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Document 62017CA0557

    Causa C-557/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y. (Rinvio pregiudiziale — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 17 — Revoca del permesso di soggiorno del familiare di un cittadino di un paese terzo — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109/CE — Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) — Perdita di tale status — Frode — Assenza di conoscenza della frode)

    GU C 155 del 6.5.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y.

    (Causa C-557/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 17 - Revoca del permesso di soggiorno del familiare di un cittadino di un paese terzo - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) - Perdita di tale status - Frode - Assenza di conoscenza della frode)

    (2019/C 155/09)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    Convenuti: Y.Z., Z.Z., Y.Y.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui ai fini del rilascio di permessi di soggiorno ai familiari del cittadino di un paese terzo siano stati prodotti documenti falsificati, la circostanza che detti familiari non fossero a conoscenza del carattere fraudolento di tali documenti non osta a che lo Stato membro interessato proceda, in applicazione di tale disposizione, alla revoca di detti permessi. In conformità all’articolo 17 di tale direttiva, spetta tuttavia alle autorità nazionali competenti effettuare preliminarmente un esame individualizzato della situazione di tali familiari, procedendo a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco.

    2)

    L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato concesso a cittadini di paesi terzi in base a documenti falsificati, la circostanza che detti cittadini non fossero a conoscenza del carattere fraudolento di tali documenti non osta a che lo Stato membro interessato proceda, in applicazione di tale disposizione, alla revoca di detto status.


    (1)  GU C 402 del 27.11.2017.


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