’ultima, lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico.