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Document 62016TN0411

    Causa T-411/16: Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

    GU C 364 del 3.10.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 364/18


    Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

    (Causa T-411/16)

    (2016/C 364/15)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avocat)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso da essa presentato ricevibile e fondato;

    di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), dall’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») nonché dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la motivazione fornita dal Consiglio non soddisferebbe l’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione che il Consiglio avrebbe commesso per quanto riguarda il coinvolgimento della ricorrente nel finanziamento del regime siriano.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate restringono in modo ingiustificato e sproporzionato i diritti fondamentali della ricorrente, ed in particolare i suoi diritti di proprietà ai sensi degli articoli 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto al rispetto della sua reputazione, sancito dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti del 2 dicembre 2005 del Consiglio relativi all’attuazione e alla valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (documento 15114/05 del Consiglio del 2 dicembre 2005).


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