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Document 62017TA0198
Case T-198/17: Judgment of the General Court of 22 January 2019 — EKETA v Commission (Arbitration clause — Actibio contract concluded within the context of the seventh framework programme — Eligible costs — Debit note issued by the defendant for the recovery of sums advanced — Reliability of the time records — Conflict of interests)
Causa T-198/17: Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione («Clausola compromissoria — Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro — Costi ammissibili — Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati — Affidabilità delle schede di presenza — Conflitto di interessi»)
Causa T-198/17: Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione («Clausola compromissoria — Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro — Costi ammissibili — Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati — Affidabilità delle schede di presenza — Conflitto di interessi»)
GU C 103 del 18.3.2019, pp. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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18.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 103/25 |
Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione
(Causa T-198/17) (1)
((«Clausola compromissoria - Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»))
(2019/C 103/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, A. Kyratsou e O. Verheecke, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito della Commissione contenuto nella nota di addebito n. 3241615335, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 38 241,00 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuto per uno studio sul progetto Actibio, è infondato con riguardo alla somma di EUR 9 353,56 e, dall’altro lato, che tale somma corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannato alle spese. |