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Document 62017TA0198

Causa T-198/17: Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione («Clausola compromissoria — Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro — Costi ammissibili — Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati — Affidabilità delle schede di presenza — Conflitto di interessi»)

GU C 103 del 18.3.2019, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/25


Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione

(Causa T-198/17) (1)

((«Clausola compromissoria - Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»))

(2019/C 103/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, A. Kyratsou e O. Verheecke, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito della Commissione contenuto nella nota di addebito n. 3241615335, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 38 241,00 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuto per uno studio sul progetto Actibio, è infondato con riguardo alla somma di EUR 9 353,56 e, dall’altro lato, che tale somma corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannato alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


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