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Document 62017TA0462

    Causa T-462/17: Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — TO/AEA («Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Contratto a tempo determinato — Licenziamento durante un congedo di malattia — Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA — Articolo 26 dello Statuto — Trattamento di dati personali — Articolo 84 del RAA — Molestie psicologiche»)

    GU C 263 del 5.8.2019, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 263/40


    Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — TO/AEA

    (Causa T-462/17) (1)

    («Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo determinato — Licenziamento durante un congedo di malattia - Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA - Articolo 26 dello Statuto - Trattamento di dati personali - Articolo 84 del RAA - Molestie psicologiche»)

    (2019/C 263/45)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: TO (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

    Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (rappresentanti: O. Cornu, agente, B. assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente D. Nessaf e J. Van Pottelberge, successivamente J. Van Pottelberge e J. Steele, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione del 22 settembre 2016 con la quale il direttore esecutivo dell’AEA ha risolto il contratto della ricorrente come agente contrattuale e, in secondo luogo, della decisione del 20 aprile 2017 con la quale detto direttore ha respinto il reclamo della ricorrente nei confronti della decisione del 22 settembre 2016 e, dall’altro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente

    Dispositivo

    1)

    La decisione del 22 settembre 2016, con la quale il direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) ha risolto il contratto di TO come agente contrattuale, è annullata.

    2)

    L’AEA è condannata a versare a TO una somma corrispondente a un mese di retribuzione a titolo di preavviso e a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto, deduzione fatta dell’indennità di licenziamento da lei già percepita.

    3)

    L’AEA è condannata a versare a TO un importo di EUR 6 000.

    4)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.


    (1)  GU C 347 del 16.10.2017


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