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Document 62017TN0204

    Causa T-204/17: Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commissione

    GU C 161 del 22.5.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/39


    Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commissione

    (Causa T-204/17)

    (2017/C 161/55)

    Lingua processuale: lo svedese

    Parti

    Ricorrente: Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co. Ltd (Kunshan, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: A. Johansson e C. Dackö, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («il regolamento di esecuzione») nella misura in cui riguarda accessori per tubi da saldare testa a testa aventi una rugosità media della superficie inferiore a 0,8 micrometri all’interno di tali accessori per tubi ma non all’esterno;

    in subordine, annullare il regolamento di esecuzione nella parte in cui riguarda la ricorrente;

    in ulteriore subordine, annullare integralmente il regolamento di esecuzione; e

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

    La ricorrente sostiene che la definizione del prodotto oggetto dell’indagine è stata modificata tra il documento riveduto contenente le conclusioni definitive e l’adozione del regolamento di esecuzione, a suo svantaggio. La ricorrente fa valere che la Commissione ha di conseguenza spiegato che una modifica sostanziale era stata prevista. Alla ricorrente non è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla modifica prima dell’entrata in vigore del regolamento. La ricorrente asserisce che la Commissione non ha informato le parti interessate, in nessuna fase dell’indagine, del fatto che il requisito relativo alla rugosità della superficie dei prodotti per evitare l’applicazione di dazi doganali poteva riguardare sia le superfici interne sia quelle esterne dei prodotti, in deroga alle norme europee armonizzate in materia di accessori per sanitari. Pertanto, la ricorrente vantava un legittimo affidamento a che l’esclusione del prodotto rispecchiasse l’obiettivo dichiarato di escludere accessori per sanitari, ed è stata in tal modo privata dell’effettiva possibilità di presentare osservazioni riguardo alla portata dell’esclusione del prodotto.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

    La ricorrente sostiene che in nessun momento è stata fornita la motivazione per la distinzione fatta dalla Commissione tra accessori per sanitari con una rugosità della superficie interna inferiore a 0,8 micrometri e una rugosità della superficie esterna superiore a 0,8 micrometri, da un lato, e accessori per sanitari con una rugosità della superficie sia interna che esterna inferiore a 0,8 micrometri, dall’altro. La ricorrente afferma che l’introduzione di una siffatta distinzione comporta che la motivazione data dalla Commissione per l’esclusione del prodotto sia illogica e incoerente con la definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie.

    La ricorrente sostiene che la distinzione operata tra i diversi accessori per sanitari non sembra sia stata preceduta da un attento esame ma sia il mero risultato di una richiesta ingiustificata proveniente da una parte interessata in una fase molto più avanzata dell’indagine. La ricorrente afferma che, non avendo indagato ulteriormente sulle conseguenze di tale distinzione e su come essa incide sul raggiungimento dell’obiettivo dichiarato nei considerando del regolamento di esecuzione, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli aspetti rilevanti.

    4.

    Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione laddove, nell’intento di escludere accessori per sanitari che non sono in concorrenza con gli accessori per l’industria dell’Unione, ha stabilito criteri di esclusione che hanno portato ad escludere di una piccola parte degli accessori per sanitari utilizzati all’interno dell’Unione. La maggior parte degli accessori per sanitari sono pertanto soggetti a dazi doganali anche se essi non sono in concorrenza con i prodotti dell’industria dell’Unione. La ricorrente sostiene che la Commissione ha tratto conseguenze manifestamente errate dal materiale ricevuto e si è inoltre basata su informazioni non corrette.


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