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Document 62017CA0123

Causa C-123/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart (Rinvio pregiudiziale — Associazione CEE-Turchia — Decisione n. 2/76 — Articolo 7 — Clausola di «standstill» — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco — Obbligo di ottenere un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro)

GU C 352 del 1.10.2018, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart

(Causa C-123/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Associazione CEE-Turchia - Decisione n. 2/76 - Articolo 7 - Clausola di «standstill» - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco - Obbligo di ottenere un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro))

(2018/C 352/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Nefiye Yön

Convenuto: Landeshauptstadt Stuttgart

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

L’articolo 7 della decisione n. 2/76, del 20 dicembre 1976, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che una misura di diritto nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, introdotta nel corso del periodo compreso tra il 20 dicembre 1976 e il 30 novembre 1980, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare a cittadini di Stati terzi, familiari di un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato, al rilascio, a favore di tali cittadini, prima dell’ingresso nel territorio nazionale, di un visto ai fini di detto ricongiungimento, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una misura siffatta può nondimeno essere giustificata sulla base di ragioni afferenti al controllo efficace dell’immigrazione e alla gestione dei flussi migratori, ma può essere ammessa solo a condizione che le sue modalità di attuazione non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


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