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Document 62017CN0712

Causa C-712/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 20 dicembre 2017 — EN.SA. Srl / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

GU C 112 del 26.3.2018, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 20 dicembre 2017 — EN.SA. Srl / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Causa C-712/17)

(2018/C 112/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: EN.SA. Srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Questione pregiudiziale

Se, nell’ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all’Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna, risultante dall’applicazione dell’art. 19 (Detrazione) e 21, comma 7, (Fatturazione delle operazioni) del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 471 del 18.12.1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni), è conforme ai principi comunitari in materia di IVA elaborati dalla Corte di Giustizia dal momento che la simultanea applicazione delle norme interne determina:

a)

la reiterata e ripetuta indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti dal cessionario per ogni transazione contestata che riguarda il medesimo soggetto e la stessa base imponibile;

b)

l’applicazione dell’imposta ed il pagamento del tributo per il cedente (e la preclusione della ripetizione dell’indebito) per le corrispondenti e speculari operazioni di vendita ritenute ugualmente inesistenti;

c)

l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare dell’imposta sugli acquisti ritenuta indetraibile.


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