EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0239

Causa T-239/17: Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Germania/Commissione

GU C 195 del 19.6.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/40


Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-239/17)

(2017/C 195/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs e T. Henze)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 e l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui escludono dal finanziamento dell’Unione i pagamenti di importo totale pari a EUR 1 964 861,71 effettuati dall’organismo pagatore Hauptzollamt Hamburg-Jonas della Repubblica federale di Germania a titolo del FEAGA, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di errori nel calcolo e nella rappresentazione degli interessi

Violazione del combinato disposto degli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), e dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 (2) [ovvero, del combinato disposto degli articoli 52, paragrafo 1, e 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (3), e dell’articolo 29, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (4)] derivante dall’esclusione delle spese dal finanziamento, malgrado le autorità tedesche avessero osservato tutte le norme pertinenti all’epoca dei fatti, in particolare calcolando e rappresentando gli interessi secondo le disposizioni vigenti di cui alla tabella 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 [come modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 (5)].

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione

Violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE scaturente dal fatto che la Commissione non avrebbe motivato a sufficienza e in modo esente da contraddizioni le ragioni per cui, dal combinato disposto degli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n 1290/2005, e dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007, debba evincersi un obbligo, in capo agli Stati membri, di dichiarare i recuperi e i relativi interessi in un’unica riga e ancor prima della decisione su questi ultimi (fermo restando il diritto agli interessi in quanto tale) già negli anni compresi tra il 2006 e il 2008, nel quadro delle irregolarità connesse alla restituzione all’esportazione di cui alla tabella 3 del regolamento (CE) n. 885/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007. Inoltre, la Commissione non avrebbe motivato in modo sufficiente e scevro di contraddizioni come debba tradursi, in concreto, una violazione degli obblighi di controlli essenziali.

3.

Terzo motivo, vertente sul decorso del termine ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005

Violazione dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, e dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, determinata dal fatto che la Commissione non avrebbe validamente comunicato per iscritto, entro 24 mesi dalla data in cui le spese sono state effettuate, i reclami (calcolo e rappresentazione degli interessi, nonché omissioni di controlli essenziali) su cui si sarebbe fondata l’esclusione delle spese medesime.

4.

Quarto motivo, vertente sull’eccessiva durata del procedimento

Violazione dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006, dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’avvio di un procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, nonché violazione dei diritti della difesa, perché la durata del procedimento dinanzi alla Commissione sarebbe stata eccessiva.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché del principio di proporzionalità, dal momento che la Commissione, procedendo a una rettifica forfettaria del 5 %, non avrebbe valutato adeguatamente la natura e la portata di un’eventuale infrazione. In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Unione non ha subito, in concreto, alcun pregiudizio finanziario, che non è mai esistito il rischio reale dell’insorgere di un siffatto pregiudizio e che alla ricorrente era attribuibile (semmai) soltanto una colpa di lieve entità. La Commissione avrebbe altresì violato il principio di proporzionalità rettificando il saldo annuale 2010 senza un nesso evidente con gli esercizi di bilancio contestati 2006 — 2008.


(1)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

(5)  Regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2007, L 279, pag. 10).


Top